Spa: il vantaggio di separare la proprietà dal controllo

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Il trasferimento agli eredi della nuda proprietà di azioni o quote aziendali, consente ai senior di detenere l'usufrutto e con esso i diritti di voto. Ecco perché è un sistema che aiuta nel passaggio generazionale
La dissociazione tra proprietà e controllo di azioni o quote di azienda è uno degli strumenti più potenti per pianificare un progressivo passaggio generazionale nella società di famiglia.
È opportuno ricordare che la legge, nel caso di usufrutto (secondo l'articolo 2352 del Codice civile per le spa e l'articolo2471 bis, che rinvia al 2352 per le srl), disciplina soltanto l'attribuzione dei diritti amministrativi, disponendo che il diritto di voto spetti all'usufruttuario.

In caso di aumento di capitale, spettano invece al socio nudo proprietario l'eventuale diritto di opzione e le azioni sottoscritte.
Se l'aumento del capitale è gratuito l'usufrutto si estende alle azioni di nuova emissione. Si può affermare in via generale, dunque, che i diritti amministrativi diversi dal diritto di voto in assemblea e di opzione in caso di aumento di capitale, spettino sia al socio che all'usufruttuario, disgiuntamente tra loro.

L'usufruttuario esercita liberamente il diritto di voto, col solo vincolo di non ledere gli interessi del socio nudo proprietario. In concreto, l'usufruttuario deve astenersi da modi di esercizio del diritto di voto che possano compromettere la conservazione del valore economico della partecipazione in società.

Nell'ipotesi di violazione di questi doveri, la protezione riservata al nudo proprietario è in principio il risarcimento del danno, non potendo il socio impugnare per annullamento la deliberazione “dannosa”.

La decadenza dell'usufrutto per abusi, a norma del primo comma dell'articolo 1015 Codice Civile, riguarda infatti solo i casi più gravi, tali da generare una grave riduzione di valore delle partecipazioni.

Per gli abusi meno gravi dell'usufruttuario, la legge prevede rimedi cautelari a tutela preventiva del nudo proprietario, tipicamente la nomina da parte del Tribunale di un “amministratore” cui affidare la corretta gestione dei beni gravati dal diritto di usufrutto di un terzo.

Per intenderci, in giurisprudenza si è affermato che lo scioglimento della società, anche se provocato dall'usufruttuario con il proprio voto o la propria condotta, non costituisce perimento della cosa ai sensi dell'articolo 1014 del Codice Civile, né abuso dell'usufruttuario ai sensi del successivo articolo 1015.
Lo scioglimento della società e la conseguente liquidazione del suo patrimonio, infatti, non estingue i diritti sociali, ma li trasforma.

Quanto alla legittimazione all'esercizio del voto, è possibile prevedere nella spa l'emissione di due titoli distinti, rappresentativi l'uno dei diritti del nudo proprietario e l'altro dei diritti dell'usufruttuario. La legge si disinteressa invece di “allocare” tra socio e usufruttuario i diritti economici relativi alla partecipazione.

Stante tale carenza, nella prassi si ritiene che all'usufruttuario spettino i diritti economici previsti dalla disciplina generale, cioè il diritto a percepire i frutti civili di cui all'articolo 984 del Codice Civile.

Tra i frutti civili rientrano gli utili di esercizio di cui sia deliberata la distribuzione. Secondo prassi notarile, si considera che gli utili destinati a riserva invece non spettino all'usufruttuario, in quanto la decisione di non distribuirli equivale a una loro “capitalizzazione”. L'eventuale delibera di distribuzione di riserve equivale a una attribuzione di capitale che spetta al nudo proprietario.

Il diritto alla riscossione dovrà essere esercitato in concorso con l'usufruttuario e sulle somme riscosse si trasferirà l'usufrutto.

Infine, un modo molto efficace per mantenere l'omogeneità della compagine sociale sta nella possibilità di limitare l'esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali su partecipazioni della holding a soggetti non graditi. Per farlo si può escludere che un soggetto estraneo alla compagine dei soci possa, attraverso l'usufrutto, esercitare prerogative proprie dei soci.

È infatti possibile inserire nello statuto della holding una clausola che vieta la costituzione di usufrutto. Anche nello statuto di una spa si possono introdurre le clausole di mero gradimento riferite alla costituzione di usufrutto su azioni.


Articolo tratto dal magazine We Wealth di ottobre 2021

Opinione personale dell’autore
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Socio responsabile del team legale dello Studio Russo De Rosa Associati. E' specializzato nella consulenza ai clienti imprenditori e alle loro famiglie nella gestione di passaggi generazionali d'azienda, nell'apertura o cessione del capitale a terzi e nella trasmissione e protezione del patrimonio familiare. Nell'ambito di operazioni di acquisizione di pacchetti societari, con particolare focus sulle PMI, assiste importanti gruppi industriali internazionali e fondi di private equity.

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