Quando il trust è il viatico per donare un ospedale

Raffaella Sarro
Raffaella Sarro
16.8.2018
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L'istituzione di un trust avente come scopo quello di contribuire alla realizzazione di un ospedale ed il conferimento al trustee dell'intera somma stimata per perseguire tale finalità rappresentano una soluzione ideale

Il caso del mese


Marco è un ricco novantenne di Alessandria, vedovo e con un unico parente, un nipote cinquantenne, Mino, non coniugato e senza prole. Ex dirigente di una multinazionale di successo, non nuovo a munifiche elargizioni nei settori della sanità e dell'infanzia, Marco si sente prossimo alla fine della
sua esistenza e come ultimo atto liberale vorrebbe parzialmente finanziare (con un contributo pari a dieci milioni di euro) la costruzione di un padiglione destinato a poliambulatori e reparti di degenza all'interno di un noto ospedale per bambini di Genova. Il tempo stimato per la realizzazione dell'opera è, però, di almeno tre anni e Marco è timoroso che la propria
morte possa impedire l'attuazione del suo proponimento.

E', inoltre, intendimento di Marco:


■ dotare di certezza di risultato il suo progetto, con la garanzia, altresì, che il padiglione sia intitolato a lui e alla moglie.
■ garantire la più assoluta separazione del patrimonio da esso conferito per la realizzazione dell'opera rispetto a quello dell'ospedale.
■ esercitare un controllo sia sull'esecuzione dell'opera da parte dell'ospedale che sugli investimenti finanziari medio tempore realizzati con i soldi destinati alla realizzazione dell'opera.

■ destinare al nipote Mino eventuali capitali residuanti una volta ultimata la realizzazione dell'opera. L'ospedale, a sua volta, ha già espresso a Marco la disponibilità ad intitolare l'edificio alla memoria sua e della di lui moglie Rebecca e a mantenere tale impegno anche se l'ultimazione dell'opera dovesse avere un costo superiore alla somma da lui erogata. L'istituto ospedaliero ha, però, bisogno di avere certezza dell'erogazione totale
della somma concordata con Marco per avviare i lavori, atteso che senza tale prezioso contributo il progetto non sarebbe attuabile per mancanza di fondi sufficienti.

Il commento


Quando Marco mi ha manifestato i suoi desideri ho valutato dapprima la praticabilità, al caso specifico, degli istituti giuridici della donazione e la fondazione, escludendoli entrambi. Infatti, la donazione non avrebbe consentito di proteggere le somme destinate alla finalità benefica, evitando che esse si confondessero con il patrimonio residuo del beneficiario e potessero, così, essere aggredite. Inoltre, la donazione non avrebbe permesso di ottenere la restituzione di quanto eccedente rispetto alla realizzazione del progetto. Parimenti, non sarebbe stata possibile la verifica nel corso del tempo dell'attuazione del progetto benefico, con la possibilità di sospendere le erogazioni in caso di accertata impossibilità totale o parziale di realizzazione del progetto stesso. Marco avrebbe, inoltre,
dovuto rinunciare a qualsiasi controllo sugli investimenti finanziari effettuati sulle somme da lui erogate in attesa dell'impiego delle stesse per la realizzazione del poliambulatorio.

Passando alla percorribilità della seconda ipotesi, ovvero la costituzione di una fondazione, anche tale soluzione è stata accantonata in quanto la natura imprenditoriale di Marco e, comunque, il suo desiderio di mantenere un'impronta forte sulla gestione, unitamente ad una equivalente elasticità nella scelta degli investimenti, rendeva evidente la scarsa rispondenza della fondazione all'intento del benefattore. L'istituto in oggetto, infatti, prevede controlli di natura pubblicistica che mal si adattano ai presupposti di cui sopra. Nè sarebbe stato possibile prevedere dei benefici a favore del nipote di Marco.

Il trust interno


La scelta finale è così ricaduta su un trust interno. L'istituzione di un trust avente come scopo quello di contribuire alla realizzazione dell'opera sopradescritta ed il conferimento al trustee dell'intera somma stimata per perseguire tale finalità (con il conseguente impegno di quest'ultimo verso l'ospedale per l'importo erogato) rappresentano infatti una soluzione ideale.
Ciò in quanto si riescono così a realizzare sia gli obiettivi di Marco anche se questi dovesse mancare prima del completamento del padiglione, sia gli obiettivi dell'ospedale che acquista certezza che la somma concordata con Marco sia vincolata alla realizzazione del progetto e può, così, avviare i lavori.

Le tre fasi dell'operazione


L'operazione è stata strutturata in tre fasi. In primis si è proceduto alla redazione dell'atto istitutivo e alla sua sottoscrizione da parte del disponente. Dopo qualche settimana il disponente ha segregato in trust la liquidità concordata con l'ospedale necessaria a realizzare il progetto. Vi è stato, quindi, un contratto tra il trustee e l'ospedale. In tale contratto il trustee si è obbligato a versare all'istituto ospedaliero l'importo concordato (secondo le modalità e i tempi indicati nell'atto istitutivo) e l'ospedale, a sua volta, ha confermato gli impegni assunti verso il disponente in merito alla realizzazione dell'opera ed alla sua intitolazione a Marco e alla di lui moglie. Disponente e primo guardiano del trust è Marco, che in tale ultima veste può, così, essere parte attiva del progetto e collaborare con il trustee nell'attuazione dello scopo del trust.

Dopo la sua morte o sopravvenuta incapacità il ruolo di guardiano sarà assunto congiuntamente dal nipote e da un'associazione locale a sostegno dell'infanzia. Il trust avrà durata pari al tempo necessario per la costruzione dell'opera o all'accertamento da parte del trustee che lo scopo si è rivelato impossibile da raggiungere, in tutto o in parte. Nel corso della durata del trust il trustee, identificato in una trust company professionale, dovrà interfacciarsi con il guardiano per la gestione degli investimenti finanziari effettuati a valere sul fondo in trust e sarà tenuto ad impiegare le somme conferite in trust da Marco e i redditi da esse derivanti per realizzare l'opera.

L'atto di trust


Più specificamente, l'atto di trust contiene a riguardo una clausola ad hoc in virtù della quale il trustee effettua i versamenti all'istituto ospedaliero funzionali alla realizzazione dell'opera voluta da Marco in relazione allo stato di avanzamento dei connessi lavori, di volta in volta certificato dall'ospedale e verificato dal guardiano. E', inoltre, previsto che qualora dovessero avanzare delle disponibilità al completamento dell'opera sopraindicata esse siano destinate al nipote Mino.

Soffermandoci, infine, sull'aspetto fiscale l'operazione si presente
virtuosa in quanto:
■ l'atto istitutivo è stato assoggetto ad imposta di registro in misura fissa essendo atto privo di contenuto patrimoniale.
■ all'atto di segregazione in trust della liquidità necessaria per realizzare lo scopo del trust e al successivo trasferimento di liquidità da parte del trustee all'istituto non è stata applicata alcuna imposta. La ragione di tale trattamento fiscale si rinviene nella natura particolare del soggetto beneficiario delle somme che in quanto ente pubblico, è esentato in virtù dell'art. 3 del D. Lgs. 346/90 dall'applicazione del tributo successorio.
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Dopo un percorso ventennale nell’ambito del wealth planning svolto all’interno di primari istituti di credito, ha creato una realtà professionale indipendente nella progettazione e l’implementazione di soluzioni per la protezione, gestione e trasmissione di patrimoni personali e aziendali. Membro di Step e Professionista Accreditato dell’Associazione il Trust in Italia, dove per alcuni anni ha rivestito anche la carica di consigliere esecutivo.
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