Operazioni di riorganizzazione societaria e abuso del diritto

Si susseguono le risposte dell’Agenzia delle entrate a interpelli presentati al fine di valutare l’abusività di operazioni di riorganizzazione societaria. Un filone condivisibile (si veda da ultimo la risposta ad interpello n. 450/2022) è quello che valuta l’eventuale abusività di operazioni preliminari poste in essere al fine di poter beneficiare dell’applicazione del comma 2-bis dell’art. 177, Tuir.
In base a tale disposizione, al ricorrere di determinate condizioni, non emerge alcuna plusvalenza sui conferimenti di partecipazioni (anche se non consentono alla conferitaria di acquistare il controllo della società oggetto di conferimento) se l’incremento del patrimonio netto della conferitaria è pari al costo fiscale della partecipazione conferita in capo al soggetto conferente.
In particolare, secondo l’Agenzia, la realizzazione di preliminari operazioni di compravendita di partecipazioni e l’effettuazione di donazioni in ambito familiare che risultino parte integrante di un più ampio progetto di riorganizzazione del gruppo e si presentino, insieme al successivo conferimento, coerenti con le finalità riorganizzative prospettate, consente di soddisfare i requisiti per applicare la previsione di cui al comma 2-bis dell’art. 177, Tuir, in luogo del regime ordinario di tassazione (valore normale di cui all’art. 9, Tuir).
Ciò si verifica, ad esempio, nel caso di conferimenti aventi ad oggetto società holding, per i quali la norma prevede che, per applicare il regime di realizzo controllato, non è sufficiente che la partecipazione conferita sia superiore ad una certa soglia (2% dei diritti di voto o 5% di partecipazione al capitale per le società quotate; 20% dei diritti di voto o 25% di partecipazione al capitale per le società non quotate), ma risulta altresì necessario che le partecipazioni detenute dalla holding superino la medesima soglia.
In questa prospettiva, non viene considerata abusiva la cessione (anche intercompany), a valore di mercato e regolata con mezzi propri, delle partecipazioni sotto soglia effettuate dalla holding prima del conferimento. Risulta opportuno segnalare anche la risposta ad interpello n. 215/2022, questa volta in tema di applicazione del regime di realizzo controllato ai conferimenti di partecipazioni di cui all’art. 177, comma 2, Tuir (che consentono alla conferitaria di acquistare il controllo della società oggetto di conferimento).
In primo luogo, l’Agenzia ribadisce (come anche confermato dal principio di diritto n. 10 del 28 luglio 2020), che il regime di realizzo controllato rappresenta una deroga al criterio generale del valore normale di cui all’art. 9, Tuir, e costituisce un’ipotesi specifica di determinazione del reddito del conferente, avente natura agevolativa e applicabile ex se in presenza dei presupposti di legge; non esiste quindi una libertà di scelta tra i due regimi rimessa alla discrezionalità dell’operatore.
L’Agenzia aggiunge che il progetto di riorganizzazione oggetto dell’interpello determina l’esercizio da parte delle società conferitarie di un’attività imprenditoriale caratterizzata da un impiego attivo delle risorse derivanti dalla distribuzione dei dividendi. Al contrario, secondo l’Agenzia, una gestione passiva da parte delle società conferitarie evidenzierebbe la natura prettamente fiscale della riorganizzazione posta in essere. Come se l’abusività della riorganizzazione dipendesse dal ruolo (attivo o passivo) della società conferitaria. Questa conclusione non appare convincente, anche per la natura dell’attività svolta dalle società holding, soprattutto nel caso di holding di famiglia.