Le polizze assicurative per la pianificazione successoria

Quando si parla di
passaggio generazionale
e, più in dettaglio, di
pianificazione successoria,
non è possibile evitare il
riferimento alle polizze
assicurative. I contratti
di assicurazione, infatti,
a certe condizioni, riescono a rispondere
non solo a esigenze di tutela della vita
umana, rispetto a eventi futuri, incerti e
potenzialmente dannosi, ma anche di
protezione del patrimonio.
I contratti
di assicurazione, infatti,
a certe condizioni, riescono a rispondere
non solo a esigenze di tutela della vita
umana, rispetto a eventi futuri, incerti e
potenzialmente dannosi, ma anche di
protezione del patrimonio.
We Wealth ha intervistato l'Avvocato Alfano, dello Studio legale Maisto, per farle il punto.
Avvocato Alfano, in che modo e a quali condizioni le polizze assicurative possono assurgere a efficace e sicuro veicolo di trasmissione del patrimonio?
Nell’ambito della pianificazione patrimoniale l’utilizzo delle polizze vita consente di prevedere un sostegno economico, a fronte della morte dell’assicurato o della sua sopravvivenza a una certa data. L’indennizzo spetta al beneficiario non per diritto di successione, bensì per effetto del contratto di assicurazione e, dunque, per suo diritto proprio. Tali caratteristiche consentono in termini generali un’efficace trasmissione del patrimonio, non applicandosi le norme civilistiche per la redazione, l’interpretazione e la contestazione delle disposizioni testamentarie con riferimento all’indennizzo pagato dalla compagnia assicurativa.
Ci sono, e se sì quali, vantaggi fiscali legati agli strumenti assicurativi?
La stipulazione di una polizza vita comporta essenzialmente tre diversi vantaggi fiscali: la detraibilità dei premi pagati (19%), l’irrilevanza fiscale ai fini Irpef dell’indennizzo e la non applicazione dell’imposta di successione. Nelle polizze vita, la causa del contratto non è quella di investimento del capitale, ma di copertura dal rischio demografico. Pertanto, l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore a favore del beneficiario, assumendone la natura risarcitoria, risulta esente dal punto di vista fiscale. Ciò è vero sempreché la polizza non abbia una natura “mista”. In tal caso, infatti, la prestazione corrisposta dall’impresa assicurativa costituisce remunerazione del capitale investito. Per quanto riguarda l’imposta di successione, la natura civilistica della polizza stipulata riverbera i suoi effetti anche nel campo delle imposte indirette: il fatto che la somma spetti al beneficiario iure proprio e non iure hereditatis esclude in radice l’applicazione dell’imposta di successione.