Donazione indiretta di immobili, è possibile l'opposizione?

Francesco Frigieri
Francesco Frigieri
19.4.2022
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Nel caso di una donazione indiretta di immobili, è possibile la simulazione e quindi l'opposizione? La Cassazione, in una recente sentenza, offre uno spunto interessante
Una recente sentenza della Cassazione (n.4523/22) offre uno spunto interessante per interrogarsi sull'applicazione, o meno, della tutela di cui all'art. 563 c.c., 4 °comma, vale a dire l'opposizione alla donazione da parte dei legittimari, anche alla donazione indiretta, nel caso specifico, ritenuta simulata, per poter ottenere la restituzione del bene, anche nei confronti del terzo acquirente, qualora la quota di riserva spettante ai legittimari risulti, in tutto o in parte, lesa dalla donazione stessa.

Per rispondere all'interrogativo, e seguire il ragionamento seguito dalla sentenza e capirne la correttezza e l'eventuale portata applicativa innovativa, o meno, occorre premettere che:
- per donazione diretta si intende, per esempio, il trasferimento da parte di un soggetto (donante) di un proprio diritto (ad esempio, la proprietà di un immobile) a un altro soggetto (donatario), senza ricevere una controprestazione. Il codice civile prevede la nullità della donazione se non stipulata per atto pubblico e quindi il necessario intervento del notaio alla presenza di due testimoni;
- per donazione indiretta si intende, per esempio, l'acquisto di un immobile con denaro dato dal genitore che sarà il mezzo per il figlio per acquistare l'immobile, talchè l'eventuale collazione si rivolgerà all'immobile e non al denaro. Il codice civile per tali donazioni non richiede la forma dell'atto pubblico e quindi non è necessario l'intervento del notaio e, tanto meno, la presenza di due testimoni;
- per donazione simulata si intende, per esempio, l'acquisto di un immobile a un prezzo irrisorio con la conseguenza che per le parti si è voluta, in realtà, una donazione, mentre agli occhi dei terzi, il contratto concluso fra le parti è formalmente una compravendita;
- per giurisprudenza costante, l'azione di restituzione volta a recuperare i beni immobili anche nei confronti dei terzi acquirenti a tutela della reintegra della quota di riserva spettante ai legittimari, in tutto o in parte, pretermessi, non si estende alle donazioni indirette poiché, si sostiene, che il bene non sarebbe mai entrato nel patrimonio del donante, ma solo il controvalore o equivalente in denaro.

Il fatto posto all'esame della Suprema Corte ha riguardato l'asserita simulazione da parte del figlio degli atti di compravendita compiuti dai coniugi/genitori in forza dei quali entrambi erano divenuti comproprietari al 50% di due immobili, a fronte però del pagamento dell'intero prezzo da parte di uno solo di essi, nel caso specifico del marito/padre, che in questo modo aveva fatto beneficiare del 50% la moglie, madre del ricorrente.

Il figlio ha sostenuto trattarsi di donazione simulata e la Corte di Cassazione preciserà che l'opposizione alla donazione può essere proposta dopo l'accertamento della simulazione anche di una donazione indiretta.
La decisione della Cassazione conferma che sarebbe possibile esperire un'azione di simulazione volta ad accertare la natura di donazione ancorchè indiretta e quindi, successivamente, utilizzare l'istituto dell'opposizione alla donazione, ammettendo, in questo modo, che anche per una donazione indiretta, vi sarebbe la possibilità di esercitare l'azione di restituzione, il che potrebbe avere delle ripercussioni non indifferenti per il mercato immobiliare.

Il principio, tuttavia, non sembra corretto e quindi non sembra possa ricavarsi una portata applicativa innovativa da tale pronuncia, per due ordini di ragioni:
-il primo, perché, come acutamente osservato dai primi commentatori della sentenza (vedi L. Collura, Donazione indiretta, azione di simulazione e atto di opposizione alla donazione, in Familia, 15 marzo 2022) una donazione indiretta non può integrare una donazione simulata.
In altre parole, nella fattispecie non si poteva accertare la simulazione, essendo pacifico che il denaro proveniente da solo uno dei coniugi fosse stato il mezzo per acquistare la quota dell'immobile intestato all'altro coniuge;
- il secondo, perché a una donazione indiretta, ancorchè di immobile, non può conseguire l'azione di restituzione in capo ai legittimari non essendo mai entrato nel patrimonio del donante il bene immobile, acquistato dal donatario seppur grazie alla provvista messa a disposizione da parte dal donante.

In altre parole, nella fattispecie non si poteva invocare la tutela  di cui all'art. 563 c.c., 4° comma, dell'opposizione alla donazione in quanto non si può invocare l'azione di restituzione, non trattandosi di una donazione simulata.

In conclusione, a parere di chi scrive, è arduo configurare la simulazione di una donazione indiretta e non pare possibile comunque invocare l'applicazione dell'opposizione a tali forme di donazioni ai fini dell'azione di restituzione anche nei confronti dei terzi acquirenti del bene.
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Da oltre vent'anni assiste clienti nei contenziosi per eredità e successioni, ma anche per pianificare in modo strategico gli avvicendamenti proprietari all'interno della famiglia e dell'azienda, cercando di condividere gli obiettivi di tutte le parti coinvolte. Di recente ha acquisito la certificazione di Law Business Coach e ha fondato il network www.patrimoniatest.it, al fine di studiare e applicare anche forme di tutela patrimoniale innovative, con l'aiuto di esperti della finanza.

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