Superbonus: non solo per i condomini

28.1.2021
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Si può chiedere e ottenere il superbonus non solo in relazione ai condomini ma anche per gli edifici composti da un massimo di 4 unità immobiliari
Il tutto parte da una richiesta avanzata da un cittadino sulla legittimità o meno di ottenere l'agevolazione fiscale per la ristrutturazione
L'Agenzia delle entrate risponde positivamente
Si al superbonus anche per gli edifici composti da un massimo di 4 unità immobiliari. Questa in sintesi la risposta data dall'Agenzia delle entrate ad un contribuente.
Il caso
Un cittadino italiano è proprietario di una delle due unità immobiliari (ad uso abitazione) facenti parte di un unico edificio. L'altra unità immobiliare è detenuta dal soggetto a titolo in nuda proprietà (con usufrutto a favore del padre). Si vorrebbero eseguire sull'intero fabbricato, formato dalle descritte unità immobiliari “interventi di miglioramento sismico quale rinforzo sulle murature d'ambito con betoncino armato, realizzazione di una nuova copertura con orditura portante in legno, realizzazione di opportune sottofondazioni ed altre opere strutturali che faranno innalzare la classe sismica dell'intero fabbricato di due categorie strutturali. Inoltre prevede di realizzare cappotto esterno con sostituzione di parte dei serramenti esterni e il rifacimento di una porzione dell'impianto termico".
Viene dunque chiesto all'Agenzia delle entrate se si può usufruire del superbonus.
Risposta
L'Amministrazione fiscale sottolinea come con riferimento alla applicazione del superbonus, sono stati forniti dei chiarimenti tramite la circolare n. 24/E, con la risoluzione n. 60/E, e da ultimo e con la circolare n. 30/E. per fornire però al cittadino una risposta chiara si deve fare riferimento al comma 66 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021: “(il superbonus si applica anche agli interventi effettuati) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche”.
E dunque, l'agevolazione fiscale spetta anche se gli interventi sono realizzati su edifici non in condominio in quanto composti da più unità immobiliari (fino a 4) di un unico proprietario o comproprietari. Nel caso di specie, l'edificio è composto da due unità immobiliari di cui il soggetto è titolare. Quindi, potrà accedere, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa e ferma restando l'effettuazione di ogni adempimento richiesto (aspetti non oggetto della presente istanza di interpello) alla agevolazione in esame.
L'Agenzia delle entrate specifica nella circolare n. 24/E del 2020 come nel caso in cui sullo stesso immobile siano fatti più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. L'importo massimo di detrazione spettante andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa in ragione dell'onere da ciascuno effettivamente sostenuto e documentato.