Trattamento integrativo in busta paga: i chiarimenti dell'Agenzia

16.12.2020
Tempo di lettura: 2'
I 100 euro in più in busta paga decisi con il Dl. 3/2020 dal governo Conte, non saranno per sempre a hanno un carattere temporaneo
Il trattamento integrativo parte dal 1° luglio 2020 e viene calcolo in base ai giorni lavorati
La parte delle detrazioni riguarda invece le prestazioni fatte dal 1° luglio al 31 dicembre 2020
Anche gli impatriati possono godere delle agevolazioni fiscali concesse dal Dl. 3/2020. A chiarirlo è stata la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 29/E.
Le nuove norme introdotte con il Dl prevedono un trattamento integrativo che è calcolato in base al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020. Per quest'anno si parla di un massimo di 600 euro a cittadino, mentre per il 2021 si passa a 1.200 euro. Possono beneficiare di questo bonus chi ha un reddito annuo sotto i 28.000 euro. Il decreto prevede anche un altro aiuto fiscale per chi, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, ha redditi tra i 28 e 35 mila euro. In questo caso il lavoratore dipendente, o assimilato nel 2020 avrà una detrazione, che dovrà essere calcolata in base ai suoi giorni di lavori, pari a 600 per quest'anno e di 1.200 euro per il 2021. Se il reddito annuo supera i 35 mila euro allora la soglia di detrazione scende a 480 euro (960 euro per il 2021). Questo bonus si assottiglierà sempre di più, fino ad azzerarsi quando si arriverà alla soglia dei 40.00 euro.
La circolare dell'Agenzia delle entrate ricorda come il trattamento integrativo è una misura strutturale e non vale per sempre. Il suo periodo va dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. Questo perché in teoria è in programma una revisione delle detrazioni fiscali che appianeranno definitivamente la questione. Significa dunque che il trattamento integrativo (aumento in busta paga) spetta ai lavoratori dal 1° luglio 2020. Mentre le detrazioni riguardano le prestazioni fatte dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. Ovviamente il tutto varia in base al numero di giorni lavorati.
Da ricordare inoltre come sono i sostituti di imposta tenuti al riconoscimento del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione fiscale. Il decreto prevede infatti che i sostituti d'imposta, pubblici e privati, riconoscono rispettivamente il trattamento integrativo e l'ulteriore detrazione fiscale eventualmente spettanti ripartendoli fra le retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020, e che i medesimi ne verifichino la spettanza in sede di conguaglio. I sostituti d'imposta sono tenuti ad applicare la ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta dovuta dai lavoratori sui redditi di lavoro dipendente:
- gli enti e le società
- le società e associazioni
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali,
- e imprese agricole
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- il curatore fallimentare;
- il commissario liquidatore;
- il condominio.
Questi sono tenuti ad applicare la ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta dovuta dai lavoratori sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente da essi corrisposti.
Sono però tenuti a riconoscere i benefici in commento anche:
- le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;
- le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.
La circolare dell'Agenzia delle entrate ricorda come il trattamento integrativo è una misura strutturale e non vale per sempre. Il suo periodo va dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. Questo perché in teoria è in programma una revisione delle detrazioni fiscali che appianeranno definitivamente la questione. Significa dunque che il trattamento integrativo (aumento in busta paga) spetta ai lavoratori dal 1° luglio 2020. Mentre le detrazioni riguardano le prestazioni fatte dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. Ovviamente il tutto varia in base al numero di giorni lavorati.
Da ricordare inoltre come sono i sostituti di imposta tenuti al riconoscimento del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione fiscale. Il decreto prevede infatti che i sostituti d'imposta, pubblici e privati, riconoscono rispettivamente il trattamento integrativo e l'ulteriore detrazione fiscale eventualmente spettanti ripartendoli fra le retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020, e che i medesimi ne verifichino la spettanza in sede di conguaglio. I sostituti d'imposta sono tenuti ad applicare la ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta dovuta dai lavoratori sui redditi di lavoro dipendente:
- gli enti e le società
- le società e associazioni
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali,
- e imprese agricole
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- il curatore fallimentare;
- il commissario liquidatore;
- il condominio.
Questi sono tenuti ad applicare la ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta dovuta dai lavoratori sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente da essi corrisposti.
Sono però tenuti a riconoscere i benefici in commento anche:
- le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;
- le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.