Il fisco e i conferimenti di partecipazioni non di controllo

12.11.2021
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In cosa sussiste il un trattamento fiscale favorevole per i conferimenti di partecipazioni non di controllo e quando si applica?
L'art. 177, comma 2-bis, Tuir, prevede un trattamento fiscale favorevole per i conferimenti di partecipazioni non di controllo, che, in ogni caso, devono rappresentare una percentuale dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2/20% o una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5/25% (a seconda che i titoli oggetto di conferimento siano negoziati in mercati regolamentati o meno).
Il trattamento fiscale di favore, analogo a quello previsto per i conferimenti di partecipazioni di controllo (di cui al comma 2 dell'art. 177), non consiste in una neutralità fiscale tout court ma nell'applicazione del cosiddetto regime del realizzo controllato, secondo il quale non emerge alcuna plusvalenza imponibile se l'aumento di patrimonio netto della società conferitaria è pari al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in capo al soggetto conferente.
L'introduzione della norma in esame aveva suscitato un grande interesse negli operatori in quanto, in linea di principio, avrebbe potuto consentire di effettuare senza carico impositivo operazioni riorganizzative anche in vista di passaggi generazionali o di entrata nel capitale dell'azienda di soggetti non appartenenti alla famiglia. Si pensi al caso della società A detenuta, per il 33% circa ciascuno, da tre nuclei familiari che intendono costituire una propria holding per la gestione della partecipazione. Ad esempio, il nucleo familiare 1 potrebbe costituire la propria holding mediante il conferimento a favore di quest'ultima della propria partecipazione del 33% (superiore quindi ai limiti sopra evidenziati) nella società A. Se non che un'interpretazione strettamente letterale e i chiarimenti forniti nel tempo dall'Agenzia delle Entrate ai numerosi interpelli presentati dai contribuenti limitano fortemente il campo applicativo della norma.
Il trattamento fiscale di favore, analogo a quello previsto per i conferimenti di partecipazioni di controllo (di cui al comma 2 dell'art. 177), non consiste in una neutralità fiscale tout court ma nell'applicazione del cosiddetto regime del realizzo controllato, secondo il quale non emerge alcuna plusvalenza imponibile se l'aumento di patrimonio netto della società conferitaria è pari al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in capo al soggetto conferente.
L'introduzione della norma in esame aveva suscitato un grande interesse negli operatori in quanto, in linea di principio, avrebbe potuto consentire di effettuare senza carico impositivo operazioni riorganizzative anche in vista di passaggi generazionali o di entrata nel capitale dell'azienda di soggetti non appartenenti alla famiglia. Si pensi al caso della società A detenuta, per il 33% circa ciascuno, da tre nuclei familiari che intendono costituire una propria holding per la gestione della partecipazione. Ad esempio, il nucleo familiare 1 potrebbe costituire la propria holding mediante il conferimento a favore di quest'ultima della propria partecipazione del 33% (superiore quindi ai limiti sopra evidenziati) nella società A. Se non che un'interpretazione strettamente letterale e i chiarimenti forniti nel tempo dall'Agenzia delle Entrate ai numerosi interpelli presentati dai contribuenti limitano fortemente il campo applicativo della norma.
In primo luogo, la norma si applica solo nel caso in cui la società conferitaria sia unipersonale (società interamente partecipate dal conferente). Così se, ad esempio, il nucleo familiare 1 è composto da più soggetti la norma non è applicabile in quanto il soggetto conferente deve essere uno solo.
Inoltre, se oggetto del conferimento sono partecipazioni in società holding, le percentuali sopra evidenziate devono essere rispettate con riferimento a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, tenendo conto della demoltiplicazione della catena partecipativa. Se, ad esempio, viene conferita una partecipazione del 20,1% in una società non quotata B la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, è necessario che quest'ultima, in pratica, detenga solo partecipazioni del 100%. Infatti, se B detiene anche solo una partecipazione del 99% (ad esempio, nella società non quotata C) la norma non si applica. Ciò in quanto, tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo, la partecipazione – indiretta – in C del soggetto conferente non è superiore al 20% (20,1% x 99% = 19,9%).
Inoltre, se oggetto del conferimento sono partecipazioni in società holding, le percentuali sopra evidenziate devono essere rispettate con riferimento a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, tenendo conto della demoltiplicazione della catena partecipativa. Se, ad esempio, viene conferita una partecipazione del 20,1% in una società non quotata B la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, è necessario che quest'ultima, in pratica, detenga solo partecipazioni del 100%. Infatti, se B detiene anche solo una partecipazione del 99% (ad esempio, nella società non quotata C) la norma non si applica. Ciò in quanto, tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo, la partecipazione – indiretta – in C del soggetto conferente non è superiore al 20% (20,1% x 99% = 19,9%).
E vi è di più. Secondo un'interpretazione estremamente restrittiva dell'Agenzia delle Entrate (si veda, ad esempio, la risposta all'interpello n. 57), il tenore letterale della norma porta a concludere sulla sua inapplicabilità anche in casi come quello esemplificato in seguito. Oggetto del conferimento è una partecipazione del 40% in una società holding non quotata A, che detiene il 60% di una società operativa non quotata B (non holding), la quale a sua volta detiene una partecipazione del 30% nella società operativa non quotata C. Secondo l'Agenzia la norma non sarebbe applicabile perché, anche se la soglia del 20% è superata con riferimento alla partecipazione in B (40% x 60% = 24%), la stessa soglia non è superata con riferimento alla partecipazione – indiretta - in C (40% x 60% x 30% = 7,2%). E ciò anche se la società B è una società operativa e non una holding. Si noti tra l'altro che se oggetto del conferimento fosse direttamente la partecipazione nella società operativa B il comma 2-bis sarebbe applicabile in quanto la demoltiplicazione vale solo per i conferimenti di società holding. Una disparità di trattamento difficilmente giustificabile.
In conclusione, sono auspicabili cambiamenti legislativi e/o interpretativi per agevolare l'applicazione della norma in casi di sicuro interesse.
In conclusione, sono auspicabili cambiamenti legislativi e/o interpretativi per agevolare l'applicazione della norma in casi di sicuro interesse.