Imposte di successione: si applicano anche per trasferimenti a titolo gratuito

Nicola Dimitri
28.6.2022
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L'imposta sulle successioni e donazioni si applica anche al trasferimento di beni e diritti mediante atti a titolo gratuito

Il trasferimento dell’immobile al mandante è un atto imponibile che sconta l’imposta sulle successioni e donazioni nella misura dell’8%

L’imposta sulle successioni e donazioni si applica anche al trasferimento di beni e diritti mediante atti a titolo gratuito che comprendono gli atti che non prevedono a carico del beneficiario alcuna controprestazione

In una recente risposta ad interpello fornita dall’Agenzia delle entrate, segnatamente n. 347/2022, è stato trattata una questione particolarmente rilevante relativa al trattamento fiscale ai fini delle imposte indirette del trasferimento, dal mandatario al mandante, di un immobile a titolo gratuito.

Più nel dettaglio, la questione sottoposta all’attenzione dell’Agenzia involgeva il caso del trasferimento a titolo gratuito di un immobile in forza di un contratto scritto dal mandatario al mandante: quest’ultimo impegnato nel dare le somme necessarie al pagamento del prezzo del futuro atto di compravendita, oltre alle imposte e le spese; il primo, il mandatario, obbligato, a ritrasferire l'immobile senza corrispettivo nella sfera giuridica del mandante.

Ebbene, ad avviso dell’Agenzia, chiamata a rendere chiarimenti su questo specifico caso, nonostante a titolo gratuito, il trasferimento deve essere assoggettato alla disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni, con applicazione dell'aliquota dell'8%.

In effetti, continua l’Agenzia, in base al combinato disposto degli articoli 1 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito TUS) e 2, comma 47, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, l'imposta sulle successioni e donazioni si applica anche al trasferimento di beni e diritti mediante atti a titolo gratuito che comprendono gli atti che non prevedono a carico del beneficiario alcuna controprestazione, ma sono privi dello spirito di liberalità tipico delle donazioni.

In questi termini, l’imposta si applica anche quando, come nel caso di specie oggetto di interpello, il trasferimento gratuito dell'immobile tra le parti avviene per dare seguito ad un contratto di mandato in cui la parte mandataria è impegnata ad acquistare un immobile a nome proprio, ma per conto del mandante, per poi successivamente cederlo al mandante stesso.

L’atto di cedere a titolo gratuito, quindi trasferire, l’immobile al mandatario assume rilievo sotto il profilo fiscale essendo produttivo di effetti reali: la norma che disciplina l’imposta sulle successioni, infatti, recita che queste si applicano anche ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi.

 

Ne consegue, rileva l’Agenzia, che è da assoggettare alla ordinaria disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni anche il trasferimento dell'immobile senza corrispettivo implicante un trasferimento dalla sfera giuridica della mandataria a quella del mandante con applicazione dell'aliquota prevista nella misura dell'8%.

Redattore e coordinatore dell'area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell'ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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