Trust: quando si applica l'imposta di donazione e successione?

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Trust e imposta di donazione e successione. È sempre attiva o ci sono delle eccezioni? L'Agenzia delle entrate fornisce una risposta chiara

L'imposta di successione e donazione si applica se il beneficiario del trust è diverso dal disponente

Il chiarimento arriva in seguito ad una richiesta di un contribuente

L'imposta di successione e donazione si applica se il beneficiario del trust è diverso dal disponente. Questa in sintesi la risposta dell'Agenzia delle entrate n. 106/2021. Ma andiamo ad esaminare il caso che ha portato a questa conclusione.
Il caso

L'istante ha chiesto un parere in merito al trattamento impositivo, per quanto riguarda l'imposta sulle successioni e donazioni in merito ai beni detenuti all'estero per il tramite del trust estero revocabile.

Il trust è stato creato nel 2017, dotandolo contestualmente di una somma. Successivamente, l'istante ha effettuato la seconda ed ultima dotazione a favore del trust (n. 100 azioni della "beta Limited", un fondo di investimento privato regolato dalla legge di Jersey), nel quale, nel 2015, era confluito l'intero patrimonio dell'istante.

Il Trust è stato revocato, e il soggetto iscritta dal 1994 all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, è sia disponente che beneficiaria del trust.

In esito ad una verifica fiscale condotta dalla Guardia di finanza nel 2018, l' istante è stata ritenuta fittiziamente residente all'estero e fiscalmente residente sul territorio nazionale a partire dal 2014 e il trust è stato ritenuto soggetto interposto, ai fini fiscali, con la conseguente attribuzione della titolarità dei relativi redditi in capo all'istante quale disponente, per l'intero importo. Dal processo verbale di constatazione, risulta che la stessa, nel corso degli anni, ha posto in essere una serie di strutture societarie e di trust esteri, succedutesi nel tempo senza soluzione di continuità, nelle quali è confluito il proprio patrimonio. Secondo quanto emerge dall'istanza, nel 2006 tale patrimonio era intestato al trust "Gamma trust", poi denominato "Gamma 2 trust", dal 2011 i beni sono confluiti nel "Gamma 3 trust", dal 2013 nel "Gamma 4 trust" e dal 2014 nel "Gamma 5 Trust". Alla luce delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, tali strutture sono state ritenute tutte fittizie, avendo il soggetto mantenuto sempre il controllo e la gestione dei propri beni, e sono state create al solo fine di interporre uno schermo tra l'istante e i propri asset che impedisse di far conoscere al fisco la reale portata del suo patrimonio. Tale patrimonio, oggetto della descritta attività di pianificazione, è stato sempre costituito da liquidità e strumenti finanziari. L'Istante chiarisce che, nonostante i cambi di intestazione, il patrimonio è rimasto sostanzialmente invariato dal 2015 ad oggi (negli ultimi cinque anni), considerando che Beta Limited ha continuato ad investire esclusivamente in liquidità e strumenti finanziari. Non ci sono stati ulteriori apporti di beni, mentre vi sono state solo due rilevanti distribuzioni avvenute nel corso degli anni 2018 e 2019, giustificate, oltre che ovviamente dalle esigenze personali dell'istante, dalla necessità di quest'ultima di far fronte all'obbligo di pagamento di un importo consistente a favore del figlio, nonché soprattutto all'obbligo di versamento delle imposte in Italia per gli anni 2014-2018.

Senza entrare in ulteriori passaggi, l'istante si pone il tema dell'eventuale assoggettamento ad imposizione, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, del (ri)trasferimento in favore dell'istante /disponente dei beni originariamente conferiti nel trust revocabile in argomento.

Risposta


Per quanto riguarda la fattispecie in esame, l'Agenzia delle entrate specifica come, merita rilievo la circostanza che il soggetto disponente coincida con il soggetto beneficiario del trust.

L'assenza di un trasferimento inter-soggettivo preclude l'applicazione dell'imposta di donazione per carenza del presupposto oggettivo, mancando un trasferimento di ricchezza. Tale conclusione trova riscontro nella recente giurisprudenza della Corte di Cassazione che, nella Sentenza n. 10256 del 29 maggio 2020, che ha chiarito come “solo l'attribuzione al beneficiario, che come detto deve essere diverso dal disponente può considerarsi, nel trust, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell'imposta sul trasferimento di ricchezza”.

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