Quando il trust è lo strumento migliore per opere di assistenza

Raffaella Sarro
Raffaella Sarro
12.4.2019
Tempo di lettura: 3'
Per flessibilità e possibilità operative il trust può essere preferito a una donazione oppure al ricorso a unafondazione. È inoltre una soluzione che presenta anche vantaggi fiscali

Trust e assistenza, il caso del mese


Maura era una donna vicina ai cinquanta anni, nubile e senza figli. I suoi unici affetti erano un cagnolino, Sabrina, e Giovanni, suo amico dai tempi del liceo. A dispetto di una vita apparentemente isolata era una donna dotata di grande socialità e da sempre attingeva al suo importante patrimonio, costituito da immobili e liquidità, per supportare direttamente malati e indigenti. Sicchè, quando le fu diagnosticato un male incurabile, il suo primo pensiero fu quello di trovare la migliore soluzione per assicurare
un futuro sereno a chi era in cima ai suoi affetti e per proseguire nelle attività caritatevoli che avevano dato un senso alla sua vita.

La scelta


Di fronte a sé aveva diverse strade da percorrere, una donazione, una fondazione, o un trust. Dopo aver attentamente vagliato i pro e i contro, è stata quest'ultima la sua scelta. L'operazione è stata strutturata in tre fasi:

  • l'atto istitutivo di trust sottoscritto da Maura come disponente;

  • il primo conferimento al trust da parte di Maura tramite un atto di dotazione effettuato innanzi a un notaio;

  • il secondo conferimento al Trust tramite un testamento pubblico in cui Maura ho nominato suo erede universale il trust (rectius il trustee del trust).


Dopo pochi mesi dall'istituzione del trust Maura è venuta a mancare. Il trust è così strutturato. La legge regolatrice è quella di Jersey (Trust Law 1984 e successive modifiche o integrazioni). Guardiano del trust è Giovanni (in questo caso il guardiano è necessario in quanto la legge di Jersey consente l'istituzione di trust di scopo non charitable a condizione che vi sia sempre un soggetto, il guardiano, titolare del potere di ottenere l'adempimento delle obbligazioni del trustee) e, in caso di sua mancanza, un ente caritatevole già individuato da Maura. Trustee è una trust company professionale italiana.

Gli scopi del trust



  • Lo scopo del trust è di promuovere e realizzare iniziative che ricordino la famiglia di Maura nel campo dell'assistenza all'infanzia e dei bisognosi. Più specificamente, il trustee deve:

    • istituire una borsa di studio annuale dell'importo di euro 50.000,00 periodicamente rivalutato secondo l'andamento del costo della vita, intitolata ai genitori di Maura per consentire a giovani medici ricercatori di completare ricerche in contesto oncologico/ematologico o pediatrico, avvalendosi nella selezione di un comitato scientifico nominato dallo stesso trustee.



  • scegliere periodicamente uno o più bambini orfani o in stato di abbandono, per sostenerli nell'educazione, nello studio e nella vita personale fino al raggiungimento della maggiore età.

  • fornire un alloggio ai genitori bisognosi i cui figli siano ricoverati presso ospedali pediatrici e case di cura liguri, in modo che ivi possa soggiornare in occasione delle visite ai propri figli.


Lo scopo del trust si completa con un vitalizio disposto a favore di Giovanni e, naturalmente, l'assistenza al cagnolino. Il trust durerà fino a quando il complesso di beni abbia sufficiente consistenza. In mancanza il trustee trasferirà i beni a un altro trust, a una fondazione o a una Onlus che persegua finalità analoghe.

Il commento


La vicenda di Maura è una testimonianza di come il trust, in virtù della sua estrema versatilità, si possa prestare contemporaneamente alla realizzazione di più finalità e, in particolare, di come si possa oggigiorno rivelare in Italia un utile strumento per gli operatori anche con riferimento al terzo settore in alternativa alla fondazione.

Un importante riconoscimento in relazione alla configurabilità del trust in ambito benefico, in realtà, era già venuto nel lontano 2011 da un atto di indirizzo dell'Agenzia per il terzo settore del 25 maggio 2011 e dalla circolare n. 38/E del 1 agosto 2011 dell'Agenzia delle Entrate, che hanno riconosciuto ai trust che abbiano i requisiti prescritti dall'art. 10 del D. Lgs. n. 460/97 la possibilità di acquisire la qualifica di onlus.

La riforma del terzo settore


Inoltre, va sottolineato come a seguito della riforma del terzo settore in vigore dal 2 agosto 2017 che, tra l'altro, ha abolito le onlus, sia stata riconosciuta anche ai trust con determinate caratteristiche e che si iscrivano al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) la possibilità di acquisire la qualifica di Ets (Ente del terzo settore), con i relativi vantaggi che ne derivano. L'articolo di riferimento del nuovo codice del terzo settore che contempla tale possibilità è il numero 4 laddove richiama «altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni e servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi».

Rispetto alla fondazione l'istituto del trust presenta i seguenti pregi:



  • la fondazione è sottoposta a un regime assai più rigido rispetto a quello del trust, in quanto soggetta a regolamentazioni e forme di controllo di natura pubblica.

  • Generalmente il fondatore non partecipa all'amministrazione del patrimonio della fondazione che è, invece, affidato agli amministratori da lui nominati.

  • I beni della fondazione devono essere destinati a fini di pubblica utilità; ne deriva l'impossibilità per il fondatore e i suoi eredi di essere beneficiari dei beni conferiti nella fondazione o dei frutti da essi derivanti.

  • Non è giuridicamente possibile costituire e registrare una fondazione in assenza di risorse materiali adeguate.


Il riconoscimento come onlus


Passando, infine, all'aspetto fiscale, il trust di Maura ha avuto nel 2009 il riconoscimento come onlus, con relativa iscrizione all'Anagrafe delle Onlus e in prima battuta sia l'atto di dotazione inter vivos che la devoluzione testamentaria non hanno scontato imposte in virtù della invocata natura Onlus dello stesso (chiaramente è stato tassato l'apporto di beni a favore di Giovanni e di Sabrina con imposta di successione e donazione pari all'8%).

Successivamente, però, nel 2010 è stato notificato al trustee un avviso di liquidazione dell'imposta di successione relativo al pagamento dell'imposta principale per l'intera dichiarazione di successione di Maura: l'imposta applicata è stata pari all'8% e la motivazione è consistita nel fatto dell'apertura del testamento prima di avere ottenuto la qualifica di Onlus da parte del trust.

L'intervento della Cassazione


Il trustee ha subito impugnato il provvedimento e per fortuna, la Corte di Cassazione ha recentemente riconosciuto al trust l'esenzione dal tributo successorio applicato, ribadendo la sufficienza della richiesta di iscrizione all'Anagrafe delle Onlus da parte del trustee al momento della morte di Maura, oltre chiaramente alla sussistenza in capo al trust dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di Onlus.
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Dopo un percorso ventennale nell’ambito del wealth planning svolto all’interno di primari istituti di credito, ha creato una realtà professionale indipendente nella progettazione e l’implementazione di soluzioni per la protezione, gestione e trasmissione di patrimoni personali e aziendali. Membro di Step e Professionista Accreditato dell’Associazione il Trust in Italia, dove per alcuni anni ha rivestito anche la carica di consigliere esecutivo.

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