Le polizze assicurative per la pianificazione successoria

Nicola Dimitri
5.7.2022
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Quando si parla di pianificazione successoria non è possibile evitare il riferimento alle polizze assicurative

Quando si parla di passaggio generazionale e, più in dettaglio, di pianificazione successoria, non è possibile evitare il riferimento alle polizze assicurative. I contratti di assicurazione, infatti, a certe condizioni, riescono a rispondere non solo a esigenze di tutela della vita umana, rispetto a eventi futuri, incerti e potenzialmente dannosi, ma anche di protezione del patrimonio.

I contratti di assicurazione, infatti, a certe condizioni, riescono a rispondere non solo a esigenze di tutela della vita umana, rispetto a eventi futuri, incerti e potenzialmente dannosi, ma anche di protezione del patrimonio.

We Wealth ha intervistato l'Avvocato Alfano, dello Studio legale Maisto, per farle il punto.

Avvocato Alfano, in che modo e a quali condizioni le polizze assicurative possono assurgere a efficace e sicuro veicolo di trasmissione del patrimonio? 

Nell’ambito della pianificazione patrimoniale l’utilizzo delle polizze vita consente di prevedere un sostegno economico, a fronte della morte dell’assicurato o della sua sopravvivenza a una certa data. L’indennizzo spetta al beneficiario non per diritto di successione, bensì per effetto del contratto di assicurazione e, dunque, per suo diritto proprio. Tali caratteristiche consentono in termini generali un’efficace trasmissione del patrimonio, non applicandosi le norme civilistiche per la redazione, l’interpretazione e la contestazione delle disposizioni testamentarie con riferimento all’indennizzo pagato dalla compagnia assicurativa.

Ci sono, e se sì quali, vantaggi fiscali legati agli strumenti assicurativi?

La stipulazione di una polizza vita comporta essenzialmente tre diversi vantaggi fiscali: la detraibilità dei premi pagati (19%), l’irrilevanza fiscale ai fini Irpef dell’indennizzo e la non applicazione dell’imposta di successione. Nelle polizze vita, la causa del contratto non è quella di investimento del capitale, ma di copertura dal rischio demografico. Pertanto, l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore a favore del beneficiario, assumendone la natura risarcitoria, risulta esente dal punto di vista fiscale. Ciò è vero sempreché la polizza non abbia una natura “mista”. In tal caso, infatti, la prestazione corrisposta dall’impresa assicurativa costituisce remunerazione del capitale investito. Per quanto riguarda l’imposta di successione, la natura civilistica della polizza stipulata riverbera i suoi effetti anche nel campo delle imposte indirette: il fatto che la somma spetti al beneficiario iure proprio e non iure hereditatis esclude in radice l’applicazione dell’imposta di successione.

Redattore e coordinatore dell'area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell'ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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