Pianificazione patrimoniale: punti fermi e novità 2022

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Dal certificato successorio europeo ai fondi speciali affidati: gli esperti di Step analizzano casi reali e istituti innovativi
“La pianificazione patrimoniale in Italia nel 2022: punti fermi e novità” è il tema dell'incontro organizzato da Step Italy, la branch italiana di The society of trust and estate practitioners. Con la moderazione di Paola Bergamin (direttivo Step) gli interventi di Francesca Bruno di Clarafond (Simon Fiduciaria), Alessia Paoletto (Withers), Francesco Rubino (Cordusio Fiduciaria) e Francesco Nobili (Biscozzi Nobili) hanno analizzato le principali novità e punti di interesse della pianificazione patrimoniale, spaziando sui vari strumenti e affrontandone profili fiscali e giuridici anche in ambito internazionale guardando alla recente giurisprudenza di merito e documenti di prassi più significativi.

Il certificato successorio europeo


Il regolamento Ue 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio è relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e si applica alla successione delle persone decedute dal 17 agosto 2015 in poi, anche nei confronti degli stati che non sono membri dell'Unione o che hanno effettuato opt-out (particolare tipo di comunicazione nell'ambito del quale non è richiesto il consenso o la manifestazione di volontà). Il regolamento, inoltre, introduce il certificato successorio europeo, utile nel caso in cui più Stati siano coinvolti in una successione per semplificare la vita di eredi e legatari come si deduce da alcuni casi concreti analizzati di seguito.

Un caso tra Italia e Uk…


Che cosa succede se un cittadino inglese che dispone di un patrimonio soprattutto immobiliare tra Uk e Italia, muore in Italia nel 1999 e ha redatto un testamento in Inghilterra nel 1997? Che le disposizioni testamentarie possono essere revocate dalla vedova con un matrimonio contratto successivamente alla data del testamento, secondo quanto previsto dalle leggi inglesi. In questo caso il tema è la qualificazione, vale a dire quali siano le norme in base alle quali valutare: ad esempio, la materia è matrimoniale o successoria? E in Italia qual è stato l'orientamento? Il Tribunale di Milano ha accolto le richieste della vedova di applicazione della legge inglese. Inoltre la sentenza della Cassazione del febbraio 2021 ha stabilito che il giudice debba adoperare i canoni propri dell'ordinamento italiano a cui tale norma appartiene. Molte le considerazioni che possono essere fatte, a partire dal fatto che il principio di unità della successione non è assoluto.

… e il caso particolare della Francia


Un caso a sé è la pianificazione successoria che abbia a che fare con beni in Francia per i quali bisogna tener conto del Dpc (Droit de prelevement compensatoire). Il codice civile francese prevede, infatti, nel caso in cui un defunto o almeno uno dei suoi figli, al momento del decesso, siano residenti nella Ue e laddove la legge straniera applicabile alla successione non riconosca meccanismi di riserva a protezione dei figli, che ciascun figlio, i suoi eredi o aventi causa, possono effettuare un prelievo compensatorio sui beni esistenti situati in Francia alla data del decesso, in modo che si ristabilisca tra i diritti dei riservatari quello che la legge francese riconosce loro. E ciò comporta l'obbligo per i notai francesi di informare gli eredi i cui diritti potrebbero essere stati lesi.

Gli aspetti fiscali di interesse


Lo sguardo alle novità della pianificazione patrimoniale si è poi spostato sugli aspetti tributari andando ad analizzare le recenti risposte ad interpello dell'Agenzia delle entrate inerenti i redditi prodotti da neo residenti, il valore fiscalmente riconosciuto dei titoli esteri in caso di trasferimento per successione e le società semplici (con le ipotesi di cessioni ultraquinquennali di immobili, valutazioni automatiche di immobili di società semplici senza bilancio o inventario o nei casi di conferimento e scissione). In particolare per quanto riguarda i redditi prodotti da neo residenti la risoluzione 12/E del 18 febbraio 2021 dell'Agenzia delle entrate ha chiarito che i redditi di capitale corrisposti da stati esteri o da soggetti non residenti, derivanti da attività finanziarie detenute da persone fisiche che beneficiano del regime neo residenti, anche se oggetto di contratti stipulati con intermediari italiani, mantengono la natura di redditi di fonte estera. I redditi diversi, invece, si considerano prodotti nel territorio dello stato se derivanti da beni che si trovano nel territorio dello stato. Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti si considerano in ogni caso prodotte in Italia e sono quindi imponibili anche se i titoli sono detenuti all'estero. Al contrario con riferimento ai titoli emessi da soggetti non residenti, occorre verificare se gli stessi si trovano o meno nel territorio dello Stato. Quindi se tali titoli sono detenuti in un conto deposito presso un intermediario italiano le relative plusvalenze sono imponibili, a differenza dei redditi di capitale.

Il trust: gli effetti dello scioglimento anticipato


Uno strumento di rilievo nella pianificazione patrimoniale è il trust. Che cosa avviene se questo istituto si scioglie o cessa anticipatamente? Partiamo dalle definizioni. Si parla di scioglimento anticipato quando il programma destinatorio del trust non viene attuato e quindi il fondo in trust viene trasferito dal trustee al disponente mentre la cessazione anticipata è quando il fondo viene trasferito ai beneficiari prima del termine previsto nell'atto istitutivo del trust. Dal punto di vista fiscale, nel caso della restituzione del fondo al disponente, il cosiddetto resulting trust, la retrocessione del fondo al disponente viene considerato un fenomeno neutrale con riguardo al tributo donativo, anche nel caso in cui i beni che lo compongono siano differenti da quelli a suo tempo segregati. Non si tratta, insomma, di un trasferimento di ricchezza soggetto ad imposizione fiscale. Lo confermano due risposte ad interpello del 2021 che sono state commentate durante il seminario.

Fondi speciali affidati: un'innovazione alla prova del mercato


Infine, l'analisi si è spostata su una novità del 2021, l'introduzione di un nuovo strumento di pianificazione patrimoniale, ossia l'atto costitutivo di fondo speciale affidato o contratto per l'amministrazione fiduciaria di fondo speciale affidato. Messo a punto da Assofiduciaria, trae la sua nominazione dalla legge 112/2016 (conosciuta come Legge del “dopo di noi”) che parla di fondi speciali composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario. Questo istituto nasce dalla creatività della dottrina e del mercato e i prossimi anni saranno un test sulla sua funzionalità.

Per quanto riguarda la natura segregativa di questo fondo, cioè di essere uno strumento riconosciuto e opponibile a terzi, si possono indicare vari indizi: alcuni logici (il legislatore assimila i fondi speciali ad altri strumenti legali fondati sulla separazione patrimoniale); altri normativi (art. 6 comma 1 della legge dopo di noi parla di esenzione dall'imposta sulle donazioni, incoerente senza la presupposizione di un'efficacia traslativa del fondo; nel comma 3 parla anche di una destinazione esclusiva ed effettiva) e altri ancora sistematici che fanno riferimento all'autonomia del fondo ex art.36 del Tuf e al sistema pubblicitario dei beni.

Sono, quindi, molte le potenzialità e applicazioni di tale fondo: dalla legge Dopo di noi al passaggio/convivenza generazionale; da garanzia a strumento per futura incapacità naturale o ancora come fondo dedicato di trust/fondazioni/enti.

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