Trust: la disciplina delle imposte indirette alla luce della nuova circolare

Il Trust, come noto, è uno strumento giuridico mediante il quale un soggetto, “disponente”, per atto tra vivi o a causa di morte, trasferisce a un altro soggetto, “trustee”, beni di qualsiasi natura, o quote di partecipazione al capitale sociale di una società, affinché quest’ultimo li gestisca e li amministri secondo quanto indicato nell’atto istitutivo del trust e nell’interesse dei beneficiari.

La flessibilità di tale strumento lo rende particolarmente duttile e perciò anche complesso nella sua qualificazione e trattazione giuridica e fiscale. I risvolti fiscali della sua applicazione sono stati di recente al centro del dibattito a seguito dell’intervento dell’Agenzia delle entrate con la circolare n. 34/E.
Con tale intervento, l’amministrazione finanziaria riepiloga la disciplina fiscale con particolare riguardo alle modifiche normative introdotte per le imposte dirette dal DL n. 124/2019; all’imposizione indiretta dell’istituto; e all’onere di monitoraggio fiscale per i titolari effettivi.
A chi scrive interessa in questa sede analizzare la posizione dell’Agenzia con riferimento all’imposizione indiretta. La circolare supera la tesi, formulata dall’amministrazione finanziaria, della tassazione anticipata del trust (cfr. circolari AE nn. 48/2007 e 3/2008) aderendo invece al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale l’atto di dotazione di beni e diritti in trust è soggetto ad imposta di registro in misura fissa e, ai fini dell’applicazione della imposta sulle successioni e donazioni, non dà luogo di per sé ad un effettivo trasferimento di beni o diritti e, quindi ad un arricchimento dei beneficiari.
Al contrario, ai fini dell’applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni, bisogna considerare esclusivamente l’effettivo incremento patrimoniale del beneficiario, vale a dire la successiva assegnazione del patrimonio vincolato in trust.
L’imposta sulle successioni e donazioni potrebbe tuttavia trovare ancora applicazione al momento della costituzione e dotazione del trust qualora in tale momento si verificasse un arricchimento imponibile, ossia un’attribuzione che possieda il carattere di stabilità già con l’atto di costituzione o dotazione del trust e in presenza di beneficiari individuati (o individuabili) che risultino titolari di diritti pieni ed esigibili. Per quanto riguarda coloro che abbiano già liquidato e versato imposte al momento della costituzione o del conferimento di beni o diritti al trust, l’amministrazione finanziaria ritiene che i predetti versamenti possano essere considerati definitivi (cd. rapporti esauriti), senza la necessità di effettuare ulteriori liquidazioni al momento di successive attribuzioni a favore del beneficiario, purché le attribuzioni abbiano ad oggetto i medesimi beneficiari e i medesimi beni e diritti. In tali ipotesi, non procedendosi alla riliquidazione dell’imposta, non è possibile effettuare il rimborso delle imposte già versate in sede di apporto dei beni o diritti al trust, anche qualora la base imponibile calcolata al momento delle successive attribuzioni dovesse risultare inferiore a quella assoggettata a tassazione iniziale.
Diversamente, nei casi di rapporti non esauriti, per effetto di attribuzioni successive nei confronti di beneficiari diversi o aventi ad oggetto beni o diritti diversi da quelli conferiti e tassati, resta ferma la possibilità di considerare le imposte già versate a scomputo dell’eventuale imposta dovuta al momento della futura attribuzione.
Le conseguenze della nuova posizione dell’Agenzia sono il venir meno della certezza sulle aliquote di imposizione, in quanto il momento liquidativo delle imposte avverrà, quale regola generale, al momento dell’attribuzione patrimoniale al beneficiario, vale a dire ad esempio, per i trust successori, alla morte del disponente.
Vi è in compenso una dilazione finanziaria del pagamento dell’imposta rispetto al momento del conferimento in trust.