La Suprema Corte si esprime sulle unit linked

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Le unit linked sono considerati prodotti assicurativi o finanziari? La Cassazione prova a dirimere la controversia
Vi ricordate la commedia scritta da Shakespeare alla fine del 1500 ed ambientata a Messina?

La vicenda, che è stata originata della ordinanza della Cassazione sul tema delle polizze unit linked e soprattutto dai primi titoli apparsi sui giornali, rischia di avere molti punti in comune con la pièce teatrale "Molto rumore per nulla".

Un'attenta lettura del testo integrale della decisione della Suprema Corte, delle sentenze di primo e secondo grado ed un inquadramento storico della normativa applicabile rispetto ai fatti di causa aiutano invece a capirne la reale portata. La questione concerne una polizza unit linked distribuita a dicembre 2006 quando era già in vigore la Legge Risparmio (l. n. 262/2005) e stava per essere approvato il decreto Pinza (28 dicembre 2006, n. 303). Era quindi già cominciato il processo normativo che, per un verso ha preso atto della natura finanziaria delle polizze vita appartenenti al ramo III, come le unit linked e le index linked, ma dall'altro non ha mai disdetto la natura assicurativa di questi prodotti comunque disciplinati a pieno titolo dal Codice delle Assicurazioni Private.

L'affermazione secondo cui, mancando la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza, il prodotto debba essere considerato un vero e proprio investimento finanziario non è svolta in proprio dalla Cassazione, ma dalla stessa inserita nel richiamo dei motivi del ricorso ed quindi è meramente riproduttiva, peraltro in modo parziale, del dispositivo della Corte d'Appello di Milano.

L'ordinanza della Cassazione non prende posizione su ciò perché non è chiamata a farlo, in quanto il giudizio di merito nei due gradi precedenti ha avuto ad oggetto il rispetto delle regole di condotta e di correttezza del processo distributivo, non la determinazione della natura giuridica della polizza.

Piuttosto sarebbe opportuno prendere atto che la qualificazione di queste polizze è già stata operata prima dal legislatore nazionale e, di recente, dalla direttiva comunitaria sulla distribuzione assicurativa, IDD, che ha inserito nella categoria dei prodotti assicurativi di investimento, oltre alle unit ed alle index linked, anche le polizze vita ramo I, salvo quelle che in cui le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità. L'argomento secondo cui una polizza che non garantisce
almeno parzialmente la restituzione del capitale non è una polizza, ma un prodotto finanziario, pur sostenuto dalla Corte d'Appello di Milano, non è di vero valore nell'ottica del processo di riqualificazione della polizza. In ogni caso adesso è comunque spazzato via dalla nuova definizione normativa secondo cui anche le polizze vita di ramo I, che offrono la garanzia di restituzione dei premi versati, sono per legge prodotti assicurativi di investimento e per essi deve essere predisposto il KIID.

Altri sono gli argomenti che rilevano quando si debba giudicare se un prodotto perda la sua natura di contratto assicurativo: l'assenza di un rischio demografico, il potere del cliente di agire direttamente sulla gestione degli asset presenti nella polizza, il pagamento del premio mediante conferimenti in natura.

Ma non sono temi affrontati nel giudizio. La Suprema Corte, nell'ordinanza in oggetto non tocca per gli stessi motivi, neppure incidentalmente, i temi correlati della valenza della polizza a fini successori né, tantomeno, quelli riconnessi alla impignorabilità ed insequestrabilità delle somme conferite nel premio assicurativo e quindi della tenuta della polizza ai sensi dell'art. 1923 c.c.

La speranza dunque è che il dibattito venga ricondotto su canoni interpretativi più rigorosi nella consapevolezza che le regole prevalenti provengono dalla disciplina comunitaria e nell'auspicio che le valutazioni di meritevolezza del trattamento giuridico delle polizze vita trovino fondamento nella riconsiderazione dell'attuale funzione economico-sociale delle polizze vita.

 

A cura di Luca Zitiello

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