Acquistare una quota dell’eredità: quali passi seguire?

L’erede che intende alienare la propria quota a un soggetto terzo dovrà, prima, notificare la proposta di vendita agli altri coeredi
La proposta di alienazione deve essere notificata indicando il prezzo agli altri coeredi
Come noto, al momento dell’apertura della successione, a
seguito della morte del de cuius, il cespite ereditario viene trasferito mortis
causa, per testamento o per legge, agli aventi diritto che divengono titolari in
comunione, salvo divisione, dell’intero patrimonio.
In questi termini, i chiamati all’eredità e, conseguentemente
a seguito di accettazione, gli eredi, divengono titolari di una quota della
massa ereditaria.
Tuttavia, sovente accade che un erede non abbia un particolare interesse a rimanere titolare della quota lui spettante e, per tale ragione, sia intenzionato a disfarsene. Cosa fare in questi casi?
Occorre innanzitutto chiarire che gli eredi hanno diritto di
prelazione sui beni del defunto, di modo che l’erede che intende disfarsi
della propria quota dovrà prima informare gli altri eredi e poi, solo residualmente,
interessare soggetti terzi. In buona sostanza, l’erede che intende alienare la
propria quota a un soggetto terzo dovrà, prima, notificare la proposta di vendita
unitamente al prezzo di acquisto agli altri coeredi.
Notificare ai coeredi l’interesse a vendere la quota
Come messo in evidenza, l’erede che intende disfarsi della quota
di eredità, vendendola, dovrà mettere al corrente prima gli altri eredi e, solo
successivamente, soggetti terzi ed estranei.
La proposta di alienazione deve essere notificata indicando
il prezzo agli altri coeredi, il cui diritto di prelazione dovrà essere
esercitato nel termine di due mesi dall'ultima delle notificazioni.
Rimedi in caso di violazione del diritto di prelazione
La legge tutela, come anticipato, gli eredi rispetto alla
possibilità di entrare in possesso dei beni del defunto prima rispetto a
soggetti terzi. In questo senso, in caso di violazione del diritto di
prelazione – che richiede la notifica agli eredi dell’intenzione di alienare
la quota di eredità spettante, insieme al prezzo –, sarà possibile esercitare
il cd. retratto successorio, di cui all’art. 732 cc.
Alternativa alla vendita della quota
Oltre alla possibilità di vendere la quota, i coeredi conservano lo strumento della divisione ereditaria. Attraverso questo atto è possibile sciogliere la comunione e suddividere i beni tra i coeredi anche alla luce degli accordi amichevoli che sono stati raggiunti tra le parti.
Possibili profili fiscali
Per acquistare una quota, oltre all’onorario spettante al
notaio interessato, occorra pagare l’imposta di registro ma anche ipotecarie e
catastali in funzione del bene oggetto della cessione della quota.
Occorre, infine, considerare che la questione qui brevemente esposta è
particolarmente complessa, tanto dal punto di vista normativo, quanto teorico
che di prassi. Per tale ragione, conviene sempre rivolgersi ad un consulente
esperto in materia per comprendere in che modo e in che misura tutelare la propria
posizione o i propri interessi.