Rivalutazione di beni e partecipazioni: il punto della situazione

30.12.2021
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L'art. 110 del Dl 104/2020, che ha introdotto la facoltà di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, ha registrato un notevole successo tra gli operatori. Quali sono i fattori che hanno reso questa disposizione più attraente rispetto a quelle precedenti dello stesso genere?
L'art. 110 del Dl 104/2020 ha introdotto la facoltà di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni (riservata ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali Ias), da effettuarsi nel bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, il bilancio al 31 dicembre 2020). La norma ha registrato un notevole successo presso gli operatori in considerazione dei seguenti fattori, che l'hanno resa più attraente rispetto a precedenti disposizioni dello stesso genere.
La rivalutazione, che poteva essere effettuata anche ai soli fini civilistici (con effetti positivi sulla patrimonializzazione delle imprese), poteva altresì assumere rilevanza fiscale con il versamento di un'imposta sostitutiva del 3%, rateizzabile in un massimo di tre rate di pari importo. In caso di riconoscimento fiscale, gli ammortamenti sui beni rivalutati risultavano immediatamente indeducibili (dall'esercizio successivo a quello in cui viene operata la rivalutazione) e la riserva iscritta a fronte della rivalutazione era in sospensione di imposta. La rivalutazione poteva essere operata anche su singoli beni.
Una previsione che, al contrario, risultava in linea con le versioni precedenti era quella secondo la quale, per la determinazione delle plus/minusvalenze a seguito di cessioni di beni rivalutati effettuate in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è stata eseguita, occorre fare riferimento al costo ante rivalutazione (quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, la rilevanza fiscale per le cessioni si avrebbe dall'1 gennaio 2024).
La rivalutazione, che poteva essere effettuata anche ai soli fini civilistici (con effetti positivi sulla patrimonializzazione delle imprese), poteva altresì assumere rilevanza fiscale con il versamento di un'imposta sostitutiva del 3%, rateizzabile in un massimo di tre rate di pari importo. In caso di riconoscimento fiscale, gli ammortamenti sui beni rivalutati risultavano immediatamente indeducibili (dall'esercizio successivo a quello in cui viene operata la rivalutazione) e la riserva iscritta a fronte della rivalutazione era in sospensione di imposta. La rivalutazione poteva essere operata anche su singoli beni.
Una previsione che, al contrario, risultava in linea con le versioni precedenti era quella secondo la quale, per la determinazione delle plus/minusvalenze a seguito di cessioni di beni rivalutati effettuate in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è stata eseguita, occorre fare riferimento al costo ante rivalutazione (quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, la rilevanza fiscale per le cessioni si avrebbe dall'1 gennaio 2024).
Lo stesso Dl 104/2020 prevedeva la possibilità, anche per i soggetti Ias adopter, di riallineare le differenze tra valori di bilancio e valori fiscalmente riconosciuti dei beni, sempre con il pagamento dell'imposta sostitutiva del 3%. Le suddette favorevoli disposizioni non sono state riprodotte e, quindi, non se ne può più fruire con riferimento ai bilanci che chiudono al 31 dicembre 2021.
E vi è di più. Con una disposizione che ha fatto molto discutere, il periodo di ammortamento relativo ai marchi e all'avviamento oggetto di rivalutazione/riallineamento è stato portato dagli ordinari 18 anni a 50 anni, con un cambiamento in corsa delle regole del gioco. Rimane sempre la possibilità, ben più onerosa, prevista dal Dl 23/2020, di rivalutare i beni aziendali con il pagamento di un'imposta sostitutiva del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili, così come quella, prevista dal Dl 41/2021, di rivalutare (ad esempio nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2021), solo civilisticamente, i beni aziendali che non sono stati rivalutati nell'esercizio precedente, con un possibile beneficio sulla capitalizzazione delle imprese ma con la necessità di gestire il cosiddetto doppio binario tra valori contabili e valori fiscali (ad esempio, ammortamenti indeducibili).
E vi è di più. Con una disposizione che ha fatto molto discutere, il periodo di ammortamento relativo ai marchi e all'avviamento oggetto di rivalutazione/riallineamento è stato portato dagli ordinari 18 anni a 50 anni, con un cambiamento in corsa delle regole del gioco. Rimane sempre la possibilità, ben più onerosa, prevista dal Dl 23/2020, di rivalutare i beni aziendali con il pagamento di un'imposta sostitutiva del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili, così come quella, prevista dal Dl 41/2021, di rivalutare (ad esempio nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2021), solo civilisticamente, i beni aziendali che non sono stati rivalutati nell'esercizio precedente, con un possibile beneficio sulla capitalizzazione delle imprese ma con la necessità di gestire il cosiddetto doppio binario tra valori contabili e valori fiscali (ad esempio, ammortamenti indeducibili).
Da ultimo, sempre con riferimento all'attività di impresa, si segnala che continua a sussistere, sebbene vi siano tuttora dubbi applicativi, la facoltà di rivalutazione gratuita per i soggetti che operano nel settore alberghiero e termale (Dl 23/2020). Con riferimento infine ai soggetti non imprenditori dal punto di vista fiscale (in particolare alle persone fisiche), non è stata al momento riproposta la facoltà, in essere ormai da molti anni, di rivalutare il costo fiscale delle partecipazioni (cosiddetto affrancamento) con il pagamento di un'imposta sostitutiva, che si è incrementata nel tempo fino a raggiungere l'11% previsto dall'ultima edizione.