In cosa consiste l'onere testamentario?

18.5.2021
Tempo di lettura: '
Il testatore può imporre una determinata prestazione ai soggetti che intende beneficiare. L'onere è infatti un peso che viene posto dal testatore a carico dell'erede o del legatario
L'onere è un peso che, nell'ambito della successione testamentaria, viene posto dal testatore a carico dell'erede o del legatario. Esso può consistere in un'erogazione patrimoniale – che può anche essere di valore pari o superiore al lascito – oppure in un comportamento di fare o non fare. Secondo la tesi maggioritaria, l'onere si distingue dal legato, in quanto l'onere non va a beneficio di un soggetto determinato, a differenza del legato.

L'erede o il legatario beneficiari di un lascito c.d. modale (cioè quel lascito sul quale è stato imposto un onere) sono considerati veri e propri soggetti passivi di un'obbligazione, in quanto l'onere è considerato fonte idonea a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 del codice civile. Dal fatto che l'onere costituisca un'obbligazione in senso tecnico discende peraltro che esso deve essere suscettibile di una valutazione economica, al pari di tutte le obbligazioni, come previsto dall'art. 1174 del codice civile. L'onere che non sia suscettibile di tale valutazione, come l'onere di fare regolare visita ad una persona anziana, in realtà rappresenta una semplice raccomandazione (cfr. Trib Palermo 26.5.2017), cui peraltro è possibile dare contenuto patrimoniale tramite l'apposizione di una clausola penale.
L'onere testamentario è connotato dall'ambulatorietà, come risulta dagli artt. 676, comma 2 e 677, comma 2 e 3 del codice civile. Esso infatti può migrare a carico dei soggetti che non sono obbligati da testamento, se i soggetti individuati dal testatore come onerati rifiutano il lascito testamentario. Così, se il beneficiario del lascito lo rifiuta, obbligato all'adempimento dell'onere sarà il soggetto che subentra per effetto della rinunzia, come ad esempio il coerede o collegatario con diritto di accrescimento, ovvero gli eredi legittimi. L'ambulatorietà dell'onere è peraltro uno degli elementi su cui si basa la tesi che l'onere rappresenti un negozio autonomo, come sostenuto dalla dottrina dominante, che come tale può gravare anche sull'erede legittimo (contra Cass. 2007/ 4022 che definisce l'onere testamentario un elemento accidentale e accessorio). Corollario di questa tesi è che il testatore può limitarsi a esaurire il contenuto del suo testamento con l'apposizione di un onere.
Come detto, l'onere può assorbire il valore dell'attribuzione patrimoniale fatta all'erede o legatario destinatario del lascito modale. Per quanto riguarda l'erede, è necessario distinguere: se il medesimo ha accettato puramente e semplicemente, egli sarà responsabile illimitatamente per l'adempimento dell'onere; se invece ha accettato con beneficio di inventario, l'erede sarà responsabile intra vires e cum viribus hereditatis, cioè solo entro il valore dei beni ereditari, rispondendo delle obbligazioni solo con questi beni e non con beni personali. Il legatario destinatario di un'obbligazione modale risponde invece dell'adempimento, secondo le regole generali sul legato, solo nei limiti del valore del legato.
L'onere impossibile o illecito, secondo l'art. 647, comma 3 del codice civile, si considera come non apposto. Se però ha costituito il solo motivo determinante della disposizione, l'onere impossibile o illecito provoca la nullità dell'intera disposizione. Per quanto riguarda l'impossibilità in particolare, quella presa in considerazione dall'art. 647, comma 3 del codice civile è solo l'impossibilità originaria: l'impossibilità sopravvenuta invece determina, in conformità alle regole generali delle obbligazioni, l'estinzione dell'obbligazione dell'onerato e sua conseguente liberazione.
Ai sensi dell'art. 648 del codice civile può agire ogni interessato per l'adempimento: si considerano interessati l'esecutore (ex art. 703 del codice civile) e qualunque soggetto avvantaggiato dall'adempimento dell'onere, anche solo moralmente, quali congiunti del testatore o enti di categoria. Naturalmente il soggetto portatore di un interesse anche solo morale non può chiedere il risarcimento del danno patito per l'inadempimento.
L'inadempimento dell'onere può anche provocare la risoluzione della disposizione testamentaria, ma ciò solo se la risoluzione sia stata espressamente prevista dal testatore, ovvero l'adempimento dell'onere abbia costituito il solo motivo determinante della disposizione. La risoluzione provoca il subentro di altro soggetto in luogo dell'erede o legatario inadempiente alla disposizione modale; e costui sarà tenuto all'adempimento dell'onere, in conformità all'ambulatorietà dell'onere ex artt. 676, comma 2 e 677, comma 2 e 3 del codice civile.
L'onere testamentario è connotato dall'ambulatorietà, come risulta dagli artt. 676, comma 2 e 677, comma 2 e 3 del codice civile. Esso infatti può migrare a carico dei soggetti che non sono obbligati da testamento, se i soggetti individuati dal testatore come onerati rifiutano il lascito testamentario. Così, se il beneficiario del lascito lo rifiuta, obbligato all'adempimento dell'onere sarà il soggetto che subentra per effetto della rinunzia, come ad esempio il coerede o collegatario con diritto di accrescimento, ovvero gli eredi legittimi. L'ambulatorietà dell'onere è peraltro uno degli elementi su cui si basa la tesi che l'onere rappresenti un negozio autonomo, come sostenuto dalla dottrina dominante, che come tale può gravare anche sull'erede legittimo (contra Cass. 2007/ 4022 che definisce l'onere testamentario un elemento accidentale e accessorio). Corollario di questa tesi è che il testatore può limitarsi a esaurire il contenuto del suo testamento con l'apposizione di un onere.
Come detto, l'onere può assorbire il valore dell'attribuzione patrimoniale fatta all'erede o legatario destinatario del lascito modale. Per quanto riguarda l'erede, è necessario distinguere: se il medesimo ha accettato puramente e semplicemente, egli sarà responsabile illimitatamente per l'adempimento dell'onere; se invece ha accettato con beneficio di inventario, l'erede sarà responsabile intra vires e cum viribus hereditatis, cioè solo entro il valore dei beni ereditari, rispondendo delle obbligazioni solo con questi beni e non con beni personali. Il legatario destinatario di un'obbligazione modale risponde invece dell'adempimento, secondo le regole generali sul legato, solo nei limiti del valore del legato.
L'onere impossibile o illecito, secondo l'art. 647, comma 3 del codice civile, si considera come non apposto. Se però ha costituito il solo motivo determinante della disposizione, l'onere impossibile o illecito provoca la nullità dell'intera disposizione. Per quanto riguarda l'impossibilità in particolare, quella presa in considerazione dall'art. 647, comma 3 del codice civile è solo l'impossibilità originaria: l'impossibilità sopravvenuta invece determina, in conformità alle regole generali delle obbligazioni, l'estinzione dell'obbligazione dell'onerato e sua conseguente liberazione.
Ai sensi dell'art. 648 del codice civile può agire ogni interessato per l'adempimento: si considerano interessati l'esecutore (ex art. 703 del codice civile) e qualunque soggetto avvantaggiato dall'adempimento dell'onere, anche solo moralmente, quali congiunti del testatore o enti di categoria. Naturalmente il soggetto portatore di un interesse anche solo morale non può chiedere il risarcimento del danno patito per l'inadempimento.
L'inadempimento dell'onere può anche provocare la risoluzione della disposizione testamentaria, ma ciò solo se la risoluzione sia stata espressamente prevista dal testatore, ovvero l'adempimento dell'onere abbia costituito il solo motivo determinante della disposizione. La risoluzione provoca il subentro di altro soggetto in luogo dell'erede o legatario inadempiente alla disposizione modale; e costui sarà tenuto all'adempimento dell'onere, in conformità all'ambulatorietà dell'onere ex artt. 676, comma 2 e 677, comma 2 e 3 del codice civile.