Successioni: rendita vitalizia a tempo determinato

21.1.2021
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L'Agenzia delle entrate fornisce un chiarimento, su questioni legate alla successione, con la risposta n. 51/2021
Il tutto parte da un'eredità. Nel 2020 si è aperta la successione del marito, titolare di una farmacia
E si conclude con una rendita vitalizia a tempo determinato
La rendita vitalizia, derivante da un atto di successione, è a tempo determinato. Questa in sintesi la risposta n. 51/2021 fornita dall'Agenzia delle entrate alla contribuente nonché erede del de cuius.
Il fatto
La cittadina fa presente che nel 2020 si è aperta la successione del marito, titolare di una farmacia caduta in successione. In virtù delle disposizioni testamentarie, l'istante è stata nominata unica erede, mentre il dipendente è stato nominato legatario. Oggetto del legato, a lui attribuito, è la suddetta farmacia. Questo deve pagare, a favore dell'istante, una rendita vitalizia con cadenza annuale. L'istante osserva, al riguardo, che in caso di legato con onere, il beneficiario dell'onere si presume a sua volta legatario; pertanto è tenuta ad indicare nella dichiarazione di successione anche questa rendita. L'erede chiede se la disposizione dell'articolo 17 del Tus possa essere interpretata secondo quanto previsto dall'articolo 671 del codice civile, secondo il quale “il legatario è tenuto all'adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata”.
Risposta
L'imposta di successione si applica ai trasferimenti mortis causa derivanti sia dalla istituzione di erede, sia in caso di attribuzione di legato. Si ricorda che legato è una disposizione mortis causa, in virtù della quale il legatario subentra in uno o più rapporti determinati del de cuius. Al legato può essere apposto un onere. E questo “è tenuto all'adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata”.
Ai fini fiscali, per il coniuge è prevista l'applicazione dell'aliquota nella misura del 4%, da applicare sul valore complessivo netto dei beni eccedente, per ciascun beneficiario, 1 milione di euro. Tale imposta viene liquidata dall'ufficio in base alla dichiarazione di successione, presentata in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente dal dichiarante o dagli intermediari abilitati. Sono obbligati a presentare la dichiarazione: gli eredi, i legatari, i loro legali rappresentanti, i curatori dell'eredità, gli esecutori testamentari.
Nella caso in esame, l'istante, oltre ad erede, è anche beneficiaria di somme di denaro derivanti dall'esecuzione dell'onere posto a carico del legatario. Quindi, l'istante essendo beneficiaria sia dell'eredità, sia del legato, dal quale trae un'ulteriore arricchimento, ai fini fiscali, è considerata a sua volta legataria e, quindi, deve indicare nella dichiarazione di successione anche la rendita che le perviene per effetto del testamento. “In relazione al valore della cosa legata, dalla documentazione fornita emerge che l'istante ed il legatario hanno di comune accordo stabilito il valore economico da attribuire al legato, avente ad oggetto la farmacia, mediante incarico ad un professionista che ne ha stimato il valore, alla data di apertura della successione. Tale circostanza, considerato quanto stabilito dal citato articolo 671 del codice civile, comporta che il legatario (nonostante le disposizioni del de cuius),non sarà tenuto a corrispondere somme superiori al valore del legato” si legge nella risposta dell'Agenzia delle entrate.
E dunque, la rendita derivante dall'onere imposto al legatario non sembra realizzare una "rendita vitalizia" ma piuttosto una a tempo determinato, essendo stato stabilito dalle parti sia il valore della cosa legata che i tempi e le modalità di pagamento.
E dunque, conclude l'Amministrazione fiscale, la base imponibile, delle rendite e pensioni comprese nell'attivo ereditario, è determinata assumendo il valore attuale dell'annualità, calcolato al saggio legale di interesse e non superiore al ventuplo (attualmente 2000 volte) della stessa, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato. Questo ammontare, insieme agli altri beni concorre, all'attivo ereditario.