Un aiuto in soccorso delle unioni di fatto

3.12.2018
Tempo di lettura: 3'
La legge italiana non riconosce alcun diritto successorio nei confronti del convivente di fatto e il ricorso a un trust può rappresentare la soluzione giusta per tutelare i soggetti più deboli
Il caso del mese
Lorenzo è un benestante sessantenne di Torino; separato di fatto da 20 anni da Marzia, con cui ha avuto due figli, da 15 anni vive con Nicoletta, di 10 anni più giovane di lui. Lorenzo non si è mai separato legalmente da Marzia per amore verso i figli, che rifiutavano tale eventualità, anche se ama profondamente Nicoletta. Nicoletta da quando ha iniziato a convivere con Ennio ha lasciato il lavoro e non ha altre fonti di sostentamento se non una cospicua rendita mensile erogatale da Lorenzo. Alcuni mesi fa Lorenzo è stato colpito da un ictus molto grave che ha superato anche grazie alle cure di Nicoletta, mentre i figli e la moglie neanche gli hanno fatto visita in ospedale.
A seguito di tale doloroso episodio Lorenzo ha fatto alcune riflessioni.
La prima è che, se fosse morto all'improvviso, non avendo fatto testamento, nulla del suo patrimonio sarebbe andato a Nicoletta, la quale si sarebbe, pertanto, trovata all'improvviso senza casa (poiché convive con Lorenzo in un immobile di proprietà di quest'ultimo), né mezzi finanziari per sostenersi.
La seconda è che, in caso di peggioramento delle sue condizioni di salute, i figli e la moglie avrebbero potuto non solo impedire a Nicoletta di assisterlo, ma anche non provvedere alle sue cure con la debita diligenza.
L'istituzione di un trust avente come beneficiari vitalizi Lorenzo e Nicoletta e la segregazione in esso da parte di Ennio dell'immobile in cui attualmente vive con Giulietta, nonché di una consistente somma di denaro sono apparsi a Ennio la giusta soluzione per assicurare serenità a lui e Nicoletta. In particolare, il trust è stato strutturato in modo tale da consentire a Nicoletta, dopo la morte o in caso di sopravvenuta incapacità di Lorenzo, di:
■ continuare ad abitare nell'immobile in cui attualmente convive con Lorenzo;
■ godere di una rendita tale da consentirle di mantenere l'attuale tenore di vita;
■ godere di assistenza in caso di malattia o incapacità.
Quanto a Lorenzo, l'atto istitutivo di trust presenta delle clausole volte ad assicurare anche a esso da parte del trustee tutte le cure e l'assistenza di cui dovesse necessitare in caso di malattia o incapacità, di intesa e con la collaborazione di Nicoletta, che è stata espressamente indicata come soggetto da interpellare obbligatoriamente per qualsiasi scelta connessa alle cure da apprestare a favore di Lorenzo. Il trust cesserà alla morte di Lorenzo e di Nicoletta e, se a quella data saranno residuati dei beni, il trustee li trasferirà in proprietà ai discendenti di Lorenzo, che sono stati indicati, appunto, come beneficiari del residuo.
Va, infine, sottolineato che l'operazione è stata strutturata in modo tale che, in caso di premorienza di Lorenzo, la moglie e i figli non possano reclamare alcuna lesione dei loro diritti successori derivante dal trust così istituito (rectius dagli atti di apporto dei beni in trust da parte di Lorenzo), avendo Lorenzo ivi segregato beni corrispondenti esclusivamente alla porzione disponibile del suo patrimonio.
Anche dal punto di vista fiscale l'operazione non è risultata particolarmente onerosa in quanto:
■ in relazione all'immobile è stata conferita in trust da Lorenzo solo la nuda proprietà, abbassando così la base imponibile su cui è stata pagata l'imposta di successione e donazione pari all'8%, oltre a imposte ipotecarie e catastali nella misura complessiva del 3%;
■ in relazione alla liquidità solo una piccola parte della stessa è stata conferita da Lorenzo direttamente in trust (ovvero quella funzionale a provvedere a tutte le cure e l'assistenza di cui dovesse necessitare in caso di malattia o incapacità Lorenzo) scontando un'imposta pari all'8%, mentre la parte più consistente è stata conferita in una polizza avente come assicurato Lorenzo e beneficiario il Trust (e ciò al fine di godere dell'esenzione dall'imposta di successione e donazione sul retratto della polizza).
Il commento
Trust come quello istituito da Lorenzo sono oggi sempre più diffusi in Italia e testimoniano come di fronte a un legislatore che non riesce a stare al passo con le evoluzioni della società, il trust si possa rivelare uno strumento utile per supplire a queste manchevolezze, recuperando l'aspetto etico e il carattere solidaristico che da sempre hanno connotato tale strumento. Nonostante tutti i progressi fatti, la legge italiana non riconosce alcun diritto successorio nei confronti del convivente di fatto, alcun assegno di reversibilità o altra forma di assistenza e, anche dal punto di vista personale, alcun diritto a incidere sulla vita dell'altro se non in casi limitati e dietro espresso consenso preventivo del convivente. Ed è così che in caso di malattia del convivente l'opinione del compagno circa le cure e i trattamenti da intraprendere si ritrova a non essere tenuta in alcuna considerazione, anche se magari vi è stata una convivenza lunghissima tra i due e lui conosce le sue volontà meglio di un familiare; o che, alla morte del convivente, il compagno è cancellato dalla legge con un colpo di spugna senza alcuna possibilità di godere dei beni relitti se il de cuius non si è premunito di fare un testamento a suo favore per assicurargli tale diritto. Nel silenzio della legge le soluzioni pratiche finora trovate per tutelare le convivenze di fatto sono state, oltre al testamento già accennato, quelle classiche dell'intestazione diretta di beni e della stipula di polizze assicurative da parte del convivente più abbiente in favore dell'altro. Tali soluzioni, sicuramente utili, presentano però l'inconveniente di essere spesso irreversibili (se cessa la convivenza, ad esempio, un soggetto non può certo pretendere di rientrare in possesso dei beni precedentemente intestati al compagno), nonché rigide (uno dei conviventi può anche stipulare una polizza di importo molto elevato a favore del compagno, ma potrebbe accadere che dopo la sua morte quest'ultimo abbia un male gravissimo e la liquidità derivante dalla polizza non sia sufficiente per assisterlo).
Oggi una nuova opportunità, più elastica e flessibile rispetto ad esse, è rappresentata dallo strumento del trust, in quanto esso consente di tutelare il convivente senza però creare situazioni potenzialmente irreversibili e dannose per chi dispone dei propri beni a vantaggio o nell'interesse di terzi.
Lorenzo è un benestante sessantenne di Torino; separato di fatto da 20 anni da Marzia, con cui ha avuto due figli, da 15 anni vive con Nicoletta, di 10 anni più giovane di lui. Lorenzo non si è mai separato legalmente da Marzia per amore verso i figli, che rifiutavano tale eventualità, anche se ama profondamente Nicoletta. Nicoletta da quando ha iniziato a convivere con Ennio ha lasciato il lavoro e non ha altre fonti di sostentamento se non una cospicua rendita mensile erogatale da Lorenzo. Alcuni mesi fa Lorenzo è stato colpito da un ictus molto grave che ha superato anche grazie alle cure di Nicoletta, mentre i figli e la moglie neanche gli hanno fatto visita in ospedale.
A seguito di tale doloroso episodio Lorenzo ha fatto alcune riflessioni.
La prima è che, se fosse morto all'improvviso, non avendo fatto testamento, nulla del suo patrimonio sarebbe andato a Nicoletta, la quale si sarebbe, pertanto, trovata all'improvviso senza casa (poiché convive con Lorenzo in un immobile di proprietà di quest'ultimo), né mezzi finanziari per sostenersi.
La seconda è che, in caso di peggioramento delle sue condizioni di salute, i figli e la moglie avrebbero potuto non solo impedire a Nicoletta di assisterlo, ma anche non provvedere alle sue cure con la debita diligenza.
L'istituzione di un trust avente come beneficiari vitalizi Lorenzo e Nicoletta e la segregazione in esso da parte di Ennio dell'immobile in cui attualmente vive con Giulietta, nonché di una consistente somma di denaro sono apparsi a Ennio la giusta soluzione per assicurare serenità a lui e Nicoletta. In particolare, il trust è stato strutturato in modo tale da consentire a Nicoletta, dopo la morte o in caso di sopravvenuta incapacità di Lorenzo, di:
■ continuare ad abitare nell'immobile in cui attualmente convive con Lorenzo;
■ godere di una rendita tale da consentirle di mantenere l'attuale tenore di vita;
■ godere di assistenza in caso di malattia o incapacità.
Quanto a Lorenzo, l'atto istitutivo di trust presenta delle clausole volte ad assicurare anche a esso da parte del trustee tutte le cure e l'assistenza di cui dovesse necessitare in caso di malattia o incapacità, di intesa e con la collaborazione di Nicoletta, che è stata espressamente indicata come soggetto da interpellare obbligatoriamente per qualsiasi scelta connessa alle cure da apprestare a favore di Lorenzo. Il trust cesserà alla morte di Lorenzo e di Nicoletta e, se a quella data saranno residuati dei beni, il trustee li trasferirà in proprietà ai discendenti di Lorenzo, che sono stati indicati, appunto, come beneficiari del residuo.
Va, infine, sottolineato che l'operazione è stata strutturata in modo tale che, in caso di premorienza di Lorenzo, la moglie e i figli non possano reclamare alcuna lesione dei loro diritti successori derivante dal trust così istituito (rectius dagli atti di apporto dei beni in trust da parte di Lorenzo), avendo Lorenzo ivi segregato beni corrispondenti esclusivamente alla porzione disponibile del suo patrimonio.
Anche dal punto di vista fiscale l'operazione non è risultata particolarmente onerosa in quanto:
■ in relazione all'immobile è stata conferita in trust da Lorenzo solo la nuda proprietà, abbassando così la base imponibile su cui è stata pagata l'imposta di successione e donazione pari all'8%, oltre a imposte ipotecarie e catastali nella misura complessiva del 3%;
■ in relazione alla liquidità solo una piccola parte della stessa è stata conferita da Lorenzo direttamente in trust (ovvero quella funzionale a provvedere a tutte le cure e l'assistenza di cui dovesse necessitare in caso di malattia o incapacità Lorenzo) scontando un'imposta pari all'8%, mentre la parte più consistente è stata conferita in una polizza avente come assicurato Lorenzo e beneficiario il Trust (e ciò al fine di godere dell'esenzione dall'imposta di successione e donazione sul retratto della polizza).
Il commento
Trust come quello istituito da Lorenzo sono oggi sempre più diffusi in Italia e testimoniano come di fronte a un legislatore che non riesce a stare al passo con le evoluzioni della società, il trust si possa rivelare uno strumento utile per supplire a queste manchevolezze, recuperando l'aspetto etico e il carattere solidaristico che da sempre hanno connotato tale strumento. Nonostante tutti i progressi fatti, la legge italiana non riconosce alcun diritto successorio nei confronti del convivente di fatto, alcun assegno di reversibilità o altra forma di assistenza e, anche dal punto di vista personale, alcun diritto a incidere sulla vita dell'altro se non in casi limitati e dietro espresso consenso preventivo del convivente. Ed è così che in caso di malattia del convivente l'opinione del compagno circa le cure e i trattamenti da intraprendere si ritrova a non essere tenuta in alcuna considerazione, anche se magari vi è stata una convivenza lunghissima tra i due e lui conosce le sue volontà meglio di un familiare; o che, alla morte del convivente, il compagno è cancellato dalla legge con un colpo di spugna senza alcuna possibilità di godere dei beni relitti se il de cuius non si è premunito di fare un testamento a suo favore per assicurargli tale diritto. Nel silenzio della legge le soluzioni pratiche finora trovate per tutelare le convivenze di fatto sono state, oltre al testamento già accennato, quelle classiche dell'intestazione diretta di beni e della stipula di polizze assicurative da parte del convivente più abbiente in favore dell'altro. Tali soluzioni, sicuramente utili, presentano però l'inconveniente di essere spesso irreversibili (se cessa la convivenza, ad esempio, un soggetto non può certo pretendere di rientrare in possesso dei beni precedentemente intestati al compagno), nonché rigide (uno dei conviventi può anche stipulare una polizza di importo molto elevato a favore del compagno, ma potrebbe accadere che dopo la sua morte quest'ultimo abbia un male gravissimo e la liquidità derivante dalla polizza non sia sufficiente per assisterlo).
Oggi una nuova opportunità, più elastica e flessibile rispetto ad esse, è rappresentata dallo strumento del trust, in quanto esso consente di tutelare il convivente senza però creare situazioni potenzialmente irreversibili e dannose per chi dispone dei propri beni a vantaggio o nell'interesse di terzi.