Una tutela per Pina e i suoi affetti

5.3.2020
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La soluzione per le complesse esigenze di una signora 94enne proprietaria di un importante patrimonio consiste in una combinazione di un trust e di un testamento
La signora Pina ha 94 anni, è vedova da 36 anni e vive da sola in un immobile sito nel centro di Milano. Non ha figli e ha una sola sorella sua coetanea che, a sua volta, ha una figlia di 57 anni, coniugata e madre di due ragazze da poco maggiorenni. Pina è proprietaria di un importante patrimonio, costituito da immobili messi a reddito, liquidità e strumenti finanziari.
Sin dal primo incontro, la signora Pina ha palesato le sue complesse esigenze:
Stanti tali premesse, la soluzione individuata è rappresentata da una combinazione tra lo strumento del trust e quello del testamento. Il trust ha lo scopo di gestire ed amministrare i beni della signora Pina in maniera autonoma e riservata, secondo criteri di efficienza ed in ossequio alle disposizioni impartite dalla stessa nell'atto istitutivo. In particolare, il trust dovrà:
Disponente: la signora Pina
Trustee: una trust company professionale indipendente italiana. ì Durata: 90 anni, a meno che il fondo in trust non si esaurisca prima. Guardiano e rapporti finanziari: Gino, amico fraterno di Pina da oltre 40 anni. Il compito principale di tale figura sarà quello di vigilare sull'operato del trustee e di revocarlo per giusta causa o giustificato motivo. È inoltre previsto il mantenimento da parte del trust degli attuali consulenti della disponente per quanto riguarda la consulenza finanziaria relativamente alla parte del patrimonio del trust che riguarderà liquidità/strumenti finanziari.
Legge regolatrice e foro competente: legge della Repubblica di San Marino. Parimenti, in relazione alla giurisdizione, si è optato per la Corte per il Trust e i servizi fiduciari di San Marino.
Beni in trust e loro impiego: il fondo in trust è stato dotato da subito di un'importante provvista di liquidità. Ulteriori beni perverranno al Trust successivamente alla morte della disponente per effetto di un testamento redatto dalla signora Pina. Il Trust in primis dovrà assistere la signora Pina e, dopo la sua morte, erogare rendite alla sorella, alla nipote e alle pronipoti della signora Pierina. In particolare, il trustee dopo la morte della disponente dovrà vendere tutti i beni ereditati diversi dagli strumenti finanziari per creare un fondo in trust tendenzialmente liquido a meno che uno dei soggetti sopraindicati ( la sorella, la nipote, le pronipoti di Pina) non manifesti il loro interesse a vivere in uno degli immobili o il trustee ritenga profittevole mettere l'immobile a reddito.
Fiscalità: sia l'atto istitutivo del trust che l'atto di apporto di beni al trust hanno scontato solo imposte fisse, in attuazione di un recente e consolidato orientamento giurisprudenziale, avallato nel corso del 2019 anche da svariate sentenze della Suprema Corte, che posticipa la liquidazione delle imposte al momento devolutivo di attribuzione da parte del trustee del fondo in trust ai beneficiari.
Quanto al testamento, esso è stato redatto dalla signora Pina per atto pubblico subito dopo l'istituzione del trust e nello stesso Pina ha:
a) nominato quale suo erede universale il trust da lei istituito nella figura nel trustee medio tempore;
b) nominato il trustee del Trust esecutore testamentario;
b) disposto alcuni legati a favore della sorella, della nipote e di quattro associazioni benefiche.
Sin dal primo incontro, la signora Pina ha palesato le sue complesse esigenze:
- avere da parte di un terzo una gestione completa ed integrata del suo patrimonio che la sgravi da tutte le incombenze;
- tutelare se stessa in caso di incapacità temporanea o permanente, nonché in caso di malattia;
- pianificare il passaggio generazionale dell'intero suo patrimonio, al fine di:
mantenere segretezza verso terzi dopo la sua morte relativamente alla consistenza economica dello stesso; - evitare che le persone da lei individuate come suoi successori percepiscano l'intero ammontare delle sue liquidità in un'unica soluzione a seguito del suo decesso, disponendo in loro favore un'adeguata rendita;
- assegnare a seguito del suo decesso in favore della sorella e della nipote gli immobili di sua proprietà dalle stesse già occupati;
- garantire il supporto economico necessario all'assistenza e alle cure della sua persona, di sua sorella, della nipote e delle pronipoti;
- effettuare alcune liberalità in favore di associazioni benefiche ad essa care.
Stanti tali premesse, la soluzione individuata è rappresentata da una combinazione tra lo strumento del trust e quello del testamento. Il trust ha lo scopo di gestire ed amministrare i beni della signora Pina in maniera autonoma e riservata, secondo criteri di efficienza ed in ossequio alle disposizioni impartite dalla stessa nell'atto istitutivo. In particolare, il trust dovrà:
- garantire alla signora Pina il mantenimento dell'attuale tenore di vita, un'adeguata cura e assistenza personale, provvedendo a qualsiasi spesa legata al suo benessere psico-fisico
- garantire solo a seguito del decesso della signora Pina una rendita alla sorella, alla nipote e alle pronipoti, nonché, in caso di necessità, cura e assistenza personale a ciascuna di esse
Disponente: la signora Pina
Trustee: una trust company professionale indipendente italiana. ì Durata: 90 anni, a meno che il fondo in trust non si esaurisca prima. Guardiano e rapporti finanziari: Gino, amico fraterno di Pina da oltre 40 anni. Il compito principale di tale figura sarà quello di vigilare sull'operato del trustee e di revocarlo per giusta causa o giustificato motivo. È inoltre previsto il mantenimento da parte del trust degli attuali consulenti della disponente per quanto riguarda la consulenza finanziaria relativamente alla parte del patrimonio del trust che riguarderà liquidità/strumenti finanziari.
Legge regolatrice e foro competente: legge della Repubblica di San Marino. Parimenti, in relazione alla giurisdizione, si è optato per la Corte per il Trust e i servizi fiduciari di San Marino.
Beni in trust e loro impiego: il fondo in trust è stato dotato da subito di un'importante provvista di liquidità. Ulteriori beni perverranno al Trust successivamente alla morte della disponente per effetto di un testamento redatto dalla signora Pina. Il Trust in primis dovrà assistere la signora Pina e, dopo la sua morte, erogare rendite alla sorella, alla nipote e alle pronipoti della signora Pierina. In particolare, il trustee dopo la morte della disponente dovrà vendere tutti i beni ereditati diversi dagli strumenti finanziari per creare un fondo in trust tendenzialmente liquido a meno che uno dei soggetti sopraindicati ( la sorella, la nipote, le pronipoti di Pina) non manifesti il loro interesse a vivere in uno degli immobili o il trustee ritenga profittevole mettere l'immobile a reddito.
Fiscalità: sia l'atto istitutivo del trust che l'atto di apporto di beni al trust hanno scontato solo imposte fisse, in attuazione di un recente e consolidato orientamento giurisprudenziale, avallato nel corso del 2019 anche da svariate sentenze della Suprema Corte, che posticipa la liquidazione delle imposte al momento devolutivo di attribuzione da parte del trustee del fondo in trust ai beneficiari.
Quanto al testamento, esso è stato redatto dalla signora Pina per atto pubblico subito dopo l'istituzione del trust e nello stesso Pina ha:
a) nominato quale suo erede universale il trust da lei istituito nella figura nel trustee medio tempore;
b) nominato il trustee del Trust esecutore testamentario;
b) disposto alcuni legati a favore della sorella, della nipote e di quattro associazioni benefiche.