Trust: Marzia, il figlio 14enne e la soluzione per proteggerlo

12.2.2020
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La soluzione scelta da un'imprenditrice di successo, divorziata, per garantire la tutela del suo unico erede e pianificare la gestione dell'impresa di cui è a capo
Marzia è una imprenditrice di successo, ha 45 anni e un figlio, Nicola, di 14 anni che è tutta la sua vita. Poco dopo la nascita di Nicola, Marzia si è separata dal marito e dopo il divorzio sia lei che il figlio hanno chiuso ogni rapporto con lui. Qualche mese fa in un incidente stradale sono morti entrambi i genitori di Marzia e da quel momento lei ha iniziato seriamente a pre- occuparsi di cosa succederebbe se morisse improvvisamente e prematuramente anche lei.
In particolare, le sue preoccupazioni sono due:
- la gestione dell'impresa di cui è capo e unico proprietario
- la tutela del figlio Nicola almeno fino a che lo stesso sarà minorenne
Inoltre, Marzia vorrebbe evitare che in caso di sua premorienza quando il figlio è ancora minore ci sia l'ingerenza di soggetti terzi quali, ad esempio, il padre di Nicola, nel suo ufficio di tutore relativamente alla gestione e all'amministrazione del patrimonio da essa lasciato a Nicola.
Da queste esigenze e dalla ferma volontà di Marzia di non spossessarsi da subito dei suoi beni nasce l'idea di un trust testamentario.
Il trust testamentario è un trust particolare relativamente alla sua istituzione in quanto ha inizio solo dopo la morte del te- statore e proprio in virtù di una espressa previsione contenuta nel testamento.
Un caso famoso di trust del genere è quello del tenore Luciano Pavarotti. Altri esempi di rilievo internazionale sono il trust della pop star Michael Jackson e quello dell'attore Luke Perry. Andando nello specifico della costruzione del trust testamen- tario, il testatore può scegliere di dettagliare nel testamento le caratteristiche principali che il trust dovrà avere, affidando poi all'esecutore testamentario il compito di concretizzarle in un atto istitutivo, ovvero già allegare al testamento una bozza di atto istitutivo di trust. Marzia ha seguito questa seconda strada. Di seguito si riportano le clausole più significative dell'atto:
• disponente: l'esecutore testamentario indicato da Marzia nel testamento in attuazione delle di lei volontà
• trustee: una trust company professionale indipendente italiana • durata: il primo dei due eventi tra la morte di Nicola e il rag- giungimento del 25 esimo anno di età dello stesso
• beneficiari: Nicola. In caso di sua premorienza, una Fondazione italiana a cui Marzia è particolarmente legata
• impiego del fondo in trust: il trustee dovrà impiegare il reddito e, se insufficiente, il fondo in trust per il mantenimento, l'istruzione, l'educazione e l'avviamento al lavoro di Nicola, assicurando allo stesso un tenore di vita analogo a quello goduto con la madre e sostenendone ogni spesa legata a cure e assistenza medica
• guardiano e comitato dei tecnici: il trust avrà sia un guardiano, con compiti di supervisore dell'operato del trustee e potere di revoca dello stesso che è stato identificato da Marzia nell'amica del cuore, Mirella, sia un comitato dei tecnici con il ruolo di in- dirizzare il trustee nelle scelte strategiche da prendere in merito all'impresa di famiglia e che è stato identificato nei tre attuali amministratori dell'azienda
• legge applicabile e foro competente: legge chiamata a regolare il rapporto è la Legge di San Marino (legge 1 marzo 2010 n. 42), in quanto è una delle poche leggi in materia di trust che impedisce al beneficiario di un trust di chiedere l'attribuzione dei beni ad esso spettanti una volta divenuto maggiorenne e capace. Anche per il foro competente è stato scelto quello di San Marino poiché da alcuni anni questo stato dispone di una Corte specializzata in materia di trust.
Relativamente al fondo in trust, Marzia ha nominato il trust (o meglio il trustee in quanto il trust non ha personalità giuridica) come erede universale dell'intero suo patrimonio costituto da liquidità/strumenti finanziari, quote societarie ed immobili. Quanto, infine, agli aspetti fiscali, al momento della formalizzazione del testamento mediante atto pubblico notarile sono stata pagate solo le spese di registrazione del testamento, mentre le imposte legate al conferimento dei beni nel Trust saranno pagate dal trustee al momento della morte di Marzia a seguito di sua accettazione dell'eredità e secondo le aliquote in vigore in quel momento.