Legge di bilancio 2021: ecco le novità per le società

31.12.2020
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La legge di Bilancio 2021 contente le misure economico finanziarie per il Paese, è ancora in fase di discussione e si prevede l'approvazione della stessa entro la fine dell'anno 2020
Dalla lettura della bozza disponibile è evidente che, anche quest'anno, non può parlarsi di una vera e propria riforma fiscale ma solamente di alcune misure ad hoc per il sostentamento di famiglie, lavoratori ed imprese. Tuttavia, alcune misure – di seguito brevemente descritte – segnano un interessante cambio di tendenza.
Modifiche alla tassazione dei fondi di investimento esteri
La legge di Bilancio 2021 segna una svolta rilevante in materia di tassazione di fondi non residenti.
L'art. 110, infatti, modifica l'art. 27, co.3 del Dpr n. 600/1973 disponendo che non debba più essere applicata la ritenuta di cui al primo periodo del suddetto articolo sugli utili corrisposti (dopo l'entrata in vigore della finanziaria stessa) ad organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/Ce (cd. Direttiva Ucits) e a Oicr, non conformi alla medesima direttiva, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE (cd. Direttiva Aifmd), istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.
L'art. 110 della legge di bilancio, inoltre, prevede che non concorrano a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze sulle partecipazioni qualificate di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 67 del Tuir, realizzate (dopo l'entrata in vigore della legge di Bilancio 2021) dagli Oicresteri aventi i requisiti sopra descritti.
Con tale disposizione il legislatore mira ad equiparare il trattamento impositivo applicato ai fondi di investimento europei a quello applicato ai fondi di investimento residenti nel territorio nazionale rimediando, in tal modo, all'evidente discriminazione attuata nei confronti dei primi. Gli Oicr residenti in Italia (diversi da quelli immobiliari e da quelli con sede in Lussemburgo), infatti, sono esenti dalle imposte sui redditi nel caso in cui il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale.
In merito a tale trattamento discriminatorio vi è consolidata giurisprudenza comunitaria in ragione della quale l'applicazione di trattamenti impositivi più onerosi per fondi europei residenti in uno Stato diverso da quello della fonte del reddito costituisce una lesione del principio di libera circolazione dei capitali, così come disciplinato dall'art. 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (“Tfue”) (si vedano a tal proposito le Cause C-480/16, Fidelity Funds e C-156/17, Ka Deka).
Sebbene la novella legislativa in commento sia apprezzabile, restano aperte almeno due problematiche: la prima inerente l'eventuale discriminazione dei fondi residenti in Paesi terzi e la seconda relativa agli utili distribuiti prima dell'entrata in vigore della legge di Bilancio 2021 a fondi che oggi possono beneficiare dell'esenzione da ritenuta alla fonte.
Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale
Una misura di particolare interesse per le imprese è quella che introduce la possibilità per il soggetto risultante dalle operazioni di fusione, scissione e conferimento deliberate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, di trasformare in credito di imposta le attività per imposte anticipate, anche se non iscritte in bilancio, inerenti le perdite fiscali e le eccedenze Ace maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia dell'operazione.
La disposizione in esame prevede che il soggetto risultante dall'operazione possa beneficiare dell'incentivo fiscale per una sola volta, a prescindere dalle operazioni poste in essere nel periodo temporale considerato dalla norma.
Per finalità antielusive è previsto che il beneficio possa riguardare solo l'importo delle perdite e delle eccedenze Ace trasferibili in caso di fusione ai sensi dell'articolo 172, comma 7, del Tuir (limiti che quindi dovranno essere verificati anche in caso di conferimento di azienda).
Affinché si possa usufruire del beneficio, è necessario che gli enti interessati siano operativi da almeno due anni e che, alla data di effettuazione dell'operazione e nei due anni precedenti, non abbiano fatto parte del medesimo gruppo societario, né siano stati legati da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllati, anche indirettamente, dallo stesso soggetto (a meno che il rapporto di controllo diretto ex art. 2359, co.1 c.c. non sia stato acquisito con operazioni diverse da quelle sopracitate poste in essere tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021). In ogni caso, sono escluse le società per le quali sia stato accertato lo stato o il rischio di dissesto ovvero lo stato di insolvenza.
È previsto, inoltre, un importo complessivo massimo per la trasformazione di perdite ed eccedenze Ace in crediti d'imposta pari al 2% delle attività dei soggetti che partecipano all'operazione: (i) in caso di fusioni o scissioni si considerano le attività patrimoniali risultanti dal progetto di fusione o scissione, escludendo il soggetto che presenta le attività di importo maggiore; (ii) in caso di conferimento il limite imposto è riferito alle attività che vengono conferite.
La trasformazione in credito di imposta avviene in due tempi: per un quarto alla data in cui ha efficacia giuridica l'operazione e per i restanti tre quarti a partire dal primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso a tale data.
Tale trasformazione, però, non è gratuita in quanto viene richiesto il pagamento di una commissione pari al 25%, seppure deducibile per cassa da IRES e IRAP, divisa in due differenti momenti: (i) il 40% entro 30 giorni dalla data di efficacia giuridica dell'operazione e (ii) il residuo 60% entro i primi 30 giorni del periodo di imposta successivo.
Modifica alla disciplina degli accordi preventivi per le imprese che svolgono attività internazionale
Un'ulteriore novità per le imprese introdotta dalla legge di Bilancio 2021 riguarda le modifiche apportate all'art. 31-ter del DPR n. 600/1973, disciplinante gli accordi preventivi per le imprese che svolgono attività internazionali (“APA”).
La bozza della manovra finanziaria introduce delle modifiche alla disciplina già in vigore volte a garantire una maggiore certezza per l'impresa che si avvale di tale accordo e una compartecipazione alle spese della procedura relativa ad accordi bilaterali/multilaterali da parte del contribuente che sarà tenuto al versamento di una commissione proporzionale al fatturato complessivo del gruppo cui appartiene. Tali commissioni sono ridotte del 50% qualora sia richiesto semplicemente il rinnovo di un accordo già in essere.
In primo luogo, è prevista la possibilità di estendere retroattivamente l'efficacia degli accordi preventivi unilaterali e bilaterali/multilaterali ai periodi d'imposta per i quali non sia ancora decorso il termine di decadenza dall'accertamento di cui all'art. 43 del DPR n. 600/1973 (cd. Rollback dell'Apa). In tal caso il contribuente potrà rettificare, ove necessario, il comportamento precedentemente adottato mediante ravvedimento operoso o presentazione di una dichiarazione integrativa, in entrambi i casi senza applicare le relative sanzioni.
Affinché l'accordo possa avere efficacia retroattiva, la norma prevede il soddisfacimento di una serie di condizioni: (i) che i presupposti per la conclusione dell'accordo sussistano anche nelle annualità precedenti e (ii) che il contribuente non sia soggetto ad attività di accertamento o di verifica nelle annualità considerate. In caso di accordi bilaterali o multilaterali, inoltre, sarà necessario che (iii) l'istante ne abbia fatto espressamente richiesta e (iv) le autorità competenti di Stati esteri acconsentano ad estendere l'accordo ad annualità precedenti.
La legge di Bilancio 2021 segna una svolta rilevante in materia di tassazione di fondi non residenti.
L'art. 110, infatti, modifica l'art. 27, co.3 del Dpr n. 600/1973 disponendo che non debba più essere applicata la ritenuta di cui al primo periodo del suddetto articolo sugli utili corrisposti (dopo l'entrata in vigore della finanziaria stessa) ad organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/Ce (cd. Direttiva Ucits) e a Oicr, non conformi alla medesima direttiva, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE (cd. Direttiva Aifmd), istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.
L'art. 110 della legge di bilancio, inoltre, prevede che non concorrano a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze sulle partecipazioni qualificate di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 67 del Tuir, realizzate (dopo l'entrata in vigore della legge di Bilancio 2021) dagli Oicresteri aventi i requisiti sopra descritti.
Con tale disposizione il legislatore mira ad equiparare il trattamento impositivo applicato ai fondi di investimento europei a quello applicato ai fondi di investimento residenti nel territorio nazionale rimediando, in tal modo, all'evidente discriminazione attuata nei confronti dei primi. Gli Oicr residenti in Italia (diversi da quelli immobiliari e da quelli con sede in Lussemburgo), infatti, sono esenti dalle imposte sui redditi nel caso in cui il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale.
In merito a tale trattamento discriminatorio vi è consolidata giurisprudenza comunitaria in ragione della quale l'applicazione di trattamenti impositivi più onerosi per fondi europei residenti in uno Stato diverso da quello della fonte del reddito costituisce una lesione del principio di libera circolazione dei capitali, così come disciplinato dall'art. 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (“Tfue”) (si vedano a tal proposito le Cause C-480/16, Fidelity Funds e C-156/17, Ka Deka).
Sebbene la novella legislativa in commento sia apprezzabile, restano aperte almeno due problematiche: la prima inerente l'eventuale discriminazione dei fondi residenti in Paesi terzi e la seconda relativa agli utili distribuiti prima dell'entrata in vigore della legge di Bilancio 2021 a fondi che oggi possono beneficiare dell'esenzione da ritenuta alla fonte.
Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale
Una misura di particolare interesse per le imprese è quella che introduce la possibilità per il soggetto risultante dalle operazioni di fusione, scissione e conferimento deliberate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, di trasformare in credito di imposta le attività per imposte anticipate, anche se non iscritte in bilancio, inerenti le perdite fiscali e le eccedenze Ace maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia dell'operazione.
La disposizione in esame prevede che il soggetto risultante dall'operazione possa beneficiare dell'incentivo fiscale per una sola volta, a prescindere dalle operazioni poste in essere nel periodo temporale considerato dalla norma.
Per finalità antielusive è previsto che il beneficio possa riguardare solo l'importo delle perdite e delle eccedenze Ace trasferibili in caso di fusione ai sensi dell'articolo 172, comma 7, del Tuir (limiti che quindi dovranno essere verificati anche in caso di conferimento di azienda).
Affinché si possa usufruire del beneficio, è necessario che gli enti interessati siano operativi da almeno due anni e che, alla data di effettuazione dell'operazione e nei due anni precedenti, non abbiano fatto parte del medesimo gruppo societario, né siano stati legati da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllati, anche indirettamente, dallo stesso soggetto (a meno che il rapporto di controllo diretto ex art. 2359, co.1 c.c. non sia stato acquisito con operazioni diverse da quelle sopracitate poste in essere tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021). In ogni caso, sono escluse le società per le quali sia stato accertato lo stato o il rischio di dissesto ovvero lo stato di insolvenza.
È previsto, inoltre, un importo complessivo massimo per la trasformazione di perdite ed eccedenze Ace in crediti d'imposta pari al 2% delle attività dei soggetti che partecipano all'operazione: (i) in caso di fusioni o scissioni si considerano le attività patrimoniali risultanti dal progetto di fusione o scissione, escludendo il soggetto che presenta le attività di importo maggiore; (ii) in caso di conferimento il limite imposto è riferito alle attività che vengono conferite.
La trasformazione in credito di imposta avviene in due tempi: per un quarto alla data in cui ha efficacia giuridica l'operazione e per i restanti tre quarti a partire dal primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso a tale data.
Tale trasformazione, però, non è gratuita in quanto viene richiesto il pagamento di una commissione pari al 25%, seppure deducibile per cassa da IRES e IRAP, divisa in due differenti momenti: (i) il 40% entro 30 giorni dalla data di efficacia giuridica dell'operazione e (ii) il residuo 60% entro i primi 30 giorni del periodo di imposta successivo.
Modifica alla disciplina degli accordi preventivi per le imprese che svolgono attività internazionale
Un'ulteriore novità per le imprese introdotta dalla legge di Bilancio 2021 riguarda le modifiche apportate all'art. 31-ter del DPR n. 600/1973, disciplinante gli accordi preventivi per le imprese che svolgono attività internazionali (“APA”).
La bozza della manovra finanziaria introduce delle modifiche alla disciplina già in vigore volte a garantire una maggiore certezza per l'impresa che si avvale di tale accordo e una compartecipazione alle spese della procedura relativa ad accordi bilaterali/multilaterali da parte del contribuente che sarà tenuto al versamento di una commissione proporzionale al fatturato complessivo del gruppo cui appartiene. Tali commissioni sono ridotte del 50% qualora sia richiesto semplicemente il rinnovo di un accordo già in essere.
In primo luogo, è prevista la possibilità di estendere retroattivamente l'efficacia degli accordi preventivi unilaterali e bilaterali/multilaterali ai periodi d'imposta per i quali non sia ancora decorso il termine di decadenza dall'accertamento di cui all'art. 43 del DPR n. 600/1973 (cd. Rollback dell'Apa). In tal caso il contribuente potrà rettificare, ove necessario, il comportamento precedentemente adottato mediante ravvedimento operoso o presentazione di una dichiarazione integrativa, in entrambi i casi senza applicare le relative sanzioni.
Affinché l'accordo possa avere efficacia retroattiva, la norma prevede il soddisfacimento di una serie di condizioni: (i) che i presupposti per la conclusione dell'accordo sussistano anche nelle annualità precedenti e (ii) che il contribuente non sia soggetto ad attività di accertamento o di verifica nelle annualità considerate. In caso di accordi bilaterali o multilaterali, inoltre, sarà necessario che (iii) l'istante ne abbia fatto espressamente richiesta e (iv) le autorità competenti di Stati esteri acconsentano ad estendere l'accordo ad annualità precedenti.