La disciplina in caso di morte di un cittadino italiano all'estero

Laura Magna
Laura Magna
10.1.2022
Tempo di lettura: 5'
La morte accidentale in uno stato estero di un cittadino italiano non implica che la successione sia regolata dalle leggi di quello Stato. Prevale il luogo dove il defunto aveva la propria “residenza abituale” – o quella del paese di cittadinanza, se indicato in testamento. Ecco tutto quello che c'è da sapere secondo l'avvocato Maria Grazia Di Nella, esperta di diritto di famiglia e titolare dello Studio Legale Di Nella

 
Tecnicamente si chiama successione transfrontaliera ed è lo sventurato caso in cui l'acquisizione di un'eredità è complicata dalla morte fuori dai confini nazionali, del possessore del patrimonio. Ne abbiamo parlato con l'avvocato Maria Grazia Di Nella, esperta di diritto di famiglia e titolare dello Studio Legale Di Nella.

Il Regolamento Ue 650/2012 regola la materia


Intanto, bisogna rilevare che la successione internazionale è regolata oggi dal Regolamento (Ue) n. 650/2012 entrato in vigore il 5 luglio 2012 che si applica alle persone decedute dopo il 17 agosto 2015. Le norme che contiene godono di applicazione universale, attuandosi anche quando la lex successionis non è la legge di uno Stato membro dell'Unione e prevalgono sulle norme nazionali (con eccezione di Irlanda e Danimarca). Il Regolamento prevede nello specifico quale sia legge applicabile, quale il Giudice competente a decidere; il riconoscimento, l'esecutività ed esecuzione delle sentenze e il Certificato successorio europeo, utilizzabile dagli eredi per esercitare i loro diritti in un altro paese dell'Ue.

Ma andiamo con ordine. Cosa devono fare gli eredi che si trovino in questa circostanza? “Alla morte di un cittadino italiano all'estero gli eredi, una volta trascritto il decesso nei Registri di Stato Civile dell'ultimo comune di residenza (o di iscrizione Aire), dovranno verificare l'esistenza o meno di un testamento e, in caso di positivo, verificare se tra le disposizioni redatte, il disponente abbia o meno scelto la legge applicabile alla propria successione”, dice Di Nella.

La legge applicabile alla successione è molto importante perché disciplina la devoluzione dell'eredità in mancanza di testamento (successione legittima), i diritti dei legittimari in presenza di un testamento (successione necessaria), la validità dei patti successori, e molti altri aspetti, che risultano spesso regolati in modo differente nelle legislazioni dei diversi Stati, incidendo dunque profondamente sull'attribuzione dell'eredità.

Si può applicare la legge dello Stato di residenza


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del Regolamento il disponente può scegliere di applicare alla propria successione la legge dello Stato di cittadinanza.

Pertanto, qualora gli eredi trovassero un testamento e al loro interno il de cuius avesse operato la scelta del diritto italiano, quale legge del proprio stato di cittadinanza, “la scheda testamentaria benché reperita all'estero, andrà presentata a un Notaio italiano che ne curerà la pubblicazione. Pubblicato il testamento, indipendentemente dal luogo in cui si trovassero i beni del patrimonio caduto in successione, tutta la successione sarà regolata dalla normativa italiana”, specifica l'avvocato.

Se questa indicazione non esiste sarà invece necessario innanzitutto individuare la residenza abituale del de cuius. È ancora il regolamento a definire cosa sia e come si stabilisca la residenza abituale.

Il criterio della residenza abituale


“Va rilevato – dice Di Nella – che si tratta di un criterio di fatto svincolato dalle nozioni di residenza o domicilio che secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea, è costituita dal «luogo in cui l'interessato ha fissato, con voluto carattere di stabilità, il centro permanente o abituale dei propri interessi, fermo restando che, ai fini della determinazione del luogo di residenza abituale, occorre tener conto di tutti gli elementi di fatto che contribuiscono alla sua costituzione»”.

In generale, il carattere dell'abitualità della residenza dipende dalla sussistenza di due elementi, uno oggettivo e l'altro soggettivo: l'elemento oggettivo sarà costituito dalla durata temporale della permanenza di una persona nel territorio dello Stato, dalla natura e dalle caratteristiche di tale soggiorno, dalla presenza o meno della famiglia e della rete amicale; mentre l'elemento soggettivo porrà l'attenzione ai motivi della permanenza in un determinato Stato e all'esistenza o meno di un'intenzione del de cuius a fissare in tale paese estero con il carattere della stabilità, il centro principale dei propri interessi di vita e di affari attraverso la verifica di una serie di dati concreti.

“Per esempio, è oggettivo che un soggiorno per lavoro durante la settimana lavorativa con rientri sistematici in Italia nei fine settimana ove il de cuius aveva la propria famiglia non integri una residenza abituale. Un elemento soggettivo che dia la prova della volontà seria ed effettiva di un soggetto di risiedere stabilmente in un dato luogo, può essere invece l'apertura di un conto corrente bancario, o l'accensione di finanziamenti bancari di medio o lungo termine, o la richiesta di un permesso di soggiorno”. Insomma a fare la differenza sono il profilo sociale e familiare.

Cosa devono fare gli eredi


Una volta stabilita quale sia la legge prevalente, in base alla residenza abituale in un Paese estero e in mancanza di un testamento in cui sia indicata la legge italiana, gli eredi dovranno rivolgersi a un legale del Paese di riferimento che disciplini la validità del testamento; i beneficiari e le rispettive quote; la capacità di succedere; i poteri degli eredi e degli esecutori testamentari; la responsabilità per i debiti ereditari; la divisione dell'eredità”.

Una volta localizzato il patrimonio e la residenza abituale, gli eredi dovranno chiedere il Certificato successorio europeo. “Un documento, pensato con lo scopo di facilitare le pratiche relative alle successioni internazionali ed istituito dal Regolamento, rilasciato dall'Autorità Nazionale che si occupa della successione, agli eredi che hanno necessità di far valere dei diritti successori in altri Paese dell'Ue: una volta emesso, il certificato è efficace in tutti i Paesi dell'Ue senza che sia necessario alcun procedimento speciale. E attesta la qualità di erede o legatario, esecutore testamentario o amministratore dell'eredità, consentendo quindi di far valere tale qualità e i relativi poteri con la sua semplice esibizione”.

La morte accidentale all'estero non rileva


Dunque è chiaro che la morte “accidentale” all'estero di un cittadino italiano non rileva ai fini dell'applicazione della legge straniera e così quella di un cittadino italiano che all'estero si trovi per motivi di lavoro, malattia o comunque senza caratteristiche di permanenza definitiva. Ma per tutelarsi ulteriormente e facilitare la vita agli erede, “un altro strumento che può essere utilizzato dal cittadino italiano che intende trasferirsi all'estero è quello di istituire un trust inter vivos in funzione successoria ovvero un trust istituito a mezzo di testamento. Il trust dovrà rispettare il principio inderogabile di intangibilità della quota di legittima, quindi non potrà mai essere lo strumento impiegato per ledere i diritti degli eredi legittimari, vale a dire del coniuge, dei figli e degli ascendenti. Ma potrà dettare le regole a cui il trustee, ovvero il beneficiario, dovrà attenersi nell'amministrazione dei beni e la dotazione di questi avverrà al momento della morte del disponente stesso, mediante disposizione testamentaria. In tale configurazione il disponente rimarrà nella titolarità dei beni fino al momento dell'apertura della successione”.

Se istituito tramite testamento, “rispetto ad un trust inter vivos, garantisce una maggiore flessibilità in merito ad eventuali modifiche o revoche dell'atto istitutivo. L'atto istitutivo, infatti, poiché contenuto in una disposizione mortis causa produrrà i suoi effetti solo al momento della morte del de cuius e sarà soggetto alle medesime regole che disciplinano la modifica e la revoca delle disposizioni testamentarie”.

Quando i capitali possono restare bloccati


Ma esistono situazioni nelle quali i capitali possono rimanere bloccati all'estero? “Non esistono paesi nei quali i cespiti possono rimanere bloccati – risponde Di Nella – ma esistono ordinamenti che rendono particolarmente difficile e lunga l'operazione di recupero dei patrimoni e questo accade per tutti quei Paesi per i quali l'Italia non ha sottoscritto accordi di reciprocità e soprattutto nei confronti dei Paesi di diritto mussulmani”.

Teniamo conto che l'eventuale testamento redatto da un musulmano con cui venga effettuata la scelta della legge italiana che regoli la successione non verrà riconosciuto nel paese di origine, salvo rarissime eccezioni. Nel Corano, infatti, prevale la logica della successione legittima ed è previsto che il maschio riceva il doppio rispetto alle donne e in caso di figlio minore, la madre non può essere nominata tutrice per accettare l'eredità paterna ma deve essere nominato un tutore maschio.

“Ne deriva che qualora un italiano voglia trasferirsi in un paese arabo, il consiglio è quello di redigere due testamenti: uno europeo secondo la normativa del paese di cittadinanza per i beni situati nel  territorio europeo/italiano e uno secondo la legge coranica relativo a beni presenti nel territorio arabo ove il disponente intende trasferirsi”, conclude l'avvocato.
Giornalista professionista dal 2002, una laurea in Scienze della Comunicazione con una tesi sull'intelligenza artificiale e un master della Luiss in Giornalismo e Comunicazione di Impresa. Scrivo di macroeconomia, mercato italiano e globale, investimenti e risparmio gestito, storie di aziende. Ho lavorato per Il Mattino di Napoli; RaiNews24 e la Reuters a Roma; poi Borsa&Finanza, il Mondo e Plus24 a Milano. Oggi mi occupo del coordinamento del Magazine We Wealth (e di quello di tre figli tra infanzia e adolescenza). Collaboro anche con MF Milano Finanza.

Cosa vorresti fare?