Accettare l’eredità: entro quando è possibile farlo?

Nicola Dimitri
1.9.2022
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L’eredità può essere accettata – in maniera espressa o tacita – entro dieci anni dall’apertura della successione

Ad alcune condizioni, nonostante la prescrizione il chiamato potrà accettare l’eredità

Il termine che regola la prescrizione successoria non è soggetto a interruzione

Come noto, l’eredità viene devoluta per legge, attraverso la successione legittima, o per testamento, con la c.d. successione testamentaria

Tuttavia, accettare l’eredità e rivendicare diritti ereditari, sui beni appartenuti in vita al de cuius, non è sempre possibile

Infatti, ai sensi dell’art. 480 c.c. il diritto di accettare l’eredità si prescrive in 10 anni a partire dal giorno dell'apertura della successione o in caso d'istituzione condizionale dal giorno in cui si verifica la condizione. 

Inoltre, a mente della succitata norma, in caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa

Se ne desume, pertanto, che a causa del trascorrere del tempo, gli eredi potrebbero trovarsi nella condizione di non riuscire ad entrare in possesso degli effetti e dei beni che costituivano il patrimonio del de cuius: se entro dieci anni dall’apertura della successione, in maniera espressa o tacita, gli eredi non hanno manifestato la volontà di accettare l’eredità, sarà infatti precluso loro ogni diritto sulla stessa. 


 

I principi che regolano la prescrizione successoria 

I principi che regolano la prescrizione in materia successoria prevedono che:  

  • il diritto di accettare l’eredità si prescrive in 10 anni dall’apertura della successione 
  • il decorso di detto termine comporta l’estinzione del diritto di accettare, che deve ritenersi consumato ex art. 2934 c.c. a mente del quale ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge
  • il termine non è soggetto a interruzione e l’unica ipotesi di sospensione è disciplinata dall’art. 480, 3 comma c.c., in forza del quale il termine per i chiamati ulteriori è possibile oltre il decennio solo se il diritto dei chiamati precedenti è venuto meno  
  • la prescrizione può esser eccepita da chiunque vi ha interesse, anche se estraneo all'eredità, ma non può esser rilevata d’ufficio e, pertanto, l’eventuale accettazione tardiva è valida a condizione che nessuno abbia rilevato la prescrizione e finché qualcuno non la opponga  
  • l’eccezione di prescrizione formulata prima o dopo l’accettazione effettuata oltre il decennio comporta l’impossibilità di acquistare oppure la perdita della qualità d’erede per consumazione o estinzione del diritto d’accettare.

Quando è possibile ovviare alla prescrizione 

In alcuni casi la prescrizione, anche quando intervenuta, può non sortire effetti pregiudizievoli nei confronti del diritto dei chiamati ad accettare l’eredità

Ad esempio, come ribadito dal Tribunale di Treviso, con la sentenza n. 837, sez. III, del 2021, il decorso del termine di prescrizione decennale di cui all’art. 480 c.c. non impedisce al chiamato di procedere all’accettazione dell’eredità, in maniera espressa o tacita, a patto che nessun altro interessato eccepisca l’intervenuta prescrizione, che non può essere rilevata dal giudice ex officio


L’eredità vacante

Nel caso in cui nessuno degli eredi chiamati all’eredità abbia accettato la stessa e, nel frattempo, si sia integrato il termine di prescrizione decennale, l’eredità verrà considerata “vacante” e, in assenza di eredi, i beni verranno interamente devoluti allo Stato. 


Redattore e coordinatore dell'area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell'ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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