Quando le regole inseguono, a fatica, la fintech

Emanuele Grippo
Emanuele Grippo
3.4.2018
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La maggiore sfida che gli operatori dei settori “regolamentati” si troveranno ad affrontare nei prossimi anni (o forse mesi) sarà proprio quella di trovare un equilibrio tra le esigenze di un mercato che chiede prodotti sempre più facilmente accessibili e acquistabili da tutti e il rispetto dei sempre più stringenti oneri informativi richiesti dalle previsioni normative e regolamentari per assicurarne la trasparenza.
Se lo avesse saputo Guglielmo Tell! È stato questo il mio primo pensiero quando ho letto che un'associazione di coltivatori di mele giapponese della città di Matsumoto ha dato una svolta alla commercializzazione delle sue mele attraverso “Dentapple”, un'applicazione che permette di offrire assieme alla vendita delle mele anche un'assicurazione dentale.

Seguo ormai da quasi in ventennio l'evoluzione del settore finanziario, bancario ed assicurativo ed ho ormai maturato una significativa esperienza in materia (avendo visto e studiato le più svariate fattispecie giuridiche), ma la notizia mi ha fatto riflettere su quanto tutto stia cambiando rapidamente.

Da quanto ho compreso, si tratterebbe di un'etichetta applicata sulle mele, attraverso cui è possibile scattare una foto al calco del morso che sarà poi inviata a degli specialisti che potranno fare una diagnosi preliminare dei problemi dentali che potrebbe avere il cliente.

Senza addentrarmi in giudizi sulla fantasia dell'associazione dei coltivatori giapponesi o sulla fattibilità e valenza medica di tale diagnosi, questa vicenda mi ha fatto riflettere sulla profonda evoluzione che ormai è stata avviata nel mondo dei servizi finanziari.

Si pensi che in breve tempo (forse già ora) ci saranno adolescenti che non vedranno mai delle banconote, potendo concludere ogni tipo di acquisto attraverso i propri smartphone. Si pensi anche a quella che fino a pochi anni fa poteva sembrare una rivoluzione copernicana delle modalità di effettuare i pagamenti quotidiani, la carta prepagata, che oggi per i “giovani” è ormai un cimelio da museo.

Fino a ieri passavo diverse ore delle mie giornate ad argomentare quesiti alle autorità di vigilanza riguardanti la qualificazione di nuovi prodotti bancari come strumenti a spendibilità limitata, cercando di analizzare le vari disposizioni applicabili in tema di trasparenza nella relazione con i clienti ed informativa precontrattuale.

I nuovi problemi dei servizi finanziari


Oggi sembra già tutto superato. I problemi e le risposte da darsi sono diventati totalmente nuovi.
Occorrerà analizzare – ad esempio – se e come un'applicazione per smartphone che permette la stipula di un'assicurazione vita possa (rectius, debba) garantire il rispetto dei presidi di trasparenza e informativa precontrattuale verso i clienti.
Senza considerare la possibilità offerta da alcune compagnie di concludere un'assicurazione solo per qualche ora (“assicurazione temporanea”), con riferimento alla quale, probabilmente, la durata dell'assicurazione richiesta sarebbe inferiore al tempo necessario al cliente per leggere il fascicolo informativo e la documentazione precontrattuale, e all'intermediario per effettuare una valutazione di adeguatezza del prodotto assicurativo per il cliente in conformità all'art. 52 del Regolamento IVASS n. 5 del 2006 (regolamento sull'intermediazione assicurativa).

Questo nuovo trend che prevede una sempre maggiore velocità di “esecuzione” nella conclusione di un contratto (che sia finanziario, bancario o assicurativo), sembra vada nella direzione opposta rispetto al nuovo set di regole che si sta sviluppando a livello europeo (che è in corso di recepimento anche in Italia con non pochi dubbi e perplessità). O forse è la nuova normativa che va nella direzione opposta rispetto alle nuove esigenze del mercato (una normativa nata già “vecchia”).

Si pensi alle nuove regole introdotte dalla direttiva 2014/65/UE (MiFID II) in tema di prodotti finanziari e dalla direttiva (UE) 2016/97 (IDD) sulla distribuzione dei prodotti assicurativi. Questi provvedimenti, infatti, prevedono un rafforzamento dei presidi di trasparenza attraverso un aggravamento complessivo degli oneri informativi (di acquisizione di informazioni da parte degli operatori e, allo stesso tempo, di rilascio di informazioni da parte dei clienti). Alcuni esempi tra tutti, la full disclosure sui costi richiesta dalla MiFID II e la più pregnante valutazione di adeguatezza e appropriatezza sui clienti prima della prestazione di servizi di investimento da parte degli operatori.

Tali nuove regole hanno come obiettivi, non solo l'interesse e la tutela dei clienti, ma anche, più in generale, l'integrità dei mercati, la stabilità e il buon funzionamento del sistema, la sana e prudente gestione e la trasparenza. E dunque, le nuove disposizioni vanno oltre al principio della tutela del contraente “debole” e non si esauriscono con questo (e di ciò si dovrà anche tenere conto in quelle che saranno le pronunce giurisprudenziali sulla validità dei contratti e sul rispetto dei requisiti di forma). Prova è l'estensione della forma scritta del contratto per la prestazione dei servizi finanziari anche in caso di clienti professionali (quindi non più solo per retail) e nell'ambito dei servizi di consulenza ad opera del nuovo Regolamento Intermediari Consob appena entrato in vigore.

Dunque, la tutela della trasparenza non equivale solo alla tutela di una particolare categoria di soggetti (clienti, risparmiatori, investitori, ecc.), ma va oltre.

Credo che la maggiore sfida che gli operatori dei settori “regolamentati” si troveranno ad affrontare nei prossimi anni (o forse mesi) sarà proprio quella di trovare un equilibrio tra le esigenze di un mercato che chiede prodotti sempre più facilmente accessibili e acquistabili da tutti e il rispetto dei sempre più stringenti oneri informativi richiesti dalle previsioni normative e regolamentari per assicurarne la trasparenza.

Sembra quindi che a livello normativo si vada nella direzione di una sempre maggiore standardizzazione dei prodotti (a livello di documentazione e informazioni da fornire alla clientela), e non solo di prodotti tra loro omogenei ma anche di prodotti differenti per natura come i prodotti finanziari e i prodotti assicurativi: prova sono le norme equivalenti (a volte scritte anche utilizzando le stesse parole) della MiFID II e della IDD, come ad esempio quelle aventi ad oggetto i possibili conflitti d'interesse nella prestazione dei servizi regolamentati alla clientela cittadini.

Trovare un equilibrio tra esigenze di mercato e regolamentazione


L'unica soluzione ad oggi possibile per trovare un equilibrio tra queste diverse tendenze sembrerebbe quella di una personalizzazione non su base individuale, ma per macro-categorie di clienti. Ed è in questa direzione che si stanno muovendo tutti gli operatori, i quali, nell'ambito degli obblighi di product governance ai sensi della Mifid II, stanno definendo i mercati di riferimento (target market) per la strutturazione dei prodotti da offrire ai propri clienti (o potenziali clienti) proprio suddividendoli in macro-categorie che tengono conto delle differenti caratteristiche (tra cui età, esperienza, disponibilità economiche, propensione al rischio, ecc.).

Ritengo che, come mi hanno insegnato fin dalle prime lezioni universitarie, una norma, per quanto possa essere ben scritta, non potrà mai coprire tutte le fattispecie che si possono presentare nella realtà e, pertanto, questa tendenza del legislatore di dettare regolamenti sempre più dettagliati e invasivi (in modo particolare nei settori regolamentati) possa rappresentare un freno allo sviluppo (anche tecnologico) a cui si sta assistendo negli ultimi anni, soprattutto nel caso in cui essi non siano particolarmente lungimiranti ed illuminati nel capire i nuovi trend di mercato.
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Socio dello Studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners
Avvocato esperto nella regolamentazione dei servizi finanziari, bancari e assicurativi, fondi pensione e fondi di investimento, nella sollecitazione all’investimento e nella disciplina degli emittenti quotati, nonché assiste soggetti vigilati in operazioni straordinarie e nello svolgimento dell’attività ordinaria.

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