Una voce sola per guidare i soci coeredi

20.8.2021
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Il rappresentante comune, designato di comune accordo o nominato dal tribunale, è legittimato all'esercizio dei diritti sociali per conto dei titolari della comunione ereditaria. Non mette la società al riparo dalle iniziative individuali
Nel caso di caduta in comunione ereditaria delle partecipazioni sociali, all’iscrizione nel registro delle imprese degli eredi in comunione ereditaria, seguirà, necessariamente, la nomina di un rappresentante comune
Il coerede non è titolare di una quota di proprietà dei singoli beni ma, diversamente, è contitolare dell’intera quota di eredità
La comunione ereditaria è la situazione di contitolarità del patrimonio ereditario che si instaura tra gli eredi, chiamati all'eredità per legge o per testamento, i quali hanno accettato, espressamente o tacitamente, l'eredità stessa, prima che venga effettuata la divisione dei beni.
Trattasi di comunione incidentale che si determina indipendentemente dalle volontà dei singoli coeredi.
Finché, dunque, lo stato di comunione permane, i coeredi sono contitolari dei medesimi diritti, trasferiti loro dal de cuius, tramite successione mortis causa.
Trattasi di comunione incidentale che si determina indipendentemente dalle volontà dei singoli coeredi.
Finché, dunque, lo stato di comunione permane, i coeredi sono contitolari dei medesimi diritti, trasferiti loro dal de cuius, tramite successione mortis causa.
Il coerede, infatti, non è titolare di una quota di proprietà dei singoli beni ma, diversamente, è contitolare dell'intera quota di eredità.
Ove il disponente sia titolare di partecipazioni sociali, tali partecipazioni si trasferiranno mortis causa, con le diverse regole applicabili alle società di persone e alle società di capitali già illustrate in una precedente occasione in
questa rubrica.
Fatta questa premessa, è interessante approfondire la disciplina riguardante l'esercizio dei diritti sociali nel caso di caduta in comunione ereditaria delle partecipazioni sociali.
Ove il disponente sia titolare di partecipazioni sociali, tali partecipazioni si trasferiranno mortis causa, con le diverse regole applicabili alle società di persone e alle società di capitali già illustrate in una precedente occasione in
questa rubrica.
Fatta questa premessa, è interessante approfondire la disciplina riguardante l'esercizio dei diritti sociali nel caso di caduta in comunione ereditaria delle partecipazioni sociali.
All'iscrizione nel registro delle imprese degli eredi in comunione ereditaria, seguirà, necessariamente, la nomina di un rappresentante comune, designato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile.
Il rappresentante comune, da nominarsi a maggioranza ex articolo 1105 del Codice civile dai coeredi, sarà il soggetto legittimato all'esercizio dei diritti sociali, non in virtù di poteri propri, ma in quanto rappresentante unico della volontà dei contitolari della partecipazione sociale. La ratio di tale nomina risiede nella volontà di garantire che la presenza di una pluralità di comproprietari non ostruisca lo svolgimento dell'attività sociale.
Sarà, infatti, il rappresentante comune a manifestare la volontà dei diversi contitolari, in modo unitario, nei rapporti endosocietari. Ove la nomina del rappresentante comune non avvenga a maggioranza, il tribunale, su istanza di parte, potrà provvedere alla sua nomina. Un aspetto di fondamentale importanza è la definizione del campo di operatività del rappresentante comune: si tratta di individuare i limiti legali ai suoi poteri e i possibili limiti convenzionali.
Per quanto attiene ai limiti derivanti dalla legge ai poteri del rappresentante comune, il rappresentante comune eserciterà tutti quei diritti connessi alla partecipazione sociale; primo tra tutti il voto in assemblea.
Il rappresentante non è invece legittimato ad agire giudizialmente contro gli amministratori o i sindaci in quanto l'esercizio di tali diritti riguarda prettamente gli organi sociali, non essendo rivolto nei confronti della società. In merito ai limiti convenzionali, secondo l'orientamento maggioritario, al fine di garantire maggiore stabilità e compattezza all'organismo societario, la legittimazione del rappresentante comune sarebbe sempre piena ed incondizionata.
Ne deriva che eventuali limiti al potere del rappresentante comune non potrebbero farsi valere nei confronti della società, verso la quale quest'ultimo godrebbe di pieni poteri. Invece, qualora il rappresentante comune sia stato nominato dall'autorità giudiziaria, i poteri a lui spettanti saranno esclusivamente quelli attribuiti dal giudice e non potranno eccedere l'ordinaria amministrazione.
Il rappresentante comune, da nominarsi a maggioranza ex articolo 1105 del Codice civile dai coeredi, sarà il soggetto legittimato all'esercizio dei diritti sociali, non in virtù di poteri propri, ma in quanto rappresentante unico della volontà dei contitolari della partecipazione sociale. La ratio di tale nomina risiede nella volontà di garantire che la presenza di una pluralità di comproprietari non ostruisca lo svolgimento dell'attività sociale.
Sarà, infatti, il rappresentante comune a manifestare la volontà dei diversi contitolari, in modo unitario, nei rapporti endosocietari. Ove la nomina del rappresentante comune non avvenga a maggioranza, il tribunale, su istanza di parte, potrà provvedere alla sua nomina. Un aspetto di fondamentale importanza è la definizione del campo di operatività del rappresentante comune: si tratta di individuare i limiti legali ai suoi poteri e i possibili limiti convenzionali.
Per quanto attiene ai limiti derivanti dalla legge ai poteri del rappresentante comune, il rappresentante comune eserciterà tutti quei diritti connessi alla partecipazione sociale; primo tra tutti il voto in assemblea.
Il rappresentante non è invece legittimato ad agire giudizialmente contro gli amministratori o i sindaci in quanto l'esercizio di tali diritti riguarda prettamente gli organi sociali, non essendo rivolto nei confronti della società. In merito ai limiti convenzionali, secondo l'orientamento maggioritario, al fine di garantire maggiore stabilità e compattezza all'organismo societario, la legittimazione del rappresentante comune sarebbe sempre piena ed incondizionata.
Ne deriva che eventuali limiti al potere del rappresentante comune non potrebbero farsi valere nei confronti della società, verso la quale quest'ultimo godrebbe di pieni poteri. Invece, qualora il rappresentante comune sia stato nominato dall'autorità giudiziaria, i poteri a lui spettanti saranno esclusivamente quelli attribuiti dal giudice e non potranno eccedere l'ordinaria amministrazione.
L'esercizio del diritto di voto in assemblea è subordinato alla verifica della legittimazione in capo ai presenti, da effettuarsi da parte del presidente dell'assemblea. Infatti, qualora sussistano dei limiti all'esercizio, sarà lo stesso presidente dell'assemblea a doverli rilevare dinanzi alla società. Il rappresentate comune sarà altresì competente ad esercitare il diritto di recesso ed il diritto di opzione.
Non potrà, invece, disporre liberamente della partecipazione sociale, pertanto non sarà legittimato a cedere o comunque trasferire, in tutto o in parte, la partecipazione sociale caduta in comunione ereditaria, né a costituire sulla stessa diritti di usufrutto o di pegno.
Resta da comprendere quali siano i diritti che residuano in capo ai soci, in presenza del rappresentante comune.
I principali diritti, connessi alla partecipazione sociale, che permarrebbero nella sfera di disponibilità dei singoli soci contitolari sono:
- Convocazione dell'assemblea; purché, nelle società di capitali, i singoli soci rappresentino 1/20 del capitale sociale;
- Intervento in assemblea; i soci hanno la facoltà di intervenire in assemblea. L'intervento, prima della nomina del rappresentante comune, rappresenta un vero e proprio diritto;
- Impugnativa delle delibere assembleari; in merito, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che, l'impugnazione delle delibere assembleari può essere proposta anche dai singoli contitolari, i quali non possono essere privati della tutela giurisdizionale, nonostante la presenza del rappresentante comune;
- Riscossione degli utili; nel caso di partecipazione sociale, in comproprietà tra più soggetti, la società diviene debitrice di un'obbligazione non solidale, ma parziaria dal lato attivo, cui corrispondono tanti diritti di credito “individuali”, quanti sono i soci comproprietari;
- Consultazione dei libri sociali; la dottrina riconosce ai contitolari della partecipazione sociale il diritto a consultare alcuni libri e documenti sociali. In sintesi: il rappresentante comune, designato di comune accordo o nominato dal tribunale in circostanze ereditarie litigiose, rappresenta la voce unica dei contitolari, ma non mette la società al riparo dalle iniziative individuali (disordinate, si direbbe) dei vari contitolari.
Analizzati i poteri e i diritti in capo al rappresentante comune ed ai singoli coeredi in pendenza di comunione ereditaria, occorre, infatti, evidenziare che la predetta fase di contitolarità della partecipazione sociale può durare svariati mesi e/o anni, in pendenza delle più variegate azioni giudiziarie a
tutela dei diritti successori, propedeutiche alla divisione. Questa situazione si può riverberare anche sulla gestione della società e, quindi, riflettersi negativamente sulla salvaguardia del patrimonio ereditario. Motivo di più per pianificare la trasmissione generazionale del proprio patrimonio societario.
(Articolo tratto dal magazine We Wealth di luglio-agosto 2021)
Non potrà, invece, disporre liberamente della partecipazione sociale, pertanto non sarà legittimato a cedere o comunque trasferire, in tutto o in parte, la partecipazione sociale caduta in comunione ereditaria, né a costituire sulla stessa diritti di usufrutto o di pegno.
Resta da comprendere quali siano i diritti che residuano in capo ai soci, in presenza del rappresentante comune.
I principali diritti, connessi alla partecipazione sociale, che permarrebbero nella sfera di disponibilità dei singoli soci contitolari sono:
- Convocazione dell'assemblea; purché, nelle società di capitali, i singoli soci rappresentino 1/20 del capitale sociale;
- Intervento in assemblea; i soci hanno la facoltà di intervenire in assemblea. L'intervento, prima della nomina del rappresentante comune, rappresenta un vero e proprio diritto;
- Impugnativa delle delibere assembleari; in merito, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che, l'impugnazione delle delibere assembleari può essere proposta anche dai singoli contitolari, i quali non possono essere privati della tutela giurisdizionale, nonostante la presenza del rappresentante comune;
- Riscossione degli utili; nel caso di partecipazione sociale, in comproprietà tra più soggetti, la società diviene debitrice di un'obbligazione non solidale, ma parziaria dal lato attivo, cui corrispondono tanti diritti di credito “individuali”, quanti sono i soci comproprietari;
- Consultazione dei libri sociali; la dottrina riconosce ai contitolari della partecipazione sociale il diritto a consultare alcuni libri e documenti sociali. In sintesi: il rappresentante comune, designato di comune accordo o nominato dal tribunale in circostanze ereditarie litigiose, rappresenta la voce unica dei contitolari, ma non mette la società al riparo dalle iniziative individuali (disordinate, si direbbe) dei vari contitolari.
Analizzati i poteri e i diritti in capo al rappresentante comune ed ai singoli coeredi in pendenza di comunione ereditaria, occorre, infatti, evidenziare che la predetta fase di contitolarità della partecipazione sociale può durare svariati mesi e/o anni, in pendenza delle più variegate azioni giudiziarie a
tutela dei diritti successori, propedeutiche alla divisione. Questa situazione si può riverberare anche sulla gestione della società e, quindi, riflettersi negativamente sulla salvaguardia del patrimonio ereditario. Motivo di più per pianificare la trasmissione generazionale del proprio patrimonio societario.
(Articolo tratto dal magazine We Wealth di luglio-agosto 2021)