Voluntary disclosure: il rimborso delle imposte per chi ha aderito

Sulle attività finanziarie oggetto di emersione il contribuente ha pagato, nella maggior parte dei casi, sia le imposte nel Paese estero di detenzione sia il costo della voluntary disclosure. Si configurerebbe in tal modo una doppia imposizione sul medesimo reddito
Le Commissioni Tributarie si stanno pronunciando con le prime sentenze di merito. Fino ad oggi, alcune sono pro contribuente, altre pro Fisco
Fino a quando non si pronuncerà la Corte di Cassazione, il rimborso delle imposte estere non sarà automatico. Richiederà infatti il passaggio in almeno due gradi di giudizio. Tuttavia l'entità delle somme oggetto di rimborso potrebbe giustificare una valutazione di convenienza
Voluntary disclosure: è l'ora del rimborso?
Per chi ha aderito alle recenti edizioni della voluntary disclosure potrebbero aprirsi le porte del rimborso delle imposte pagate all'estero. Sulle attività finanziarie oggetto di emersione infatti il contribuente ha pagato, nella maggior parte dei casi, sia le imposte nel Paese estero di detenzione sia il costo della voluntary disclosure. Costo che in questo caso è rappresentato dalle imposte italiane. Si configurerebbe in tal modo una doppia imposizione sul medesimo reddito.
Le Commissioni Tributarie sono state chiamate in causa dai contribuenti che si sono opposti ai dinieghi dell'Agenzia delle Entrate alle richieste di rimborso. Si stanno registrano quindi le prime sentenze di merito che fino ad oggi sono però in parte pro contribuente ed in parte pro Fisco.
Il diritto al rimborso per la voluntary disclosure è sempre più riconosciuto ma...
Considerando quelle favorevoli ai contribuenti i giudici stanno riconoscendo il diritto al rimborso delle imposte estere sulla base del principio del divieto di doppia imposizione presente sia nel nostro ordinamento e sia a livello europeo. Tra tutte le pronunce sin qui emesse si richiama in particolare la decisione n. 4031 depositata il 26 settembre 2018 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, una delle prime emesse sul tema da un giudice di secondo grado.
Con tale decisione è stata compiuta una lucida analisi del quadro normativo sotteso al diritto al rimborso che ha messo in evidenza come tutte le norme considerate, al fine di evitare il verificarsi di casi di doppia imposizione, consentono di recuperare le imposte pagate due volte. Ciò può avvenire con la dichiarazione fiscale attraverso il meccanismo del credito di imposta calcolato sulle ritenute pagate all'estero. E laddove non sia possibile procedere in tal modo la recuperabilità deve essere garantita attraverso il rimborso delle somme da parte dell'Erario.
Il braccio di ferro fra contribuenti e Fisco
Neanche a dirlo l'Amministrazione finanziaria sta attuando una strenua resistenza a tale impostazione. La tesi degli Uffici si basa sull'assunto che il perfezionamento della voluntary disclosure, attraverso lo strumento dell'accertamento con adesione, rende di fatto non modificabile l' “accordo” in tal modo raggiunto con il Fisco con buona pace delle ritenute subite all'estero. Il contribuente avrebbe dovuto tutt'al più contestare il doppio pagamento delle imposte in quella sede oppure avrebbe dovuto non aderire alla speciale procedura di emersione delle attività estere. Difficile non dissentire sul punto. Altre argomentazioni colgono però meno nel segno come ad esempio quella secondo la quale il meccanismo previsto per il recupero in dichiarazione delle ritenute subite all'estero non sarebbe possibile trattandosi appunto di redditi mai dichiarati.
In attesa della pronuncia della Corte di Cassazione
Fino a quando non si pronuncerà la Corte di Cassazione il rimborso delle imposte estere non sarà automatico ma richiederà il passaggio in almeno due gradi di giudizio. Tuttavia l'entità delle somme oggetto di rimborso potrebbe giustificare una valutazione di convenienza anche a fronte dell'anticipazione di un minimo di spese.
Le chance di ottenimento del rimborso appaiono al momento buone. Ovviamente però la procedura può essere attivata solo se la domanda di restituzione delle imposte è stata presentata nel termine di due anni dalla presentazione della voluntary disclosure, momento nel quale si è verificato il sorgere del presupposto per la restituzione.