Holding di famiglia, quali diritti per i soci?

Andrea Vasapolli
Andrea Vasapolli
4.5.2021
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Quali diritti devono essere riconosciuti agli eredi futuri soci? Tutti gli eredi devono avere analoghi diritti quali soci o invece è più opportuno differenziare tali diritti, ad esempio per prevenire possibili liti o per indirizzare i poteri di amministrazione verso taluni invece che verso altri?
È noto che la costituzione di una società con funzioni di holding ovvero di “cassaforte” di famiglia sia uno strumento particolarmente utile in sede di pianificazione del passaggio generazionale, in quanto consente di conseguire molteplici vantaggi, tra i quali: il mantenimento unitario del patrimonio, la definizione di regole di governance, in alcuni casi efficienza fiscale, e così via.
Ci si interroga poco, tuttavia, su quali diritti debbano essere riconosciuti agli eredi futuri soci, ovvero se tutti gli eredi debbano avere analoghi diritti quali soci o se invece non sia opportuno differenziare tali diritti, ad esempio per prevenire possibili liti, per indirizzare i poteri di amministrazione verso taluni invece che verso altri, o ancora per tenere conto di molteplici altre variabili.

Tale analisi, in verità, consente di meglio adattare la struttura societaria prescelta, quale holding o cassaforte di famiglia, alle specifiche esigenze del cliente.

Nell'ambito delle società per azioni è possibile emettere categorie particolari di azioni, che possono essere:

  • fornite di diritti particolari,

  • a voto non pieno,

  • a voto multiplo.


È inoltre possibile emettere azioni riscattabili.

Le azioni fornite di diritti particolari possono essere differenziate in categorie che, a titolo esemplificativo, sono:

  • privilegiate nella distribuzione dell'utile,

  • postergate nella partecipazione alle perdite,

  • privilegiate nel rimborso del capitale,

  • dotate di particolari diritti amministrativi o di altri diritti,

  • limitate nella libertà di circolazione,

  • con diritti condizionati (nel tempo o ad un evento).


È anche possibile, entro certi limiti, emettere azioni senza diritto di voto o con diritto di voto limitato o subordinato al verificarsi di particolari condizioni, così come al contrario è possibile emettere azioni a voto plurimo (massimo tre voti per azione).
Anche nell'ambito delle società a responsabilità limitata è possibile che lo statuto preveda diritti particolari del socio o quote con diritti particolari.

I diritti particolari del socio (che possono cessare o meno nel momento in cui il socio attuale cessa di essere tale) possono essere, ad esempio, relativi agli utili, ai poteri di amministrazione, al diritto di recesso, così come è possibile ipotizzare limiti o comunque regole alla circolazione delle quote.

Se la Srl rientra nelle pmi (quindi non raggiunge due dei seguenti tre parametri, 250 dipendenti, attivo euro 43 milioni, ricavi euro 50 milioni) è inoltre possibile frazionare il capitale sociale in categorie di quote, così come sopra visto per le categorie di azioni.

L'ampia variabilità degli strumenti di differenziazione dei diritti dei soci messi a disposizione dal nostro ordinamento, unitamente alla definizione di adeguate regole di governance (ad esempio, quorum deliberativi, nomina di amministratori non soci, ecc.), consente quindi, sia mediante la scelta del tipo societario sia mediante la differenziazione dei diritti correlati alle azioni o quote, di adattare la struttura societaria alle specifiche esigenze del cliente nell'ottica prospettica del passaggio generazionale.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui solo alcuni degli eredi si interessino della gestione del patrimonio o dell'azienda, mentre altri o non lo fanno, o è opportuno che non lo facciano, ovvero addirittura si desidera che non possano farlo.

Nel differenziare i diritti delle azioni o quote si deve tenere presente che a diritti diversi corrisponde un valore unitario diverso delle azioni o quote. Azioni con diritti potenziati valgono più di azioni ordinarie, così come azioni con diritti depotenziati valgono di meno. Di ciò si deve tenere conto nella pianificazione complessiva delle attribuzioni patrimoniali agli eredi. Ciò può avvenire come forma di destinazione solo a taluni della quota disponibile dell'attivo ereditario ovvero, se si desidera che ad esempio a tutti i figli pervenga lo stesso valore patrimoniale, attribuendo a coloro che riceveranno azioni o quote depotenziate un numero maggiore delle stesse o compensandoli con l'attribuzione di altri beni.

 

Articolo scritto in collaborazione con Brigitta Valas, associate di Vasapolli & Associati
Opinione personale dell’autore
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Managing partner di Vasapolli & Associati, è specializzato in tutte le aree del diritto tributario e in particolare in tema di trust, pianificazioni patrimoniali e passaggio generazionale. È componente di diverse commissioni di studio in materia tributaria, autore di numerosi libri e di oltre 400 articoli pubblicati sulle principali riviste di diritto tributario, professionista accreditato dell’Associazione “Il trust in Italia” e full member della Step (Society of trust and estate practitioner).

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