Bonus botteghe e negozi: nuovi chiarimenti sul credito

22.9.2020
Tempo di lettura: 3'
L'Agenzia delle Entrate è tornata a fornire nuovi chiarimenti a proposito del credito di imposta per botteghe e negozi. Ecco le novità
Nelle prime settimane di settembre, l'Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi del “credito botteghe e negozi”, introdotto con il Decreto Cura Italia. L'agevolazione prevede un credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, pari al 60% delle spese sostenute a marzo 2020 per canoni di locazione relativi a immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Per beneficiare del credito d'imposta il locatario deve: (a) essere titolare di un'attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali e (b) essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.
Con i recenti interpelli, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- può beneficiare dell'agevolazione in esame il conduttore di un'unità immobiliare classificata C/1 che è assegnata in concessione da un comune (risposta 318);
- in presenza di contratti di locazione di una pluralità di immobili con diverse categorie catastali, l'agevolazione in esame spetta e deve essere quantificata in proporzione alla rendita catastale dei fabbricati C/1 (Risposta 321).
Più in dettaglio, la risposta 318 ha a oggetto il quesito proposto da una società che è conduttore di un immobile in forza di un contratto con un comune che è stipulato nella forma di concessione, con un canone annuo soggetto a rivalutazione Istat e la previsione di indennità da parte del concessionario al momento del rilascio, in ipotesi di rinuncia o recesso dello stesso. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, richiamando alcuni chiarimenti recentemente pubblicati in relazione al credito di imposta per locazioni non residenziali (introdotto con il Decreto Rilancio), ha affermato che, a prescindere dalla qualificazione del contratto con il comune, in considerazione del fatto che la struttura contrattuale presenta la medesima funzione economica della locazione, il conduttore può fruire del credito di imposta botteghe e negozi, a condizione che gli altri requisiti risultino soddisfatti.
Nella risposta 321, invece, l'Agenzia delle Entrate considera la fattispecie nella quale l'istante è conduttore di 12 unità immobiliari di diverse categorie, di cui solo due di categoria C/1, in base a un contratto di locazione che prevede un canone annuo di locazione unitario. Al riguardo, l'Agenzia, richiamando un precedente orientamento in tema di cedolare secca (nell'ipotesi di contratti di locazione che comprendo sia immobili che possono beneficiare del regime che altri immobili), conferma la spettanza del credito di imposta in esame per la parte di canone determinato in proporzione alla rendita catastale attribuita agli stessi immobili.
Esemplificando, ipotizzando un contratto di locazione con un canone unitario per il mese di marzo 2020 di 9mila euro e avente a oggetto:
- immobile di categoria catastale C/1 con rendita da 700 euro
- immobile di altra categoria catastale con rendita da 80 euro
La quota di canone che può beneficiare del credito di imposta sarà pari a 9.000*(700/(700+80)).
- può beneficiare dell'agevolazione in esame il conduttore di un'unità immobiliare classificata C/1 che è assegnata in concessione da un comune (risposta 318);
- in presenza di contratti di locazione di una pluralità di immobili con diverse categorie catastali, l'agevolazione in esame spetta e deve essere quantificata in proporzione alla rendita catastale dei fabbricati C/1 (Risposta 321).
Più in dettaglio, la risposta 318 ha a oggetto il quesito proposto da una società che è conduttore di un immobile in forza di un contratto con un comune che è stipulato nella forma di concessione, con un canone annuo soggetto a rivalutazione Istat e la previsione di indennità da parte del concessionario al momento del rilascio, in ipotesi di rinuncia o recesso dello stesso. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, richiamando alcuni chiarimenti recentemente pubblicati in relazione al credito di imposta per locazioni non residenziali (introdotto con il Decreto Rilancio), ha affermato che, a prescindere dalla qualificazione del contratto con il comune, in considerazione del fatto che la struttura contrattuale presenta la medesima funzione economica della locazione, il conduttore può fruire del credito di imposta botteghe e negozi, a condizione che gli altri requisiti risultino soddisfatti.
Nella risposta 321, invece, l'Agenzia delle Entrate considera la fattispecie nella quale l'istante è conduttore di 12 unità immobiliari di diverse categorie, di cui solo due di categoria C/1, in base a un contratto di locazione che prevede un canone annuo di locazione unitario. Al riguardo, l'Agenzia, richiamando un precedente orientamento in tema di cedolare secca (nell'ipotesi di contratti di locazione che comprendo sia immobili che possono beneficiare del regime che altri immobili), conferma la spettanza del credito di imposta in esame per la parte di canone determinato in proporzione alla rendita catastale attribuita agli stessi immobili.
Esemplificando, ipotizzando un contratto di locazione con un canone unitario per il mese di marzo 2020 di 9mila euro e avente a oggetto:
- immobile di categoria catastale C/1 con rendita da 700 euro
- immobile di altra categoria catastale con rendita da 80 euro
La quota di canone che può beneficiare del credito di imposta sarà pari a 9.000*(700/(700+80)).