Le indagini fiscali tra Edoardo e la Stasi

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Le indagini fiscali non hanno un termine e non hanno una fine. E, soprattutto, non c'è alcun obbligo di informare il contribuente
Chissà se Eduardo ci avrebbe scritto sopra una commedia, avendolo saputo. Le indagini fiscali non hanno un termine di inizio e non hanno un termine di fine, possono durare per tutto il tempo che il fisco vuole e non è previsto l'obbligo di informare il contribuente del suo inizio e, soprattutto, della sua fine. L'unico limite è quello della prescrizione fiscale che può arrivare
a sette anni in caso di omessa presentazione della dichiarazione, ma è comunque di ben cinque anni anche nel caso in cui la dichiarazione sia stata presentata.

Tutto diverso è quello che accade nelle indagini penali caratterizzate da ben altro livello di garantismo: possono durare al massimo diciotto mesi ed è previsto l'obbligo per il pubblico ministero titolare dell'indagine di informare l'indagato appena possibile. Da quel momento, la fine delle indagini deve obbligatoriamente arrivare entro sei mesi o al massimo un anno.

Avvertendo subito l'indagato. L'esistenza di una indagine fiscale a proprio carico invece la si
scopre solo quando il fisco ha necessità di interloquire con il contribuente per fargli delle domande o per ricercare dei documenti. In questi casi l'Agenzia manda un questionario con le domande che reputa necessarie o, nei casi più gravi, si presenta alla porta del contribuente per la verifica fiscale. Il contribuente così scopre che il fisco ha cominciato, magari da mesi o da anni, ad interessarsi a lui. Prima nessuno gli ha detto nulla. Nessuna legge del resto prevede che il contribuente debba essere avvertito. Ma la cosa peggiore è che dopo aver scoperto, per caso, che il fisco lo ha messo sotto controllo, il contribuente non saprà mai quando se e quando l'indagine sarà finita.

Meglio: lo saprà solo se il fisco avrà deciso di contestargli qualche imposta non pagata. In tal caso arriverà al contribuente un atto ben preciso che si chiama "avviso di accertamento" o "avviso di liquidazione" dal quale si capirà che l'indagine è terminata con la richiesta di pagare altre tasse. Ma se non arriva alcun atto, il contribuente non ha modo di sapere se la sua indagine è ancora aperta e a che punto è. Addirittura potrebbe essere successo che l'indagine sia già stata
archiviata dall'Agenzia e il contribuente non lo sappia mai, perché la legge non prevede che l'Agenzia lo comunichi. Anche se il contribuente si rivolgesse alla Agenzia con una apposita istanza per avere informazioni sull'esito dell'indagine, l'Agenzia non risponderebbe.

Badate bene: la legge non prevede che l'Agenzia comunichi l'archiviazione, ma non lo vieta. L'Agenzia però preferisce optare per il silenzio. Sorprendente vero? A cosa vi fa pensare una legge (suggerita dalla Agenzia) e una prassi applicativa (decisa dalla Agenzia)
fatte così?
A me ricorda certe scene del film "Le vite degli altri" in cui si raccontano le prassi della Stasi, il famigerato Ministero per la Sicurezza dello Stato al tempo della Repubblica Democratica Tedesca. Riguardatelo prima di spedire la dichiarazione dei redditi. Ma che si può fare per "abbattere il muro di Berlino" anche nell'amministrazione fiscale italiana? Non sarebbe un'impresa ciclopica, purché si volesse intraprenderla. Si potrebbe ad esempio prendere a spunto dalle migliori prassi in vigore nelle autorità di vigilanza che da tempo si sono dotate di iter sanzionatori in grado di garantire agli indagati il diritto al contraddittorio e la garanzia sui tempi e le modalità di svolgimento dei procedimenti.

Ad esempio la Consob, l'autorità di vigilanza sulla Borsa ed i mercati dei valori mobiliari, ha approvato già da molti anni uno specifico regolamento sui suoi procedimenti sanzionatori. Questi sono avviati dall'Ufficio sanzioni amministrative. Dalla data in cui l'indagato è stato informato dell'avvio delle indagini, l'ufficio sanzioni ha 180 giorni di tempo (360 giorni per i residenti all'estero) per contestare addebiti ed altri 200 giorni per concludere il procedimento sanzionatorio. In tutto questo tempo gli indagati hanno ovviamente ampia facoltà di produrre documentazione a propria discolpa. La decisione finali sull'irrogazione delle sanzioni non viene presa dall'ufficio che ha svolto le indagini e che formula le sue conclusioni (positive o negative per "l'imputato"), ma direttamente dalla commissione che si riunisce in seduta plenaria. Tutto ciò in omaggio al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

Certamente le vicende fiscali sono diverse da quelle che hanno per oggetto, ad esempio, il collocamento di un'obbligazione o di un'azione, o dallo svolgimento di un servizio finanziario. Tuttavia non dovrebbe essere complesso trovare i necessari adattamenti.
Basta, appunto, volerlo.
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Partner dello studio legale Orrick e responsabile del Tax Group italiano.
Con oltre 25 anni di esperienza nel settore della fiscalità interna ed internazionale, è uno dei più ascoltati specialisti in materia di wealth management: tassazione della famiglia, passaggio generazionale, trust, asset protection, art investment.

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