Polizze unit linked: perché sull'impignorabilità non danno certezze

Alberto Battaglia
27.4.2023
Tempo di lettura: 5'
Le polizze vita di ramo III, alla prova dei Tribunali, sono state talvolta considerate un investimento finanziario - dunque, pignorabile e sequestrabile

Le polizze unit linked sono state spesso al centro di dubbi in merito alla loro natura assicurativa. Nelle polizze di ramo III il valore rimborsato dipende dall'andamento di un fondo sottostante e non garantisce la protezione completa dei premi versati. Abbiamo raggiunto gli avvocati Matteo Cerretti e Endri Malaj (partner e associate di DWF Law LLP) per capire a quali condizioni si possano applicare le caratteristiche di impignorabilità e insequestrabilità per queste particolari polizze vita.


Quali sono le caratteristiche che ci permettono di considerare una polizza unit linked come contratto assicurativo?

Per poter essere qualificate come contratti di assicurazione sulla vita, le polizze unit linked devono congiuntamente contemplare un rischio demografico, ossia prevedere un'oggettiva ed apprezzabile variabilità della prestazione in ragione della durata della vita umana, nonché garantire all'assicurato, qualora si verifichi l'evento (morte o sopravvivenza) previsto nel contratto, "una prestazione che non sia rappresentata dalla mera restituzione dei premi versati maggiorati di una percentuale minima che faccia venire meno la funzione previdenziale”.

La Cassazione (con pronuncia n. 6319 del 5 marzo 2019) ha statuito che "nelle polizze unit linked, caratterizzate dalla componente causale mista (finanziaria ed assicurativa sulla vita), anche ove sia prevalente la causa "finanziaria", la parte qualificata come "assicurativa" deve comunque rispondere ai principi dettati dal codice civile, dal codice delle assicurazioni e dalla normativa secondaria ad essi collegata con particolare riferimento alla ricorrenza del "rischio demografico".

La sentenza sembra riconoscere che le polizze unit linked vanno comunque trattate alla stregua di veri e propri contratti di assicurazione anche ove sia prevalente la causa finanziaria. D'altro canto, la Suprema Corte ha stabilito che compete al giudice di merito verificare che "l'entità della copertura assicurativa" non sia "talmente irrisoria da vanificare completamente l'equilibrio delle prestazioni". In un simile contesto, non resterà che osservare quale posizione prenderanno i vari Tribunali del nostro Paese.


Qualora le sue caratteristiche non fossero allineate a tali criteri, verrebbero meno anche le garanzie di impignorabilità e insequestrabilità?

Il beneficio dell'impignorabilità delle somme dovute dall'assicuratore va riconosciuto solo a quelle polizze che mirano al perseguimento di finalità assicurative e in senso lato previdenziali, a sostegno del welfare pubblico. Nella casistica giurisprudenziale si rinvengono sia pronunce di merito che hanno affermato l'applicabilità della norma di cui all'art. 1923, comma 1, anche alle polizze unit linked sia decisioni che ne hanno invece escluso l'applicabilità.

In questo contesto di incertezza è possibile prevedere che, sino a quando la giurisprudenza nazionale non accoglierà definitivamente la posizione assunta dalla Corte di Giustizia Europea, le polizze unit linked, in particolare quelle prive di una garanzia di restituzione del capitale, correranno il concreto rischio di essere ritenute non soggette all'applicazione del regime di impignorabilità e insequestrabilità.


Esistono casi giudiziari nei quali polizze vendute come unit linked siano state "declassate" a investimento finanziario?

Sì. Ad esempio, il Tribunale di Rovigo con sentenza del 23 agosto del 2022 n. 721, ha dichiarato pignorabile la polizza sottoscritta dal contraente e qualificata unit linked valorizzando: a) la possibilità che il valore liquidato dall'impresa di assicurazione in caso di riscatto o di decesso potesse essere inferiore ai premi versati; b) l'assenza di garanzia di restituzione del capitale o rendimento minimo relativamente ai premi investiti. La pronuncia sopra richiamata rende evidente quanto sia difficile prevedere in anticipo e con ragionevole grado di probabilità se il prodotto immesso sul mercato verrà qualificato come polizza vita oppure come prodotto finanziario.


Nel momento in cui viene sottoscritta una polizza di ramo III, a quali condizioni contrattuali serve prestare attenzione per essere sicuri che, in sede di giudizio, essa sarà considerata un'assicurazione e non un investimento?

Vale la pena ribadire che la Suprema Corte attribuisce al giudice di merito il compito di svolgere una qualificazione in concreto, al fine di stabilire se il contratto, al di là della qualificazione giuridica attribuitogli dalle parti, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario. Le pronunce della Corte di Cassazione non hanno posto fine alla situazione di incertezza,pertanto parlare di certezza "in sede di giudizio", risulta allo stato attuale quantomeno azzardato. Fatta questa premessa, al momento della sottoscrizione di una polizza stipula unit linked, il contraente dovrebbe porsi le seguenti domande. La prestazione dell'impresa di assicurazione è legata ad un evento attinente alla vita umana? La prestazione dell'impresa di assicurazione varia in ragione della durata della vita umana? Il valore liquidato dall'impresa di assicurazione in caso di riscatto o di decesso può essere inferiore ai premi versati? E' contrattualmente prevista la garanzia di capitale o rendimento minimo relativamente ai premi investiti?


Le compagnie si sono già adeguate ai criteri che qualificano le unit linked come assicurazioni, o i dubbi restano?

In un contesto di incertezza quale quello sopra delineato, ipotizzare l'assenza nei prossimi anni di ulteriori contenziosi giudiziari o contrasti in punto di qualificazione delle polizze unit linked sarebbe poco realistico. Il mancato abbandono della prospettiva della valutazione individuale comporta che difficilmente si riuscirà ad uscire dall'impasse ed a fornire finalmente riferimenti certi che chiariscano se e a quali condizioni le polizze unit linked possano qualificarsi contratti assicurativi sulla vita. A nostro parere la soluzione potrebbe trovarsi nel raggiungimento di un compromesso tra l'interesse delle imprese di assicurazione ad assumere rischi a determinate condizioni e quello degli assicurati di disporre di una copertura effettiva.  


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Responsabile per l'area macroeonomica e assicurativa. Giornalista professionista, è laureato in Linguaggi dei media e diplomato in Giornalismo all'Università Cattolica

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