Un trust per conservare una collezione d'arte

Raffaella Sarro
Raffaella Sarro
19.9.2018
Tempo di lettura: 3'
Un artista lascia i suoi quadri agli eredi con il compito di custodire e valorizzare nel tempo le opere. I figli vanno alla ricerca dello strumento migliore per assecondare le volontà del proprio genitore

Per gestire un'eredità fatta di opere d'arte i figli scelgono come strumento il trust

L'obiettivo è custodire e valorizzare le opere ereditate nel tempo

Giulia e Loris sono due fratelli, entrambi sposati e con prole, figli e unici eredi di un famoso pittore contemporaneo italiano scomparso alcuni mesi fa. A seguito della morte hanno ricevuto in eredità un importante patrimonio costituito prevalentemente da quadri e da altre opere dell'artista, oltre che da alcuni immobili e liquidità. Il padre ha affidato le sue ultime volontà ad un testamento molto particolare, attraverso cui ha lasciato tutti i suoi beni ai figli, ma ponendo a loro carico tutta una serie di vincoli volti prevalentemente a tutelare il patrimonio artistico. In particolare, l'artista ha espresso la volontà che:

■ gli immobili ricevuti dai figli in eredità fossero prevalentemente utilizzati per custodire le opere d'arte o per ospitare mostre dedicate all'artista;
■ la liquidità fosse di supporto per conservare e tutelare le opere d'arte ovvero per valorizzare il pensiero e l'opera dell'artista;
■ le sue opere d'arte costituissero un unicum indivisibile di cui preservare l'unitarietà e integrità nel tempo;
■ il suo pensiero e le sue opere artistiche fossero valorizzate, salvaguardate e protette, alienando queste ultime solo in caso di necessità dei figli o di vendita-donazione che ne avrebbe accresciuto il prestigio.

Giulia e Loris volendo rispettare le volontà paterne espresse nel testamento si sono messi alla ricerca di uno strumento che consentisse loro di realizzare l'obiettivo in maniera organica e duratura nel tempo.

Il Commento 

I due fratelli si sono avvicinati al trust, riconoscendo in esso lo strumento più idoneo a perseguire i desiderata paterni e preferendolo all'istituzione di una fondazione. Ciò in quanto il trust, oltre a consentire, al pari della fondazione, la realizzazione degli scopi sovraindicati, evitando il frazionamento del patrimonio artistico nel tempo (ad esempio, in caso di successione o a causa di alienazione da parte di uno dei membri della famiglia o di suoi successori) e difendendo, altresì, tale patrimonio da azioni da parte di terzi, presenta ulteriori vantaggi.

Il trust, infatti, in linea teorica, può prevedere che l'artista/il collezionista/ i suoi eredi possano utilizzare i beni costituenti il fondo in trust (godendo, altresì, dei frutti da essi prodotti), nonché assicurare a ciascuno di tali soggetti una partecipazione attiva e dinamica a supporto del trustee nell'attuazione dello scopo del trust. Inoltre, l'istituzione di un trust, a differenza della fondazione, non richiede una dotazione economica iniziale minima o organi di governance obbligatori e può avvenire anche per realizzare accanto a finalità di utilità sociale scopi privatistici quali il mantenimento dell'artista o dei suoi eredi. Da queste considerazioni è nata per Giulia e Loris l'idea dell'istituzione di un trust di durata illimitata, avente in dotazione la totalità dei beni costituenti l'eredità lasciata loro dal padre, come beneficiari dei frutti i due fratelli e, dopo la loro morte, i rispettivi discendenti e come finalità la valorizzazione dell'opera dell'artista scomparso. In particolare, il trust è stato strutturato con precise clausole sia per quanto riguarda la destinazione degli immobili (che dovranno essere utilizzati dal trustee prevalentemente per custodire le opere d'arte del defunto artista e relativamente a quelli non strumentali potranno essere messi a disposizione dei due figli o dei lori discendenti) e della liquidità (che dovrà essere impiegata dal trustee prevalentemente per la custodia e conservazione delle opere d'arte) segregati in trust, che per quanto riguarda eventuali impieghi di future entrate derivanti da vendite, mostre o dallo sfruttamento del diritto d'autore (che dovranno o essere ripartiti fra i due fratelli e, dopo la loro morte, tra le persone da essi indicate o investiti nell'acquisto di altre opere d'arte dell'artista defunto se questo sarà ritenuto funzionale a valorizzare la collezione preesistente).

Non sono stati contemplati beneficiari finali del trust, ma è stata prevista una clausola di salvaguardia a favore di Giulia e Loris e delle rispettive famiglie che consentirà al trustee addirittura di alienare l'intero patrimonio in trust in caso di bisogno di liquidità per malattie o difficoltà finanziarie sopravvenute, non causate da dolo o colpa grave, dei soggetti interessati del beneficio. Al di fuori di questi casi al trustee è precluso di vendere le opere d'arte a meno che questo non serva per uno scopo particolare di valorizzazione delle stesse; parimenti, sono stati previsti casi particolarissimi e rari di potenziali donazioni di opere dell'artista da parte del trustee solo ed esclusivamente a favore di istituzioni museali di elevato standing e sempre che ciò si inquadri in un progetto di valorizzazione del restante patrimonio. Al fine, poi, di rispettare il desiderio dell'artista defunto di una gestione attiva delle sue opere d'arte da parte del figlio Loris, dopo aver valutato e scartato la possibilità che quest'ultimo assumesse il ruolo di trustee del costituendo trust (che, almeno apparentemente, sarebbe stata la strada più semplice da seguire ma che, in realtà, avrebbe fatto gravare sullo stesso anche forti responsabilità e oneri gestionali, nonché potenziali conflitti di interesse),è stata prevista nell'atto istitutivo del trust la figura del “consulente artistico” a cui il trustee, identificato in una trust company professionale, dovrà obbligatoriamente rivolgersi prima di intraprendere qualsiasi attività concernente le opere d'arte presenti nel fondo in trust.

Tale compito sarà svolto in prima battuta da Loris e, solo in caso di sua morte, incapacità o dimissioni, dai soggetti da lui indicati. L'operazione si è realizza tramite i seguenti passaggi:

■ predisposizione dell'atto istitutivo di trust e sottoscrizione dello stesso da parte di Loris e Giulia in qualità di disponenti;
■ redazione, ad opera di Loris, di un inventario delle opere d'arte da segregare in trust, con indicazione della tipologia dei singoli beni, della relativa ubicazione, del valore commerciale
e delle coperture assicurative esistenti;
■ trasferimento per atto pubblico dei beni immobili, della liquidità e delle opere d'arte oggetto di inventario dai disponenti al trustee con conseguente presa in carico da parte di quest'ultimo
dei beni segregati in trust e contestuale assegnazione delle opere d'arte a Loris in qualità di custode.

Operazioni come questa di Giulia e Loris, anche se non abbiamo un dato numerico preciso, poichè non esiste ancora in Italia un “registro dei trust”, sono sempre più diffuse nel nostro Paese sulla falsariga di quanto nei Paesi di common law accade già da secoli: basti pensare all'Henry Moore Trust, al Trust di E.P. Twombly o al Robert Raushenberg Revocable Trust, diventato irrevocabile alla morte dell'artista ed erede del suo patrimonio di opere e non solo, di cui una parte è stata poi devoluta alla Rauschenberg Foundation.

La pianificazione avviene talora da parte dell'artista stesso in vita ma più frequentemente, come nel caso di specie, da parte degli eredi dell'artista al fine di essere supportati in attività delicate e che richiedono alta specializzazione, nonché per assicurare al progetto un orizzonte temporale che vada oltre le proprie vite. In queste tipologie di trust centrale oltre alla figura del trustee professionale è la presenza di soggetti terzi qualificati nel settore artistico specifico di riferimento che in varia veste (guardiani, comitato di specialisti) supportano il trustee nell'attuare lo scopo del trust. E, inoltre, possibile una presenza attiva a vari livelli anche dell'artista/collezionista e dopo la sua morte dei soggetti (eredi o terzi) da esso indicati.
Opinione personale dell’autore
Il presente articolo costituisce e riflette un’opinione e una valutazione personale esclusiva del suo Autore; esso non sostituisce e non si può ritenere equiparabile in alcun modo a una consulenza professionale sul tema oggetto dell'articolo.
WeWealth esercita sugli articoli presenti sul Sito un controllo esclusivamente formale; pertanto, WeWealth non garantisce in alcun modo la loro veridicità e/o accuratezza, e non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile delle opinioni e/o dei contenuti espressi negli articoli dagli Autori e/o delle conseguenze che potrebbero derivare dall’osservare le indicazioni ivi rappresentate.
Dopo un percorso ventennale nell’ambito del wealth planning svolto all’interno di primari istituti di credito, ha creato una realtà professionale indipendente nella progettazione e l’implementazione di soluzioni per la protezione, gestione e trasmissione di patrimoni personali e aziendali. Membro di Step e Professionista Accreditato dell’Associazione il Trust in Italia, dove per alcuni anni ha rivestito anche la carica di consigliere esecutivo.

Cosa vorresti fare?