Trust, un aiuto per organizzare le attività filantropiche

9.11.2018
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Sotto il profilo fiscale può ricoprire la qualifica di Onlus destinata ad essere sostituita dal regime degli "Enti del terzo settore"
Nel corso degli ultimi anni il trust è stato in misura crescente impiegato da persone fisiche e
famiglie quale strumento giuridico attraverso cui attuare riorganizzazioni patrimoniali finalizzate alla gestione del passaggio generazionale e all'asset protection. Le ragioni della crescente diffusione sono principalmente da rinvenire nella flessibilità del trust che, a
differenza degli strumenti giuridici offerti dall'ordinamento italiano, consente di ottenere un elevato grado di personalizzazione e di rispondere in maniera efficacie a molteplici esigenze.
Proprio la flessibilità del trust permette di impiegare validamente tale strumento anche nell'organizzazione e nella gestione di attività filantropiche. Il trust potrebbe infatti essere valutato quale alternativa alla fondazione di diritto italiano da chiunque intenda intraprendere un'iniziativa benefica. A differenza della fondazione, il trust non è sottoposto ad alcun controllo pubblico e, soprattutto, consente di ottenere un elevato grado di personalizzazione per quanto riguarda (a) il coinvolgimento nella gestione del fondatore e dei suoi familiari, (b) la gestione degli asset apportati in trust e (c) l'erogazione dei benefici.
Sotto il profilo fiscale, il trust può ricoprire la qualifica di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (“Onlus”). Ciò ha trovato conferma anche da parte dell'Agenzia delle entrate (Circolare n. 38/E del 1 agosto 2011) che ha posto le seguenti condizioni:
(i) il trust deve essere riconosciuto quale soggetto passivo d'imposta. Ciò implica che devono sussistere gli elementi costitutivi previsti dalla Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 e che il trust non rappresenti una mera struttura fittiziamente interposta;
(ii) il trust non deve avere beneficiari “individuati” (i.e. beneficiari aventi diritto a pretendere la distribuzione di utili), dovendo sussistere piena discrezionalità da parte del trustee nell'assegnazione degli utili del trust, che deve mantenere il carattere di liberalità;
(iii) il trust deve essere in possesso di tutti gli ordinari requisiti previsti dall'art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997 al fine di ottenere la qualifica di Onlus e l'attività benefica svolta dal trust deve rientrare in uno o più dei settori espressamente previsti dalla normativa. Il regime delle Onlus è destinato ad essere abrogato e sostituito dal regime degli “Enti del terzo settore” (“Ets”) di
cui al D. Lgs n. 117 del 3 luglio 2017, il quale ha previsto un riordino e una revisione organica di tutta la disciplina vigente in materia di no profit.
Il nuovo regime entrerà in vigore solamente con l'istituzione del “Registro degli Ets” e, benché non ci siano ancora stati chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate in tal senso, si ritiene che anche i trust possano iscriversi in tale registro in presenza di tutte le condizioni previste dalla norma. La qualifica di Onlus – e in prospettiva di Ets – permette di ottenere importati vantaggi fiscali:
• sia per il trust, in quanto le erogazioni liberali ricevute sono esenti dall'imposta sulle donazioni e successioni;
• sia per i soggetti che effettuano le erogazioni a favore del trust, i quali possono beneficiare di un regime di detrazioni e deduzioni.
Peraltro, la disciplina di cui al D. Lgs. 117/2017 ha recentemente incrementato in maniera decisa i limiti entro i quali i privati e le imprese possono dedurre le liberalità in denaro e in natura effettuate a favore di Ets. A partire dal 1 gennaio 2018 tali liberalità sono infatti deducibili dal reddito imponibile di persone fisiche, imprese e società nel limite del 10% del reddito dichiarato, senza alcun ulteriore limite in valore assoluto (oggi le donazioni alle Onlus sono deducibili sono fino a € 70.000). In attesa che entri in vigore il Registro degli Ets, i nuovi limiti di deducibilità delle erogazioni trovano già applicazione nei confronti delle donazioni effettuate a favore di soggetti che si qualificano come Onlus.
Da ultimo, l'iscrizione all'anagrafe delle Onlus è altresì funzionale al fine di consentire l'iscrizione del trust nell'elenco degli enti che possono essere beneficiari del 5xmille.
famiglie quale strumento giuridico attraverso cui attuare riorganizzazioni patrimoniali finalizzate alla gestione del passaggio generazionale e all'asset protection. Le ragioni della crescente diffusione sono principalmente da rinvenire nella flessibilità del trust che, a
differenza degli strumenti giuridici offerti dall'ordinamento italiano, consente di ottenere un elevato grado di personalizzazione e di rispondere in maniera efficacie a molteplici esigenze.
Proprio la flessibilità del trust permette di impiegare validamente tale strumento anche nell'organizzazione e nella gestione di attività filantropiche. Il trust potrebbe infatti essere valutato quale alternativa alla fondazione di diritto italiano da chiunque intenda intraprendere un'iniziativa benefica. A differenza della fondazione, il trust non è sottoposto ad alcun controllo pubblico e, soprattutto, consente di ottenere un elevato grado di personalizzazione per quanto riguarda (a) il coinvolgimento nella gestione del fondatore e dei suoi familiari, (b) la gestione degli asset apportati in trust e (c) l'erogazione dei benefici.
Sotto il profilo fiscale, il trust può ricoprire la qualifica di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (“Onlus”). Ciò ha trovato conferma anche da parte dell'Agenzia delle entrate (Circolare n. 38/E del 1 agosto 2011) che ha posto le seguenti condizioni:
(i) il trust deve essere riconosciuto quale soggetto passivo d'imposta. Ciò implica che devono sussistere gli elementi costitutivi previsti dalla Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 e che il trust non rappresenti una mera struttura fittiziamente interposta;
(ii) il trust non deve avere beneficiari “individuati” (i.e. beneficiari aventi diritto a pretendere la distribuzione di utili), dovendo sussistere piena discrezionalità da parte del trustee nell'assegnazione degli utili del trust, che deve mantenere il carattere di liberalità;
(iii) il trust deve essere in possesso di tutti gli ordinari requisiti previsti dall'art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997 al fine di ottenere la qualifica di Onlus e l'attività benefica svolta dal trust deve rientrare in uno o più dei settori espressamente previsti dalla normativa. Il regime delle Onlus è destinato ad essere abrogato e sostituito dal regime degli “Enti del terzo settore” (“Ets”) di
cui al D. Lgs n. 117 del 3 luglio 2017, il quale ha previsto un riordino e una revisione organica di tutta la disciplina vigente in materia di no profit.
Il nuovo regime entrerà in vigore solamente con l'istituzione del “Registro degli Ets” e, benché non ci siano ancora stati chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate in tal senso, si ritiene che anche i trust possano iscriversi in tale registro in presenza di tutte le condizioni previste dalla norma. La qualifica di Onlus – e in prospettiva di Ets – permette di ottenere importati vantaggi fiscali:
• sia per il trust, in quanto le erogazioni liberali ricevute sono esenti dall'imposta sulle donazioni e successioni;
• sia per i soggetti che effettuano le erogazioni a favore del trust, i quali possono beneficiare di un regime di detrazioni e deduzioni.
Peraltro, la disciplina di cui al D. Lgs. 117/2017 ha recentemente incrementato in maniera decisa i limiti entro i quali i privati e le imprese possono dedurre le liberalità in denaro e in natura effettuate a favore di Ets. A partire dal 1 gennaio 2018 tali liberalità sono infatti deducibili dal reddito imponibile di persone fisiche, imprese e società nel limite del 10% del reddito dichiarato, senza alcun ulteriore limite in valore assoluto (oggi le donazioni alle Onlus sono deducibili sono fino a € 70.000). In attesa che entri in vigore il Registro degli Ets, i nuovi limiti di deducibilità delle erogazioni trovano già applicazione nei confronti delle donazioni effettuate a favore di soggetti che si qualificano come Onlus.
Da ultimo, l'iscrizione all'anagrafe delle Onlus è altresì funzionale al fine di consentire l'iscrizione del trust nell'elenco degli enti che possono essere beneficiari del 5xmille.