Polizze vita: proteggere la famiglia a seconda delle varie esigenze

Emanuela Notari
26.7.2022
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Le polizze vita come soluzioni assicurative che aiutano a costruire una buona pianificazione patrimoniale

Esistono tanti tipi di polizze vita a seconda dell’esigenza. Per esempio tutelare una persona o una famiglia nel momento in cui l’assicurato dovesse venire a mancare, oppure tutelare l’assicurato dal rischio opposto cioè quello di essere ancora in vita a una certa data e aver necessità di un capitale o una rendita. Ma nel grande mercato degli strumenti finanziari, previdenziali e assicurativi, la polizza vita è particolarmente indicata per alcuni fini e meno per altri.

Per quanto attiene, per esempio, alla tutela dal rischio longevità, cioè l’eventualità di vivere più a lungo del previsto e di aver necessità di un’integrazione ai propri redditi pensionistici/risparmi, è opinione di molti professionisti che spesso siano da considerarsi più convenienti ed efficaci nella creazione di un montante gli strumenti puramente finanziari, piuttosto che quelli assicurativo-previdenziali. Strumenti finanziari che, però, vanno scelti con grande attenzione, valutandone la flessibilità, il costo, l’adeguatezza al profilo di rischio della persona, la sua età, la sua capacità economica e la sua condizione lavorativa, dipendente o autonomo.

 

Come dire, che non c’è una risposta univoca per tutti. C’è però un fronte sul quale, invece, le polizze vita danno il meglio di sé: quello della pianificazione patrimoniale familiare. Quando si tratta, per intenderci, di assicurare coniuge e figli dall’eventualità di una morte prematura del percettore di reddito, garantendo un capitale per sostenere le spese degli studi dei figli e della gestione familiare e/o per pagare eventuali imposte di successione qualora l’eredità superasse le franchigie.

 

“Non è solo una questione di tutela del capitale finanziario, ma anche del capitale umano”, spiega l’avvocato Roberto Lenzi, Studio Roberto Lenzi e Associati. “In questo senso la validità delle polizze vita è spesso sottovalutata. Specie in un Paese dove l’occupazione femminile è al 49%, garantire un capitale alla famiglia in caso di decesso del principale o unico percettore di reddito è un gesto di responsabilità, come lo è assicurarsi contro infortuni, malattia o invalidità permanente che possano pregiudicare l’abilità al lavoro e al guadagno. È la capacità di continuare a provvedere alla propria famiglia che viene tutelata in questo modo, assicurando il proprio capitale umano, esattamente come una cantante lirica assicurerebbe l’ugola.

 

 

Proteggere la capacità di generare reddito con le polizze vita

 

Cos’è la cosa più preziosa che posseggo e che posso offrire alla mia famiglia, senza la quale la sua qualità di vita precipiterebbe? La mia capacità di generare reddito e quindi la proteggo. Tutto il resto, affetto, disponibilità, tempo da passare insieme è affar mio. Il potere di acquisto dipende invece anche da fattori esterni alla mia volontà. L’età minima per stipulare questo tipo di polizza è 18 anni e la massima in genere 65, salvo alcuni casi in cui l’età massima si estende a 75, con la possibilità di rimanere assicurati fino a 75-80 anni ma naturalmente per massimali ridotti.

 

Le polizze vita temporanee caso morte (Tcm)


Il prodotto più comune è la polizza cosiddetta temporanea caso morte - temporanea perché il capitale assicurato viene liquidato solo se il decesso dell’assicurato avviene nell'arco della copertura definita dalla polizza - ovviamente tanto più conveniente quanto più giovane è la persona assicurata. Fino a un certo massimale è sufficiente compilare un questionario autocertificando il proprio stato di salute, oltre il massimale la compagnia assicurativa richiede una relazione medica sullo stato di salute".


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Trattamento fiscale delle polizze vita Tcm

 

“Resta da chiarire come debbano essere trattate fiscalmente le polizze Tcm eventualmente contratte con un ente assicurativo estero. Essendo soggette agli obblighi di monitoraggio fiscale (interpello 23 luglio 2019 n. 300; Dre Lombardia 2015), vanno riportate nel quadro Rw. A questo proposito è consigliabile adottare un approccio prudenziale, riportando come valore l’entità del capitale riconosciuto in caso di decesso. Alle Tcm contratte all’esterno non va, invece, applicata l‘Ivafe, non essendo queste considerate prodotti finanziari”.

 

Polizze vita come strumenti di pura pianificazione successoria

 

Ma le polizze vita sono anche utili strumenti di pura pianificazione successoria, permettendo di intestare a una persona, erede o no, una rendita o un capitale quando l’assicurato venisse a mancare. I vantaggi, in questo caso, sono patrimoniali e fiscali. Le indennità pagate al beneficiario, infatti, non entrano nell’asse ereditario, quindi non vengono tassate con le aliquote successorie né possono ingenerare conflitti per l’eventuale erosione delle quote di legittima di altri eredi, salvo che per la parte dei soli premi versati.

 

Facciamo il caso di una persona che, dopo aver divorziato, si fosse rifatta una vita con un/una convivente e volesse pertanto tutelarlo/la nel caso venisse a mancare. Il convivente, infatti, è totalmente privo di diritti successori secondo l’ordinamento italiano. Questa ipotetica persona potrebbe destinare al convivente non solo la quota disponibile attraverso testamento, ma anche un’eventuale polizza vita, sapendo che dovranno essere ricompresi nella quota disponibile solo i premi versati, non il capitale assicurato. “Questo perché la designazione del beneficiario è un atto tra vivi, non effetto del decesso”, continua Roberto Lenzi, “pertanto il beneficiario acquista per diritto proprio la prestazione. In questo senso le polizze vita si rivelano uno strumento utilissimo per la tutela di persone care che non siano eredi, come appunto i conviventi, ben oltre la quota disponibile, ma anche per la tutela aggiuntiva di un erede oltre la sua propria quota legittima. Inoltre la polizza vita è impignorabile e insequestrabile sotto il profilo civilistico, sempre per quanto riguarda le somme assicurate, e non i premi pagati (per i quali occorre rapportarsi sempre alle norme imperative previste dall’ordinamento giuridico)”.

 

 

(Articolo tratto da magazine di giugno 2022 e scritto da Emanuela Notari, Active Longevity Institute)

 

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