La fondazione di famiglia del Liechtenstein

MariaPaola Serra
Maria Paola Serra
31.3.2020
Tempo di lettura: 3'
Uno strumento di pianificazione patrimoniale internazionale particolarmente interessante per gli Hnwi dei paesi di civil law è la Familienstiftung del Liechtenstein, la fondazione di famiglia che accomuna caratteristiche tipiche delle persone giuridiche di tradizione romanistica e peculiarità dei trust di common law
La fondazione di famiglia del Liechtenstein (familienstiftung), disciplinata dagli artt. 552 ss. del Personen-und Gesellschaftsrecht (Pgr), è uno strumento di pianificazione patrimoniale internazionale di particolare interesse per gli Hnwi radicati nei Paesi di civil law perché, per essere un ibrido tra la società come intesa in tali ordinamenti e il trust di common law, si presenta quale istituto di più immediata comprensione.
Dalle entità societarie, infatti, la fondazione di famiglia del Liechtenstein mutua la possibilità di assumere ex se diritti e obbligazioni e la schematicità dell'istituto; mentre è accomunata ai trust per alcuni elementi tipici degli stessi, per esempio la presenza di un “fondatore” (sebbene dotato di poteri maggiori rispetto al disponente di un trust, purché siano al primo attribuiti nello statuto di fondazione) e di “beneficiari” (che non godono, però, dell'ampia tutela accordata dall'equity inglese ai beneficiari di un trust).
Si tratta, in particolare, di un patrimonio destinato costituito con capitale minimo di 30mila franchi svizzeri, dotato di personalità giuridica indipendente e separato dagli asset del fondatore, finalizzato al soddisfacimento dei bisogni di una famiglia. Per tutta la durata della fondazione, sia il fondatore sia i terzi possono conferire ulteriori beni, che andranno a costituire il patrimonio della stessa.

A condizione che non eserciti attività commerciale, la fondazione di famiglia del Liechtenstein non è soggetta a registrazione, né devono essere depositati presso l'apposito registro gli statuti e gli altri documenti di fondazione, ciò che assicura un notevole livello di confidenzialità. Viene richiesto soltanto il deposito di una “notifica di formazione”, la quale tuttavia non contiene né l'identità del fondatore o dei beneficiari o del guardiano né l'indicazione degli asset segregati nella fondazione e comunque non è liberamente accessibile da terzi. La consultazione di tale documento minimale, infatti, è consentita unicamente al consiglio di fondazione, alle autorità pubbliche e ai soggetti in grado di dimostrare un interesse giuridicamente riconosciuto all'ottenimento di tali informazioni (es., creditori della fondazione, beneficiari con un diritto esigibile, etc). Nessun accesso al pubblico è quindi consentito alle “bylaws”, documenti di natura privata aventi carattere operativo, che possono stabilire, tra l'altro, le regole di funzionamento degli organi della fondazione e quelle di distribuzione ai beneficiari.

La familienstiftung si caratterizza, tra l'altro, per la propria responsabilità patrimoniale limitata (sicché soltanto il patrimonio della fondazione risponde per i debiti della medesima, con la conseguenza che i creditori della fondazione non possono aggredire i beni del fondatore né quelli dei beneficiari o dei membri del consiglio di fondazione) e per il cd. “enforcement privilege”, ovverosia l'inammissibilità di azioni esecutive da parte dei creditori dei beneficiari su quanto ricevuto da questi ultimi a titolo gratuito dalla fondazione, purché ciò sia espressamente stabilito dal fondatore nello statuto.

Ulteriori peculiarità sono poi il riconoscimento del fondatore quale primo beneficiario ove nessun beneficiario sia stato nominato e la possibilità del fondatore di revocare la fondazione stessa purché egli si sia riservato tale diritto nello statuto.

L'organo gestorio della familienstiftung è il consiglio di fondazione che, nominato dal fondatore al momento della costituzione, deve annoverare tra i suoi membri almeno un cittadino del Liechtenstein ivi residente. L'operato del consiglio di fondazione può peraltro essere monitorato da un guardiano – anch'egli nominato dal fondatore – chiamato a verificare la conformità della gestione degli asset ai desiderata del fondatore, come cristallizzati negli atti di fondazione.

 
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Maria Paola Serra è managing counsel dello studio legale e tributario Dentons, nella sede di Milano. Segue high net worth individuals italiani e stranieri in progetti di allocazione, segregazione e riassetto patrimoniale e nella relativa implementazione; presta assistenza legale in materia di pianificazione successoria domestica e internazionale e si occupa di passaggi generazionali all’interno di imprese di famiglia.

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