Testamento: quando si parla di annullabilità sostanziale?

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L'annullabilità sostanziale del testamento è prevista solo in due ipotesi: incapacità di disporre per testamento e vizi di volontà. Ma chi sono gli incapaci?
L'annullabilità per vizi sostanziali del testamento è prevista solo in due ipotesi: incapacità di disporre per testamento e vizi di volontà.
L'incapacità di disporre per testamento è prevista dall'art. 591 c.c. Il legislatore prevede,  al primo comma e in linea generale, che tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge possono disporre della propria successione con testamento. Il secondo comma dell'art. 591 c.c. prevede  ipotesi – di carattere tassativo – di incapacità a testare. Ai sensi di tale comma è incapace:

  • chi non ha compiuto la maggiore età (nemmeno il minore emancipato);

  • gli interdetti per infermità di mente (ma non quelli legali, cioè gli interdetti a seguito di pena accessoria ad una sentenza che condanna all'ergastolo, ovvero ad una sentenza di condanna per un tempo non inferiore a 5 anni); è bene ricordare a tal proposito che gli effetti dell'interdizione discendono dalla pronuncia di una sentenza, che ha effetti costitutivi. Pertanto, il testamento redatto da una persona il giorno prima della sentenza di interdizione non è annullabile per incapacità (è discusso però se la nomina del tutore provvisorio prima della sentenza comporti la perdita della capacità di testare). Per quanto riguarda il beneficiario di amministrazione di sostegno, egli è capace di testare nella misura in cui il giudice tutelare non abbia escluso tale capacità in capo al beneficiario;

  • chi, per qualsiasi causa, anche transitoria, non sia stato capace di intendere e di volere nel momento in cui ha fatto testamento. Si segnala a tal proposito che, in caso di incapacità del testatore relativa a testamento pubblico, “lo stato di sanità mentale, benché ritenuto e dichiarato dal notaio che redige il testamento pubblico, può essere contestato con ogni mezzo di prova, senza bisogno di proporre querela di falso” (cfr. Cass. 4939/1981)


In particolare, visto che può ben darsi che la redazione del testamento preceda di molto tempo l'apertura della successione, la dottrina si è interrogata sulla seguente questione: se la legge che regoli la capacità di testare debba essere quella vigente al tempo della redazione del testamento, ovvero quella vigente al momento dell'apertura della successione. La dottrina prevalente segue, a tal proposito, la teoria del fatto compiuto: la legge nuova non si estende ai fatti compiuti sotto il vigore della vecchia legge (in conformità peraltro con l'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile: la legge non dispone che per il futuro).

L'azione può essere proposta da chiunque vi abbia interesse nel termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

I vizi del consenso sono  disciplinati dall'art. 624 c.c.: la disposizione testamentaria può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse quando è l'effetto di errore, violenza o dolo. L'errore sul motivo è causa di annullamento quando esso risulti dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre.

Per quanto riguarda l'errore, va sottolineato che rileva anche quello sul motivo di fatto e di diritto (sebbene debba risultare dal testamento e debba essere provato essere l'unico che ha determinato il testatore a disporre). La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che l'errore richieda la dimostrazione che la volontà del testatore sia stata influenzata in maniera decisiva dalla percezione, come reali, di fatti diversi dal vero (cfr. Cass. 5480/2020). Va precisato che l'errore ostativo (cioè, ad esempio, l'errore sulla persona dell'erede o legatario) rileva ai sensi dell'art. 625 c.c., ma la sanzione comminata è quella della nullità.

Per quanto riguarda la violenza, essa si riferisce alla sola violenza morale (la violenza fisica porta invece alla nullità assoluta per mancanza di volontà: è il caso scolastico del testamento redatto e sottoscritto prendendo di forza il braccio del testatore e facendolo scrivere coattamente). La violenza morale richiesta per l'annullabilità del testamento è meno grave rispetto a quella contrattuale (cioè lo standard è inferiore rispetto a “la violenza deve essere di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole”); a tal proposito si ritiene rilevante anche il timore irragionevole, dato che è sufficiente a viziare la volontà.

Per quanto riguarda il dolo, infine, perché sia rilevante è necessario che la volontà del testatore sia stata viziata da raggiri o artifizi. Sembra non avere alcuna rilevanza, in materia testamentaria, la differenza tra dolo determinante (il testatore non avrebbe voluto tout court il testamento senza artifizi e raggiri) e dolo incidente (il testatore lo avrebbe voluto, ma a condizioni diverse). Simile al dolo è la captazione, per la quale, secondo la Suprema Corte, si richiede “il concorso di ulteriori elementi che presentino i connotati della callidità e dell'illecito e che siano tali da trarre in inganno il disponente e da indurlo a testare in un senso diverso da quello in cui si sarebbe orientato se la sua volontà non fosse stata subdolamente deviata” (cfr. Cass. 8047/2001).

L'annullabilità per vizi della volontà può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, nel termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui si ha avuto conoscenza della violenza, del dolo o dell'errore (cfr. art. 624, comma 3 c.c.)
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Maria Cristiana Felisi è Of Counsel di Maisto e Associati. Ha sviluppato una particolare competenza nella consulenza ai clienti su aspetti di diritto privato e di famiglia, tra cui il diritto delle successioni, i trust, le fondazioni, la pianificazione successoria, real estate, societario e relativo contenzioso. È una mediatrice professionale per le imprese, un Family Officer qualificato in Italia e membro dell'International Bar Association (IBA). E' iscritta all'albo degli avvocati di Milano dal 1992 ed è patrocinatrice davanti alla Corte di Cassazione e ad altre giurisdizioni superiori.

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