Cripto-attività e trasparenza: la proposta dell'Ocse

27.4.2022
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Approfondimento sulla proposta dell'Ocse in merito allo scambio automatico di informazioni sulle transazioni in cripto-attività
La preoccupazione che l'espansione del mercato delle cripto-attività possa sfuggire al controllo anche delle autorità fiscali ha fatto emergere la necessità di un adeguamento degli strumenti di controllo sul corretto comportamento fiscale dei contribuenti. La cripto-attività possono essere emesse, registrate, trasferite e archiviate in modo decentralizzato senza il coinvolgimento di intermediari finanziari tradizionali o di autorità centrali.
In questo contesto, si sono diffuse nuove figure di intermediari che attualmente sono sottoposti a un controllo limitato o addirittura a nessun controllo che facilitano l'acquisto, la vendita e lo scambio di cripto-attività con altre cripto-attività o valute legali. Tutte queste transazioni possono originare materia imponibile tassabile ed è chiaro ed evidente l'interesse delle autorità fiscali di disporre di strumenti per la prevenzione dell'evasione fiscale. L'amministrazione americana stima che il "tax gap" (ovvero il mancato gettito fiscale) generato dalle transazioni in cripto-attività possa raggiungere i 7 mila miliardi di dollari nei prossimi 10 anni.
In precedenti contributi sul tema delle cripto-attività era stata analizzata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività (Regolamento MiCa) che rappresenta un tentativo tangibile di stabilire un unico insieme di norme immediatamente applicabili per disciplinare a livello unionale il mercato delle cripto-attività. Sulla scia delle azioni intraprese a livello internazionale sul tema, si inserisce ora la recente pubblicazione da parte dell'Ocse, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, del documento "Crypto-asset reporting framework and amendments to the common reporting standard".
Con il documento in oggetto, disponibile per la consultazione pubblica nel periodo 22 marzo - 29 aprile 2022, l'Ocse si propone di individuare un nuovo quadro (framework) di trasparenza fiscale globale che preveda lo scambio automatico standardizzato di informazioni fiscali tra le autorità fiscali che riguardano le transazioni in cripto-attività denominato "crypto-asset reporting framework (Carf).
Il Carf è stato concepito su quattro elementi chiave:
- i) la tipologia di cripto-attività interessate dalla rendicontazione;
- ii) gli intermediari soggetti agli obblighi di raccolta e segnalazione dei dati;
- iii) le operazioni oggetto di segnalazione nonché le informazioni da segnalare in relazione a tali operazioni;
- iv) le procedure di due diligence che i segnalanti devono seguire per identificare gli utenti delle cripto-attività e le giurisdizioni fiscali coinvolti ai fini della rendicontazione.
Le cripto-attività che rileverebbero ai fini della rendicontazione Carf sono le attività che si qualificano come rappresentazione digitale di un valore conservato in un portafoglio hardware protetto crittograficamente o con una tecnologia simile adatta a convalidare e proteggere le transazioni.
L'Ocse intende ricondurre nell'alveo delle cripto-attività qualsiasi rappresentazione digitale di un valore che si basa su un registro distribuito protetto crittograficamente o una tecnologia simile per convalidare e proteggere le transazioni, in cui la proprietà o il diritto su tale valore può essere scambiato o trasferito ad altri individui o entità in modo digitale. In quanto tale, il termine "cripto-attività" comprenderebbe sia token fungibili che non fungibili e quindi includerebbe gli Nft che rappresentano, ad esempio, diritti su oggetti da collezione, giochi, opere d'arte, proprietà fisica o documenti finanziari che possono essere scambiati o trasferiti ad altri individui o entità in modo digitale. La definizione proposta dall'Ocse di crypto-asset rilevanti nell'ambito del Carf prendequindi di mira quegli asset che possono essere detenuti e trasferiti in maniera decentralizzata senza l'intervento degli intermediari finanziari tradizionali.
Sarebbero escluse dall'obbligo di rendicontazione Carf due categorie di cripto-attività: le cripto-attività a circuito chiuso destinate a essere riscattate contro beni o servizi all'interno di un ambiente chiaramente limitato e definito e le valute digitali delle banche centrali, quest'ultime in quanto rientranti nello scambio automatico di informazioni Crs di cui si dirà oltre.
Per quanto attiene i soggetti obbligati alla rendicontazione Carf, l'Ocse individua quali soggetti segnalanti gli intermediari che professionalmente rendono servizi di scambio di cripto-attività per o per conto dei clienti che dispongono di un collegamento territoriale (in ragione della sede legale, domicilio, residenza fiscale o di altri criteri similari) con il Paese che adotta le regole Carf. La definizione di intermediario segnalante è sufficientemente ampia da ricomprendere non solo gli "exchanger" ma altresì gli intermediari che forniscono servizi di scambio come broker e dealer di crypto-asset e operatori di crypto-asset Atm.
In questo contesto, si sono diffuse nuove figure di intermediari che attualmente sono sottoposti a un controllo limitato o addirittura a nessun controllo che facilitano l'acquisto, la vendita e lo scambio di cripto-attività con altre cripto-attività o valute legali. Tutte queste transazioni possono originare materia imponibile tassabile ed è chiaro ed evidente l'interesse delle autorità fiscali di disporre di strumenti per la prevenzione dell'evasione fiscale. L'amministrazione americana stima che il "tax gap" (ovvero il mancato gettito fiscale) generato dalle transazioni in cripto-attività possa raggiungere i 7 mila miliardi di dollari nei prossimi 10 anni.
In precedenti contributi sul tema delle cripto-attività era stata analizzata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività (Regolamento MiCa) che rappresenta un tentativo tangibile di stabilire un unico insieme di norme immediatamente applicabili per disciplinare a livello unionale il mercato delle cripto-attività. Sulla scia delle azioni intraprese a livello internazionale sul tema, si inserisce ora la recente pubblicazione da parte dell'Ocse, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, del documento "Crypto-asset reporting framework and amendments to the common reporting standard".
Con il documento in oggetto, disponibile per la consultazione pubblica nel periodo 22 marzo - 29 aprile 2022, l'Ocse si propone di individuare un nuovo quadro (framework) di trasparenza fiscale globale che preveda lo scambio automatico standardizzato di informazioni fiscali tra le autorità fiscali che riguardano le transazioni in cripto-attività denominato "crypto-asset reporting framework (Carf).
Il Carf è stato concepito su quattro elementi chiave:
- i) la tipologia di cripto-attività interessate dalla rendicontazione;
- ii) gli intermediari soggetti agli obblighi di raccolta e segnalazione dei dati;
- iii) le operazioni oggetto di segnalazione nonché le informazioni da segnalare in relazione a tali operazioni;
- iv) le procedure di due diligence che i segnalanti devono seguire per identificare gli utenti delle cripto-attività e le giurisdizioni fiscali coinvolti ai fini della rendicontazione.
Le cripto-attività che rileverebbero ai fini della rendicontazione Carf sono le attività che si qualificano come rappresentazione digitale di un valore conservato in un portafoglio hardware protetto crittograficamente o con una tecnologia simile adatta a convalidare e proteggere le transazioni.
L'Ocse intende ricondurre nell'alveo delle cripto-attività qualsiasi rappresentazione digitale di un valore che si basa su un registro distribuito protetto crittograficamente o una tecnologia simile per convalidare e proteggere le transazioni, in cui la proprietà o il diritto su tale valore può essere scambiato o trasferito ad altri individui o entità in modo digitale. In quanto tale, il termine "cripto-attività" comprenderebbe sia token fungibili che non fungibili e quindi includerebbe gli Nft che rappresentano, ad esempio, diritti su oggetti da collezione, giochi, opere d'arte, proprietà fisica o documenti finanziari che possono essere scambiati o trasferiti ad altri individui o entità in modo digitale. La definizione proposta dall'Ocse di crypto-asset rilevanti nell'ambito del Carf prendequindi di mira quegli asset che possono essere detenuti e trasferiti in maniera decentralizzata senza l'intervento degli intermediari finanziari tradizionali.
Sarebbero escluse dall'obbligo di rendicontazione Carf due categorie di cripto-attività: le cripto-attività a circuito chiuso destinate a essere riscattate contro beni o servizi all'interno di un ambiente chiaramente limitato e definito e le valute digitali delle banche centrali, quest'ultime in quanto rientranti nello scambio automatico di informazioni Crs di cui si dirà oltre.
Per quanto attiene i soggetti obbligati alla rendicontazione Carf, l'Ocse individua quali soggetti segnalanti gli intermediari che professionalmente rendono servizi di scambio di cripto-attività per o per conto dei clienti che dispongono di un collegamento territoriale (in ragione della sede legale, domicilio, residenza fiscale o di altri criteri similari) con il Paese che adotta le regole Carf. La definizione di intermediario segnalante è sufficientemente ampia da ricomprendere non solo gli "exchanger" ma altresì gli intermediari che forniscono servizi di scambio come broker e dealer di crypto-asset e operatori di crypto-asset Atm.
Le transazioni oggetto di segnalazione da parte degli anzidetti intermediari saranno gli scambi tra cripto-attività e valute fiat, gli scambi tra una o più cripto-attività, i pagamenti in cripto-attività di beni/servizi acquistati al dettaglio e i trasferimenti di cripto-attività.
Infine, l'Ocse determina le procedure di due diligence che gli intermediari segnalanti soggetti obbligati alle segnalazioni dovranno seguire per identificare e determinare in modo efficiente e affidabile l'identità e la residenza fiscale dei loro utenti di cripto-attività, persone fisiche ed entità, nonché delle persone fisiche che controllano entità utenti di cripto-attività, determinare le giurisdizioni fiscali rilevanti ai fini della segnalazione e raccogliere le informazioni pertinenti necessarie per conformarsi ai requisiti di segnalazione ai sensi della Carf.
In aggiunta al progetto Carf e, sempre nel contesto del documento in pubblica consultazione in commento, l'Ocse propone una serie di modifiche al Common reporting standard (Crs) al fine di aggiornare il contenuto del Crs includendo nell'obbligo di reportistica nuove attività e prodotti e intermediari finanziari che rappresentano potenziali alternative ai prodotti e agli intermediari finanziari tradizionali già sottoposti all'obbligo di scambio automatico di informazioni Crs.
ll Crs è uno standard informativo sviluppato dall'Ocse e introdotto nell'Unione europea dalla Direttiva 2014/107/Ue (Dac2) per lo scambio automatico di informazioni, a livello globale, tra le autorità fiscali, finalizzato a facilitare i controlli antievasione sulle attività finanziarie detenute dai contribuenti. È uno strumento utilizzato attualmente da 112 Paesi. ll Crs è stato concepito per promuovere la trasparenza fiscale rispetto ai conti finanziari detenuti all'estero, e prevede la raccolta e lo scambio automatico delle informazioni sull'identità degli intestatari, nonché del saldo e dei redditi pagati o accreditati sui conti. Per fare un esempio, lo scambio attiene le informazioni sui dossier finanziari detenuti da un soggetto residente nel Paese che riceve le informazioni (ad esempio, Italia) presso istituzioni finanziarie ubicate nel Paese che invia le informazioni (ad esempio, Francia).
Sulla base dell'esperienza maturata dal 2014 nell'utilizzo del Crs da parte dei governi e delle istituzioni finanziarie mondiali, l'Ocse sta procedendo con la prima revisione globale del Crs, con l'obiettivo di migliorare il funzionamento dello strumento in oggetto. La revisione porterà a inserire nuovi prodotti finanziari digitali nell'ambito del Crs in quanto questi possono costituire un'alternativa alla detenzione di denaro o attività finanziarie in conti attualmente soggetti a segnalazione Crs. A questo proposito, la proposta Ocse estenderà il campo di applicazione del Crs anche ai prodotti di moneta elettronica e alle valute digitali delle banche centrali. Alla luce dello sviluppo del Carf, le proposte includono anche modifiche alle definizioni di attività finanziaria ed entità di investimento, per garantire che i derivati che fanno riferimento a cripto-attività e sono detenuti in conti di custodia e entità di investimento che investono in cripto-attività siano coperti dal Crs. Al tempo stesso, la proposta contiene nuove disposizioni per garantire un'interazione efficiente tra il Crs e il Carf, in particolare per limitare i casi di doppia segnalazione. Il riesame del Crs mira, infine, a migliorare le procedure di due diligence e gli esiti di rendicontazione dell'attuale Crs al fine di aumentare l'utilizzo e la fruizione delle informazioni scambiate da parte delle amministrazioni fiscali.
L'attuale difficile contesto geopolitico internazionale ha evidentemente accelerato in queste settimane la messa a punto di strumenti in grado di tracciare le transazioni in cripto-attività, l'identità degli intermediari di cripto-attività nonché delle controparti di transazione in cripto-attività. L'infinita lotta al contante sembra ormai un tema da libri di storia.
Infine, l'Ocse determina le procedure di due diligence che gli intermediari segnalanti soggetti obbligati alle segnalazioni dovranno seguire per identificare e determinare in modo efficiente e affidabile l'identità e la residenza fiscale dei loro utenti di cripto-attività, persone fisiche ed entità, nonché delle persone fisiche che controllano entità utenti di cripto-attività, determinare le giurisdizioni fiscali rilevanti ai fini della segnalazione e raccogliere le informazioni pertinenti necessarie per conformarsi ai requisiti di segnalazione ai sensi della Carf.
In aggiunta al progetto Carf e, sempre nel contesto del documento in pubblica consultazione in commento, l'Ocse propone una serie di modifiche al Common reporting standard (Crs) al fine di aggiornare il contenuto del Crs includendo nell'obbligo di reportistica nuove attività e prodotti e intermediari finanziari che rappresentano potenziali alternative ai prodotti e agli intermediari finanziari tradizionali già sottoposti all'obbligo di scambio automatico di informazioni Crs.
ll Crs è uno standard informativo sviluppato dall'Ocse e introdotto nell'Unione europea dalla Direttiva 2014/107/Ue (Dac2) per lo scambio automatico di informazioni, a livello globale, tra le autorità fiscali, finalizzato a facilitare i controlli antievasione sulle attività finanziarie detenute dai contribuenti. È uno strumento utilizzato attualmente da 112 Paesi. ll Crs è stato concepito per promuovere la trasparenza fiscale rispetto ai conti finanziari detenuti all'estero, e prevede la raccolta e lo scambio automatico delle informazioni sull'identità degli intestatari, nonché del saldo e dei redditi pagati o accreditati sui conti. Per fare un esempio, lo scambio attiene le informazioni sui dossier finanziari detenuti da un soggetto residente nel Paese che riceve le informazioni (ad esempio, Italia) presso istituzioni finanziarie ubicate nel Paese che invia le informazioni (ad esempio, Francia).
Sulla base dell'esperienza maturata dal 2014 nell'utilizzo del Crs da parte dei governi e delle istituzioni finanziarie mondiali, l'Ocse sta procedendo con la prima revisione globale del Crs, con l'obiettivo di migliorare il funzionamento dello strumento in oggetto. La revisione porterà a inserire nuovi prodotti finanziari digitali nell'ambito del Crs in quanto questi possono costituire un'alternativa alla detenzione di denaro o attività finanziarie in conti attualmente soggetti a segnalazione Crs. A questo proposito, la proposta Ocse estenderà il campo di applicazione del Crs anche ai prodotti di moneta elettronica e alle valute digitali delle banche centrali. Alla luce dello sviluppo del Carf, le proposte includono anche modifiche alle definizioni di attività finanziaria ed entità di investimento, per garantire che i derivati che fanno riferimento a cripto-attività e sono detenuti in conti di custodia e entità di investimento che investono in cripto-attività siano coperti dal Crs. Al tempo stesso, la proposta contiene nuove disposizioni per garantire un'interazione efficiente tra il Crs e il Carf, in particolare per limitare i casi di doppia segnalazione. Il riesame del Crs mira, infine, a migliorare le procedure di due diligence e gli esiti di rendicontazione dell'attuale Crs al fine di aumentare l'utilizzo e la fruizione delle informazioni scambiate da parte delle amministrazioni fiscali.
L'attuale difficile contesto geopolitico internazionale ha evidentemente accelerato in queste settimane la messa a punto di strumenti in grado di tracciare le transazioni in cripto-attività, l'identità degli intermediari di cripto-attività nonché delle controparti di transazione in cripto-attività. L'infinita lotta al contante sembra ormai un tema da libri di storia.
