Istituto di vigilanza: regole più stringenti per le polizze linked

Silvia Lolli
Silvia Lolli
27.4.2022
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l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ha posto in pubblica consultazione uno schema di regolamento volto a riformare alcuni aspetti della disciplina dei contratti unit e index linked. Approfondiamo gli aspetti principali
L'11 marzo scorso l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (Ivass) ha posto in pubblica consultazione uno schema di regolamento volto a riformare alcuni aspetti della disciplina dei contratti unit e index linked, ossia quei prodotti assicurativi le cui prestazioni sono direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione o di quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio (polizze unit linked) oppure ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento diverso da quelli sopra indicati (polizze index linked).

Una revisione completa del quadro normativo che attualmente regola tali prodotti era attesa da tempo dal mercato, considerando che negli ultimi anni si sono succeduti vari interventi legislativi nel settore assicurativo di matrice europea e nazionale e in particolare la direttiva sulla solvibilità delle imprese di assicurazione c.d. Solvency II, le direttive Ucits, la direttiva in materia di distribuzione assicurativa e le relative norme di attuazione. La consultazione si concluderà il 9 giugno termine entro il quale Ivass potrà raccogliere i commenti del mercato.

In particolare, lo schema di regolamento ha ad oggetto la revisione dei limiti agli investimenti finanziari e degli indici al cui andamento sono collegate le prestazioni di polizze unit e index linked, il contenuto della copertura del rischio demografico, alcune modifiche al contenuto del regolamento dei fondi interni assicurativi, nonché in materia di costi di gestione degli attivi finanziari affinché il prodotto assicurativo mantenga un adeguato valore per il contraente.

Ma la principale novità introdotta dalla bozza di regolamento è sicuramente l'estensione dei suddetti limiti d'investimento (già previsti per le imprese di assicurazione con sede in Italia) anche alle imprese di assicurazione comunitarie che operano in Italia tramite proprie sedi secondarie o in libertà di prestazione di servizi, affinché tutti i prodotti linked offerti sul mercato italiano rispettino le medesime regole d'investimento a prescindere dal soggetto emittente.

Se l'intervento regolamentare ha il chiaro intento di ridurre le differenze tra prodotti d'investimento assicurativi italiani e stranieri in un'ottica di protezione del contraente, dall'altro – ove confermato – sembrerebbe porsi in contrasto con alcuni principi generali del diritto comunitario in materia assicurativa (il c.d. principio della vigilanza prudenziale secondo le regole dello stato d'origine dell'emittente) e avrebbe probabilmente l'effetto di livellare l'offerta commerciale comprimendo la concorrenza tra gli operatori ovvero di escludere alcuni prodotti emessi da assicuratori comunitari dal mercato domestico.

Inoltre, unitamente all'avvio della consultazione pubblica sullo schema di regolamento in materia di prodotti linked, Ivass ha altresì pubblicato un documento di discussione recante considerazioni per futuri interventi regolamentari in materia di prodotti vita, con il quale invita il mercato, anche sulla base delle esperienze europee, a fornire il proprio contributo su una serie di temi di particolare rilevanza e complessità per l'ammodernamento e lo sviluppo dei prodotti vita di investimento, concernenti, in particolare, possibili modifiche alla regolamentazione vigente in materia di gestioni separate nonché il contenuto e la determinazione della copertura del c.d. rischio demografico nei prodotti unit e index linked.

I limiti agli investimenti nei prodotti linked


Con particolare riferimento alle regole prudenziali e di solvibilità che le imprese di assicurazione sono tenute a rispettare, la direttiva c.d. Solvency II ha introdotto un generale principio di libertà per le imprese in merito all'investimento delle proprie riserve tecniche, pur nel rispetto del principio della persona prudente. Con il recente intervento, l'Ivass conferma il proprio potere di limitare con regolamento le tipologie di attivi sottostanti o i valori di riferimento dei prodotti linked nel caso in cui il rischio di investimento sia sopportato dall'assicurato che sia una persona fisica, con il fine ultimo di non consentire il collocamento di prodotti più rischiosi rispetto all'adesione a un organismo di investimento in valori mobiliari (Oicvm) destinato a clienti non professionali (cd. retail).
Per quanto riguarda gli attivi in cui possono essere investiti i fondi interni delle imprese di assicurazione ai quali sono connesse le prestazioni dei contratti unit linked, le disposizioni dettate dallo schema di regolamento mettono in luce l'importanza della valutazione della liquidità di tali strumenti finanziari in considerazione di una serie di parametri individuati (volumi, frequenza ed entità degli scambi, oggettività dei prezzi ed effettiva realizzabilità sul mercato, andamento dei prezzi di acquisto e vendita e relativa comparabilità, diffusione dei prezzi attraverso fonti informative affidabili e riscontrabili).

Gli interventi regolamentari attinenti ai contratti assicurativi direttamente collegati a Oicvm sono volti a garantire la parità di condizioni con i prodotti del settore finanziario, prevedendosi un espresso rinvio al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio della Banca d'Italia. Particolare attenzione è riservata alle commissioni di gestione, alle condizioni per la loro applicazione e all'impatto di tali costi per il contraente.

Inoltre, sul piano delle polizze index-linked anche se meno diffuse sul mercato, Ivass intende adeguare la categoria degli indici ammissibili agli indici finanziari disciplinati nel Regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio, al fine di garantire la coerenza con tale quadro normativo.

Valutazione del rischio demografico


Lo schema di regolamento si propone – tra gli altri - l'obiettivo di confermare la rilevanza della copertura del rischio demografico, quale componente distintiva dei prodotti assicurativi linked, prevedendo in capo alle imprese assicurative l'obbligo di assumere un effettivo impegno a liquidare prestazioni il cui valore sia dipendente dalla valutazione del rischio demografico. Non si tratta di una novità per il settore, ma viene altresì precisato che le imprese di assicurazione dovranno garantire che il rischio demografico sia coerente con le caratteristiche del prodotto assicurativo offerto e del mercato di riferimento, identificate nell'ambito della procedura di product governace. A tale proposito, in mancanza di regole precise e soglie identificate dalla regolamentazione, è noto che la prassi del mercato ha ritenuto di poter determinare in modo discrezionale la suddetta garanzia, anche prevedendo quale copertura del rischio assicurato una percentuale molto esigua del controvalore dell'investimento al momento del decesso, a prescindere dall'importo del premio netto versato. Peraltro, il tema della sussistenza del rischio demografico quale elemento qualificativo di una polizza vita a contenuto finanziario è da tempo oggetto di dibattito nell'ambito dei tribunali italiani, che con decisioni spesso contrastanti hanno contribuito a mantenere viva la discussione e una significativa incertezza sul tema.

Inoltre, si consideri altresì che a livello europeo, anche recentemente la Corte di Giustizia Ue (nelle cause riunite C-143/20 A e C-213/20) ha confermato che un contratto è qualificabile come assicurazione sulla vita qualora sussista la correlazione tra premio versato dall'assicurato e prestazione dell'assicuratore al verificarsi dell'evento assicurato oggetto del contratto, a nulla rilevando la valutazione in merito alla sussistenza tanto del rischio finanziario quanto di quello demografico. Di diverso avviso è stata la nostra Corte di Cassazione che, con la nota sentenza n. 6319/2019, ha affermato che l'assunzione del rischio demografico da parte dell'assicuratore è un requisito indefettibile per poter qualificare una polizza unit linked quale contratto di assicurazione sulla vita ma ha poi lasciato alle Corti di merito stabilire come e in che misura dovesse essere previsto.

In relazione alla valutazione del rischio demografico, l'Ivass, pur confermando in linea di principio la necessità che le polizze di ramo III (unit e index linked) debbano prevedere tale copertura da parte dell'assicuratore, si interroga sul contenuto che tale requisito dovrà assumere e identifica le tematiche principali su cui sono in corso approfondimenti da parte dell'Istituto. A tal riguardo, viene espressa l'esigenza che l'impresa assicurativa tenga in considerazione una serie di parametri per l'individuazione del capitale assicurato in caso di decesso, secondo una valutazione che tenga conto del premio versato, dell'età dell'assicurato e della durata del contratto, nonché la necessità di riconoscere, in caso di decesso dell'assicurato, una adeguata maggiorazione del controvalore dell'investimento, prefissata nel contratto. E' interessante notare che l'autorità di vigilanza ha affermato di ritenere per il momento non opportuno fissare soglie quantitative per la determinazione di un capitale assicurato significativo o per l'individuazione di una determinata percentuale di maggiorazione adeguata in occasione del verificarsi dell'evento assicurato, tuttavia Ivass  richiede al mercato di fornire il proprio contributo sulla determinazione dei livelli di percentuale significative del premio netto versato oggetto di “garanzia” e dei livelli di maggiorazione del valore di mercato degli attivi sottostanti i prodotti, al fine di ottenere informazioni utili per modulare il proprio futuro intervento regolamentare in materia.

Occorrerà pertanto attendere l'esito della consultazione e gli ulteriori approfondimenti in corso da parte dell'autorità di vigilanza per capire se e come quest'ultima deciderà di recepire le istanze del mercato.
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Silvia Lolli è counsel di Hogan Lovells nel dipartimento italiano di Istituzioni Finanziarie dello studio ed è membro dell'insurance practice internazionale da oltre quindici anni.
Silvia ha maturato una significativa esperienza nel settore della normativa e della regolamentazione assicurativa e da oltre diciotto anni assiste imprese di assicurazione e riassicurazione ed intermediari assicurativi in merito a questioni di natura regolamentare, contrattuale e societaria attinenti alla loro attività e nei rapporti con contraenti e beneficiari.
Fra i suoi clienti sono comprese le principali imprese di assicurazioni e gli intermediari assicurativi italiani e stranieri.
Silvia presta regolarmente assistenza agli operatori del mercato assicurativo nelle seguenti principali materie: consulenza sulla struttura e sul contenuto della documentazione contrattuale ed informativa per l’offerta di prodotti assicurativi, con particolare riferimento al ramo vita e ai prodotti finanziari assicurativi (unit-linked, multiramo e private bonds); contenzioso delle imprese di assicurazione con particolare riferimento agli obblighi regolamentari collegati all’emissione di prodotti assicurativi a contenuto finanziario; assistenza ad imprese e ad intermediari assicurativi nell’ambito di procedimenti autorizzativi ed ispettivi da parte delle autorità di vigilanza Italiane (IVASS e CONSOB); procedure di notifica e autorizzazione per lo svolgimento dell'attività assicurativa o di intermediazione in Italia; procedure autorizzative necessarie in caso di operazioni di fusione e acquisizione di partecipazioni in imprese assicurative o di trasferimento di portafogli assicurativi; redazione di accordi di distribuzione e prestazione di servizi; procedure di esternalizzazione di attività delle imprese di assicurazione.
Silvia è citata in Chambers & Partners Europe dal 2016 tra i professionisti legali di rilievo nel settore assicurativo in Italia.

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