Giudice nazionale competente sui trust esteri di cittadini italiani

30.4.2019
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Lo ha stabilito la Corte di Cassazione intervenendo nel caso di una cittadina italiana che aveva istituito un trust nelle Isole Cayman avente come trustee una società di diritto svizzero
Il giudice italiano è competente per giudicare la validità di un trust costituito all'estero da un disponente italiano a favore di un beneficiario italiano e con nomina di un trustee non di nazionalità italiana ?
Le Sezioni Unite della Corte Cassazione nella ordinanza n. 7621 del 18 marzo 2019 hanno risposto positivamente con l'ordinanza n. 7621 del 18 marzo 2019, adottata in sede di regolamento di giurisdizione proposto nel corso di un giudizio, instaurato presso il Tribunale di Milano dall'amministratore di sostegno di un'anziana e malata signora (classe 1924) la quale, nel 2005, probabilmente già in condizioni fisiche indebolite, aveva istituito un trust segregandovi un consistente patrimonio.
Il giudice di legittimità ha infatti deciso che:
a) se nell'atto istitutivo di un trust vi sia una clausola che stabilisce la competenza di un dato giudice per la materia della administration del trust stesso, tale clausola non vale qualora sia instaurato un giudizio per la dichiarazione di nullità del trust;
b) è competente il giudice italiano per la causa promossa per far dichiarare la nullità di un trust istituito nelle Isole Cayman da un disponente italiano avente come beneficiario una fondazione di diritto italiano e come attuale trustee una società di diritto svizzero (in sostituzione dell'originario trustee, che era una società di diritto caymano).
In una causa ove l'attore ha lamentato la nullità del trust sotto vari profili (definendolo, tra l'altro, come un'opera- zione “equivalente a una rapina a esclusivo vantaggio del trustee e dell'intermediario che gestisce la liquidità finan- ziaria”) si è posto dunque il tema di quale fosse il giudice competente a giudicare la questione di invalidità dell'atto istitutivo del trust.
A tal fine, si è dunque dovuta verificare dapprima la rile- vanza della clausola, contenuta nell'atto istitutivo del trust, secondo cui il giudice di Cayman era stato designato come il «forum for the administration of the Trust”.
Secondo la Cassazione, il concetto di administration deve essere tradotto come “esecuzione del contratto”, ciò che, quindi, non comprende le questioni di validità dell'atto istitutivo.
Superato così il tema della possibile competenza del giu- dice caymano, si è poi dovuto affrontare il punto se, nella fattispecie, un trustee svizzero potesse essere convenuto presso il giudice italiano.
La Cassazione ha dunque risposto affermativamente, os- servando che la Convenzione di Lugano del 2007 in tema di giurisdizione (analoga, sul punto, al Regolamento Bruxelles-I 44/2001 e al Regolamento Bruxelles-II 1215/2012) consente una deroga al principio secondo cui la causa si radica nel foro del convenuto nell'ipotesi in cui, essendovi una pluralità di convenuti (nel caso specifico: il trustee e il beneficiario), tra le domande giudiziali proponibili nei loro confronti vi sia un nesso così stretto da rendere opportuna una decisione unica onde evitare il rischio di decisioni incompatibili in caso di loro trattazione separata.
Infatti, se la domanda di nullità dell'atto istitutivo del trust venisse accolta, ne conseguirebbe, da un lato, l'obbligo del trustee di restituire al disponente tutto il patrimonio che sia segregato nel trust stesso; e, d'altro lato, cesserebbe ogni pretesa del beneficiario di ottenere le prestazioni che il trustee dovrebbe effettuare a suo favore.
Le Sezioni Unite della Corte Cassazione nella ordinanza n. 7621 del 18 marzo 2019 hanno risposto positivamente con l'ordinanza n. 7621 del 18 marzo 2019, adottata in sede di regolamento di giurisdizione proposto nel corso di un giudizio, instaurato presso il Tribunale di Milano dall'amministratore di sostegno di un'anziana e malata signora (classe 1924) la quale, nel 2005, probabilmente già in condizioni fisiche indebolite, aveva istituito un trust segregandovi un consistente patrimonio.
Il giudice di legittimità ha infatti deciso che:
a) se nell'atto istitutivo di un trust vi sia una clausola che stabilisce la competenza di un dato giudice per la materia della administration del trust stesso, tale clausola non vale qualora sia instaurato un giudizio per la dichiarazione di nullità del trust;
b) è competente il giudice italiano per la causa promossa per far dichiarare la nullità di un trust istituito nelle Isole Cayman da un disponente italiano avente come beneficiario una fondazione di diritto italiano e come attuale trustee una società di diritto svizzero (in sostituzione dell'originario trustee, che era una società di diritto caymano).
In una causa ove l'attore ha lamentato la nullità del trust sotto vari profili (definendolo, tra l'altro, come un'opera- zione “equivalente a una rapina a esclusivo vantaggio del trustee e dell'intermediario che gestisce la liquidità finan- ziaria”) si è posto dunque il tema di quale fosse il giudice competente a giudicare la questione di invalidità dell'atto istitutivo del trust.
A tal fine, si è dunque dovuta verificare dapprima la rile- vanza della clausola, contenuta nell'atto istitutivo del trust, secondo cui il giudice di Cayman era stato designato come il «forum for the administration of the Trust”.
Secondo la Cassazione, il concetto di administration deve essere tradotto come “esecuzione del contratto”, ciò che, quindi, non comprende le questioni di validità dell'atto istitutivo.
Superato così il tema della possibile competenza del giu- dice caymano, si è poi dovuto affrontare il punto se, nella fattispecie, un trustee svizzero potesse essere convenuto presso il giudice italiano.
La Cassazione ha dunque risposto affermativamente, os- servando che la Convenzione di Lugano del 2007 in tema di giurisdizione (analoga, sul punto, al Regolamento Bruxelles-I 44/2001 e al Regolamento Bruxelles-II 1215/2012) consente una deroga al principio secondo cui la causa si radica nel foro del convenuto nell'ipotesi in cui, essendovi una pluralità di convenuti (nel caso specifico: il trustee e il beneficiario), tra le domande giudiziali proponibili nei loro confronti vi sia un nesso così stretto da rendere opportuna una decisione unica onde evitare il rischio di decisioni incompatibili in caso di loro trattazione separata.
Infatti, se la domanda di nullità dell'atto istitutivo del trust venisse accolta, ne conseguirebbe, da un lato, l'obbligo del trustee di restituire al disponente tutto il patrimonio che sia segregato nel trust stesso; e, d'altro lato, cesserebbe ogni pretesa del beneficiario di ottenere le prestazioni che il trustee dovrebbe effettuare a suo favore.