Il trasferimento di residenza e la doppia residenza: cosa sapere

Francesco Nobili
Francesco Nobili
13.3.2023
Tempo di lettura: 3'
L’accertamento dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto di istanza di interpello. Ecco alcuni esempi in cui la persona fisica trasferisce la residenza fiscale dall’Italia alla Svizzera (o alla Germania) o viceversa

All’inizio del 2023 sono state pubblicate varie risposte a interpelli in tema di trasferimento della residenza fiscale di persone fisiche (n. 54, 73, 98, 126, 170, 173). In particolare, le risposte riguardano casi in cui la persona fisica trasferisce la residenza fiscale dall’Italia alla Svizzera (o alla Germania) o viceversa. A tale proposito occorre rilevare che le Convenzioni contro le doppie imposizioni concluse tra l’Italia e i suddetti Paesi prevedono disposizioni ad hoc che derogano gli ordinari criteri previsti dalla normativa interna in tema di trasferimento della residenza fiscale delle persone fisiche. 


La residenza delle persone fisiche: come si conteggia 

Ma andiamo con ordine. L’art. 2, comma 2 del Tuir prevede che le persone fisiche si considerano residenti se per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente (Aire) o hanno in Italia il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. 

Le persone fisiche, quindi, si considerano residenti se si verifica anche solo una delle condizioni (iscrizione all’Aire o domicilio o residenza civilistica). Tale condizione, peraltro, deve realizzarsi per la maggior parte del periodo di imposta. 

Ciò comporta effetti non sempre lineari in caso di trasferimenti della residenza fiscale in corso d’anno. Se, ad esempio, la persona fisica trasferisce la residenza dall’Italia a un Paese estero a maggio del 2023 la stessa non sarà considerata fiscalmente residente in Italia per l’intero anno 2023. Se, invece, la persona trasferisce la residenza ad agosto del 2023 la stessa sarà considerata fiscalmente residente in Italia per l’intero anno 2023. E viceversa nel caso di trasferimento di residenza da un Paese estero all’Italia. 

Il criterio adottato dalla normativa interna italiana può comportare fenomeni di doppia imposizione (o di doppia esenzione) nel caso in cui il Paese estero disciplini il trasferimento della residenza in maniera differente. Si pensi al caso in cui tale Paese preveda che il trasferimento della residenza abbia effetto dalla data in cui si realizza. Ritornando all’esempio precedente, se la persona fisica trasferisce l’1 agosto 2023 la residenza in un Paese che prevede tale ultimo criterio, l’Italia considererà la persona residente per l’intero 2023 mentre l’altro Paese la considererà residente dall’1 agosto 2023 al 31 dicembre 2023 (essendo così in tale periodo la persona fisica residente in entrambi i Paesi con possibili effetti di doppia imposizione).

Le risposte a interpelli su casi di doppia residenza fiscale

Le risposte ad interpello si riferiscono proprio a questi casi di doppia residenza fiscale. Infatti, le Convenzioni con Svizzera e Germania prevedono il frazionamento del periodo d’imposta in funzione del trasferimento definitivo del domicilio, derogando quindi ai principi di diritto interno. Così, riprendendo lo stesso esempio e ipotizzando che la persona fisica trasferisca l’1 agosto 2023 il domicilio in modo definitivo dall’Italia alla Svizzera (o alla Germania), l’Italia la considererà residente solo fino al 31 luglio 2023 e non per tutto il 2023, non verificandosi quindi un caso di doppia residenza fiscale.

È opportuno segnalare che, come confermato dalle risposte a interpello (si veda in particolare la risposta n. 73), le Convenzioni in esame, ai fini del frazionamento del periodo d’imposta, considerano rilevante il trasferimento del domicilio e non anche l’iscrizione all’Aire e/o il trasferimento della residenza civilistica. Peraltro potrebbe non risultare sempre agevole individuare con precisione la data di trasferimento del domicilio. È infine opportuno rilevare che le risposte a interpelli sopra evidenziate confermano che l’accertamento dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto di istanza di interpello, che, infatti, riguarda i criteri di applicazione della disciplina convenzionale sul frazionamento del periodo di imposta ai fini dell’individuazione della residenza fiscale.


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Laureato in Economia aziendale con il massimo dei voti presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dal 1990 svolge l’attività presso lo studio Biscozzi Nobili, in qualità di socio dal 1995. È specializzato in aspetti fiscali e societari relativi alle operazioni nazionali e internazionali di riorganizzazione aziendale e alla successione d’azienda. È autore di diverse pubblicazioni e relatore a vari convegni. Fa parte dei gruppi "Fisco" e "Fisco internazionale" di Confindustria..

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