I trust e la ricerca di equilibrio tra privacy e trasparenza
Conciliare le esigenze della trasparenza e quella della protezione dei dati personali è una delle sfide che deve essere fronteggiata da chi si occupa di trust, patrimoni e successioni. Il tema è stato dibattuto nel corso di un seminario dal titolo “Challenges in a changing world” organizzato da Step Lugano Centre. A confrontarsi Stephanie Jarrett (Stephanie A. Jarrett), Filippo Noseda (Mishcon de Reya), Gabriel Larumbe (Peq Solutions), Meera Rolaz (Baker McKenzie) e Guillaume Grisel (Schellenberg Wittmer), con la moderazione di Filippo Turato (Step Lugano Centre).
Trasparenza finanziaria e rispetto della privacy
Una disposizione della Corte di giustizia della Ue (Ecj) a fine 2022 ha modificato le regole per l’accesso pubblico ai registri delle società indicati anche con l’acronimo Ubo (Ultimate beneficial owner) vale a dire le persone, fisiche e a cui si riferiscono direttamente o indirettamente quote di persone giuridiche anonime, per cui vengono poste in essere delle attività. L’accesso al registro dei trust e delle fondazioni era già soggetto al requisito dell'interesse legittimo e in seguito alla sentenza gli stessi criteri si applicano a entrambi i registri. Poiché un trust può detenere azioni di una società, la sentenza ha un impatto diretto sui trust. Inoltre, il dibattito su cosa rappresenti un interesse legittimo e come debba essere controllato, che era al centro della sentenza, andrà a beneficio di entrambi i registri.
Una decisione, secondo alcuni commentatori, in apparente contrasto con politiche di trasparenza finanziaria contro il riciclaggio o il finanziamento di attività illecite. Il tema non è di semplice valutazione. Alla base della decisione della Corte di giustizia europea, secondo alcuni, vi è la considerazione che l'accesso del pubblico alle informazioni Ubo possa interferire con i diritti fondamentali di privacy e di protezione dei dati personali previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Ue e che l’accessibilità al pubblico dei registri degli Ubo (per cui, vale forse la pena di sottolinearlo, continua ad esistere l’obbligo di registrazione) possa avvenire a fronte di garanzie adeguate per proteggere la privacy e i dati personali degli Ubo.
Diverse le situazioni e gli approcci a questa problematica da parte dei vari paesi europei: in Italia, ad esempio, l’accesso è consentito ai portatori di interessi legittimi (altro tema di non semplice determinazione), mentre in Francia all’inizio di quest’anno è stato confermato l’accesso al grande pubblico. E sulla stessa lunghezza d’onda anche il governo inglese che ha mantenuto il suo orientamento di accessibilità confermando l’implementazione in tutti i territori Uk.
L’accesso indiscriminato a tali registri, però, può esporre i beneficiari a rischi personali. Inoltre, è stato sottolineato ancora durante il seminario, i registri includono milioni di imprese ordinarie (da un panificio a un salone di bellezza) ma anche realtà con attività sensibili, come la fornitura di beni all’Ucraina o forniture mediche alle cliniche che praticano l’aborto negli Usa, solo per fare qualche esempio.
La trasparenza finanziaria è un tema importante e il giudizio della Ue è un invito e un ammonimento a un dibattito equilibrato su questi temi. Le famiglie che non sono coinvolte in attività illecite, infatti, hanno un legittimo interesse a mantenere i loro dati personali riservati a occhi indiscreti soprattutto in un periodo in cui l’Europa è agitata da venti di populismo e la convenzione europea sui diritti umani è messa in discussione, sostengono alcuni relatori che hanno sottolineato anche il conflitto esistente tra registri pubblici e scambio automatico delle informazioni.
Le sanzioni nel contesto dei clienti privati
Un altro tema di interesse è quello delle sanzioni applicabili ai trust a seguito delle crisi geopolitiche in corso. Le proibizioni relative a trust nella Ue e in Svizzera riguardano in particolare:
1. Il divieto di registrare, fornire una sede legale, un indirizzo commerciale o amministrativo e servizi di gestione a un trust o a qualsiasi altro istituto giuridico analogo che abbia come fiduciario o beneficiario:
- cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia;
- persone giuridiche, enti o organismi stabiliti in Russia;
- persone giuridiche, enti o organismi i cui diritti di proprietà siano direttamente o indirettamente posseduti per oltre il 50 % da una persona fisica o giuridica;
- persone giuridiche, enti o organismi controllati da una persona fisica o giuridica, da un ente o da un organismo di cui ai punti (a), (b) o (c);
- una persona fisica o giuridica, un ente o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di una persona fisica o giuridica, ente o organismo di cui alle lettere a), b), c) o d).
2. Il divieto di agire in qualità di fiduciario, azionista designato, amministratore, segretario o posizione analoga, per un trust o un accordo giuridico analogo o di predisporre per un'altra persona fisica o giuridica un'attività di consulenza.
Esistono però anche delle eccezioni a tali proibizioni
Per la Ue i divieti non si applicano quando il fiduciante o il beneficiario è cittadino di uno Stato membro, di un paese membro dell’Area economica europea (Eea) o della Svizzera, o una persona fisica con residenza temporanea o permanente in uno Stato membro, in un paese membro Eea o in Svizzera.
Per la Svizzera i divieti non si applicano quando il fiduciario o il beneficiario è un cittadino svizzero o un cittadino di uno Stato membro Eea o del Regno Unito o ha un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera, in uno Stato membro Eea o nel Regno Unito. In base alle indicazioni della Seco, la segreteria di stato della Confederazione elvetica, l'esenzione si applica anche ai cittadini e ai residenti (temporanei o permanenti) di Andorra o Monaco.
Rimangono, comunque, molte aree in grigio come quelle che riguardano la determinazione dell’identità del trustor o del beneficiario o se il ruolo del protector debba rispettare tali limitazioni. Così come sono aperte le questioni sui comportamenti da adottare per veicoli collegati a trust e se la ristrutturazione di un trust prima delle scadenza possa essere una soluzione o se per i veicoli soggetti alla civil law sia tutto definito per non parlare dei problemi legati alla elusione. Soprattutto per le banche gli interrogativi che non hanno ancora una risposta univoca sono diversi: possono lavorare con un trust ristrutturato? Se sì, che tipo di servizi possono fornire? E, infine, la loro posizione è difendibile in base alle norme esistenti?
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