Impatriati e regime forfetario: le ultime dell’Agenzia

Il regime forfetario rappresenta il regime, per così dire, "naturale" delle persone fisiche che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale
Il regime speciale per lavoratori impatriati a certe condizioni consente di godere di determinati benefici fiscali correlati al “ritorno in patria”
Il regime fiscale di favore previsto per i contribuenti che decidono di rientrare in Italia ha riscosso e continua a riscuotere grande successo.
Al tempo stesso, complice questo stesso ampio ricorso allo strumento, sono numerose le occasioni in cui i contribuenti attraverso lo strumento dell’interpello chiedono all’Agenzia un parere volto a chiarire aspetti specifici legati alla fruizione del regime.
In particolare, nella recente risposta a interpello n. 460/2022, l’Agenzia delle entrate, su istanza di un contribuente, ha reso chiarimenti in merito alla fruizione del "regime speciale per lavoratori impatriati" nell'ipotesi in cui, per effetto dell'applicazione del "regime forfetario" nel primo periodo d'imposta successivo al rientro in Italia, non siano stati conseguiti redditi che hanno concorso alla formazione del reddito complessivo.

Il quesito
Il caso di specie sottoposto al vaglio dell’Agenzia delle entrate riguarda la situazione di un cittadino italiano, rientrato in Italia nel mese di aprile 2022, dopo quattro anni di residenza nel Regno Unito, con iscrizione all'Aire.
Più nello specifico, il contribuente rappresenta all’Agenzia:
- che il suo ritorno in Italia è determinato dalla volontà di svolgere nel territorio dello Stato "attività autonoma" con partita Iva e che tale attività (stante i compensi stimati inferiori a euro 65.000) gli consentirebbe di accedere al regime forfetario
- che possiede i requisiti soggettivi e oggettivi per accedere al regime speciale per lavoratori impatriati.
Ebbene, alla luce di quanto sopra, stante l'intenzione dell’istante di accedere tanto al regime forfetario quanto al regime per gli impatriati, il contribuente chiede all’Agenzia:
- se gli è consentito, o meno, utilizzare alternativamente, in anni di imposta differenti, i due regimi agevolati in questione;
- se rischia di perdere, o meno, i requisiti per le agevolazioni degli impatriati nei primi 5 periodi di imposta dal rimpatrio, qualora nel primo anno optasse per il regime forfettario.
La richiesta del contribuitene
In buona sostanza, nell’interpello in questione, il contribuente intenderebbe:
- dapprima beneficiare del regime forfettario nei periodi d'imposta in cui conseguirà compensi inferiori a 65.000,00 euro,
- successivamente, nei periodi di imposta in cui dovesse superare tale soglia, passare al regime agevolativo dei lavoratori impatriati.
Cenni sul regime per gli impatriati
È bene ricordare che il regime speciale per lavoratori impatriati, introdotto con il c.d. decreto Internazionalizzazione (art. 16 Dlgs n. 147/2015) consente per determinate categorie di soggetti di ottenere dei benefici fiscali correlati al loro “ritorno in patria”.
Detto regime è rivolto ai lavoratori che, dopo aver vissuto all’estero:
- decidono di trasferire la residenza nel territorio dello Stato
- non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta antecedenti al trasferimento
- svolgono attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
Al ricorrere di queste condizioni, i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare.
L'agevolazione in esame è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia (ai sensi del citato articolo 2 del Tuir), e per i quattro periodi di imposta successivi.
La soluzione dell’Agenzia
Nel prendere in considerazione il caso sottoposto alla sua attenzione, l’Agenzia delle entrate ricorda la ragione che ha spinto il legislatore a introdurre detto regime: la finalità della norma si individua nella volontà di attrarre in Italia nuovi contribuenti in grado di portare competenza e nuove risorse nel territorio.
In particolare, osserva l’Agenzia riferendosi alla fattispecie in esame, il "regime speciale per lavoratori impatriati risulta applicabile ai soli redditi (di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e di lavoro autonomo) che, prodotti nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente secondo le ordinarie disposizioni del Tuir".
L'adesione al "regime forfetario" - che rappresenta il regime, per così dire "naturale", delle persone fisiche che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale -, comporta, invece, la determinazione del reddito imponibile secondo criteri "forfetari", applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività in misura diversificata a seconda del codice Ateco che contraddistingue l'attività esercitata, sul quale viene poi operata un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive pari al 15 per cento.
Ciò implica che, per espressa previsione normativa, tale reddito non concorre alla formazione del reddito complessivo.
Per tale ragione, (peraltro già espressa nella circolare n. 33/E del 2020) si deve ritenere che il contribuente che rientra in Italia per svolgere un'attività di lavoro autonomo beneficiando del regime forfetario non potrà avvalersi del regime previsto per i lavoratori impatriati, in quanto i redditi prodotti in regime forfetario non partecipano alla formazione del reddito complessivo.
Ciò, tuttavia, non impedisce al contribuente che rientra in Italia per svolgere un'attività di lavoro autonomo – a condizione di rinunciare al regime forfetario – di beneficiare del regime fiscale previsto per gli impatriati, laddove venga valutata una maggiore convenienza.
In conclusione, l'opzione per il regime forfetario, pur sussistendo i requisiti per l'applicazione del regime degli impatriati al momento del rientro in Italia, comporta l'impossibilità di esprimere a posteriori l'opzione per il diverso regime degli impatriati.