La disciplina fiscale del trust: luci e ombre sulla circolare
Trust incentivati dall’ultima circolare dell’Agenzia delle entrate? La risposta è affermativa per i più. Ma non ci sono solo luci nella circolare n. 34/E/2022 sulla disciplina fiscale dei trust (la circolare) che l’Agenzia delle entrate ha pubblicato lo scorso ottobre.
Non manca, infatti, qualche punto dubbio in merito a questo provvedimento, arrivato a 12 anni di distanza dal precedente e dopo una bozza su cui si è aperta una pubblica consultazione (tenuta in gestazione per più di un anno) per raccogliere le osservazioni dei professionisti del settore, come i soci di Step Italy, l’associazione che riunisce gli esperti del settore trust, patrimoni e successioni.
Step Italy, a seguito della pubblicazione della circolare, ha organizzato un primo momento di confronto sui diversi piani di analisi della circolare. Più in dettaglio è stata organizzata una tavola rotonda moderata dal Marco Cerrato (Maisto e Associati) e preceduta da una breve introduzione dei membri del direttivo dell’associazione: per i profili civilistici, Giovanni Cristofaro (Chiomenti); per le imposte dirette, Antonio Longo (Dla Piper); per le imposte indirette, Stefano Loconte (Loconte&Partners); per il monitoraggio fiscale, Paola Bergamin (Belluzzo Int. Partners) e per le imposte su immobili e attività all’estero (Ivie e Ivafe), Fabrizio Vedana (Across).
Aspetti civilistici e imposizione indiretta: il concetto di “arricchimento” dei beneficiari
La prima considerazione dal punto di vista civilistico ha riguardato il ruolo primario che la circolare ha attribuito all’ “arricchimento” dei beneficiari di un trust. L’arricchimento è alla base della nuova struttura dell’imposizione fiscale dei trust: il momento impositivo – in precedenza coincidente con la dotazione del trust – è stato spostato in avanti e oggi, generalmente, coincide con la distribuzione del capitale e del reddito del trust ai beneficiari; l’impostazione è corretta da un punto di vista giuridico e consente una maggiore flessibilità in sede di strutturazione del trust e delle categorie beneficiarie, in quanto la variabile fiscale avrà generalmente rilievo soltanto a seguito della effettiva distribuzione del capitale ai beneficiari.
Sotto questo profilo la nuova impostazione adottata dall’Agenzia delle entrate rende il trust in qualche modo assimilabile al testamento, con il quale è possibile completare una pianificazione patrimoniale modulando le attribuzioni e i relativi beneficiari anche a più riprese, senza effetti fiscali immediati.
Durante il confronto tra i soci di Step Italy, è emerso che la nuova interpretazione dell’Agenzia delle entrate, incentrata sulla nozione di arricchimento, probabilmente agevolerà l’istituzione dei trust di garanzia e dei trust liquidatori (che, per definizione e salvo casi particolarissimi, non comportano arricchimento dei beneficiari del trust) e ancor di più dei trust di autotutela (istituiti dai disponenti per segregare alcuni beni del proprio patrimonio e affidare al trustee il compito di impiegarli per i casi di indigenza o di necessità di salute dei disponenti medesimi, senza alcun arricchimento).
Un ulteriore aspetto di novità della circolare è rappresentato dal trattamento fiscale dei trust interposti rispetto ai quali l’Agenzia delle entrate – disconoscendo taluni precedenti di prassi – ha ritenuto applicabile il pagamento dell’imposta di successione al momento del decesso del disponente. Secondo Step Italy, tale novità potrà creare talune criticità, anche pratiche, sulle quali saranno necessari ulteriori confronti con l’Agenzia delle entrate, considerato che – salvo i casi di trust inesistenti anche da un punto di vista civilistico - il trust interposto è un trust esistente, formalmente titolare del fondo in trust, e che (nella maggior parte dei casi) proprio al momento del decesso del disponente il trust termina, per definizione, di essere interposto.
Infine, da un punto di vista civilistico, è stato altresì messo in luce che il provvedimento è focalizzato esclusivamente sui trust e non riporta indicazioni espresse sui vincoli di destinazione e sugli istituti giuridici affini al trust, aspetti questi che avrebbero meritato ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate.

Il trust e le imposte dirette
Per quanto riguarda l’area delle imposte dirette, il principale tema di discussione ha riguardato la distinzione tra reddito e patrimonio e relativa contabilizzazione, con riferimento alle distribuzioni da trust esteri a beneficiari residenti in Italia. Su questi temi Step Italy aveva espresso la raccomandazione, recepita dal provvedimento di prassi, di un sistema di contabilità analitica e della possibilità di utilizzare anche documentazione extracontabile come, ad esempio, i rendiconti finanziari e bancari. E alcuni esperti hanno ricordato che il trustee estero, in questo contesto, deve cercare di attrezzarsi per venire incontro quanto più possibile alle esigenze dei beneficiari residenti in Italia. Non è però mancata l’occasione per sottolineare che nei casi di trust con disponenti, beni e beneficiari italiani, un trustee nazionale possa essere la soluzione più naturale anche per esigenze di compliance.
Il monitoraggio fiscale
La circolare ha fornito chiarimenti in merito ai soggetti obbligati al monitoraggio fiscale in relazione ai trust. In particolare, in relazione agli obblighi gravanti sui beneficiari residenti in Italia di trust esteri (rectius, non residenti) è stato chiarito che l'attribuzione dello status di “titolare effettivo”, non è attribuibile ai soli beneficiari “identificati” ma anche ai beneficiari "facilmente identificabili" (individuati per classi). Inoltre, la circolare, ai fini del monitoraggio fiscale, pone una distinzione tra trust esteri discrezionali e non discrezionali. Infatti, nonostante talune incertezze dovute ad alcune incoerenze semantiche contenute nella circolare, sembrerebbe possibile affermare che mentre i beneficiari di trust non residenti non discrezionali sono tenuti ad adempiere pienamente agli obblighi di monitoraggio fiscale, nel caso di trust non residenti discrezionali i beneficiari dovrebbero adempiere a detti obblighi esclusivamente sulla base delle (eventuali) informazioni loro disponibili fornitegli dal trustee. Durante la tavola rotonda, i soci di Step hanno manifestato una sostanziale soddisfazione in relazione alle aperture fornite dall’Agenzia delle entrate, non mancando però di sottolineare che, attesa la delicatezza della materia, sarebbe stato preferibile avere maggiori indicazioni pratiche da parte dell’Agenzia delle entrate in merito alle modalità di compilazione del quadro Rw da parte dei beneficiari residenti di trust esteri.
Inoltre, è stato accolto con favore il chiarimento in base al quale trustee, disponenti e guardiani non sono soggetti agli obblighi di monitoraggio a meno che il coinvolgimento degli stessi nelle attività del trust non si traduca nell’effettivo possesso dei beni o dei redditi del trust.
Ivie e Ivafe
La circolare, infine, ricorda che, a decorrere dal periodo di imposta 2020, sono soggetti passivi dell’Ivie e dell’IvafeA, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici (e soggetti equiparati) residenti in Italia. Pertanto, i trust residenti in Italia devono assolvere al pagamento di tali imposte per gli immobili e le attività finanziarie detenute all’estero dal 1° gennaio 2020. Sul punto è stato chiarito che l’Ivie e l’Ivafe non devono essere assolte dai beneficiari di trust opachi in quanto manca il presupposto per l’assolvimento di tali imposte.