La funzione solidaristica del trust per la tutela di soggetti deboli

Raffaella Sarro
Raffaella Sarro
28.3.2019
Tempo di lettura: 3'
Come utilizzare il trust nella sua funzione più nobile, quella solidaristica, ad esempio per tutelare il futuro di un figlio affetto da handicap
Marcello è un medico chirurgo ottantacinquenne, in pensione già da qualche anno, vedovo e con due figli: Anna di trentacinque anni e Mario di trentanove. Mario nel 1999, mentre si trovava a Londra, ha subito un'aggressione, da cui è derivato un trauma cranico, le cui conseguenze hanno provocato una condizione di totale disabilità fisica. Mario è totalmente impossibilitato a gestire le azioni quotidiane della sua vita e si esprime con difficoltà.

Nonostante la sua situazione di salute, ha una vita ricca di interessi e attività: gioca a bocce, pratica disegno, frequenta l'Università, scrive poesie e racconti, partecipa a seminari e convegni. Marcello è molto legato a Mario e nel tempo ha creato una rete consolidata di sostegno al figlio. Il suo desiderio principale è che, anche quando lui non ci sarà più, Mario possa continuare a ricevere l'assistenza di cui gode ora e che possa continuare a
coltivare i suoi interessi. L'idea del trust ha subito colpito positivamente Marcello in quanto egli ha visto nel trustee un potenziale prosecutore della sua attività; ne è nato un atto istitutivo di trust in cui Marcello ha delineato minuziosamente il progetto di vita del figlio, affidandone al trustee l'esecuzione dopo la sua morte o in caso di incapacità. Ciò nella consapevolezza che non basta a possedere un discreto patrimonio per assicurare ai propri cari il benessere e una vita serena, ma che è necessario avere qualcuno che si surroghi a noi al momento del bisogno e continui
a fare quello che noi abbiamo sempre fatto.

Commento


Primo trustee del trust è lo stesso Marcello, affiancato nell'attività da una trust company professionale che, dopo la sua morte o in caso di sua incapacità, svolgerà questo ruolo da sola. La scelta è stata molto sofferta in quanto Marcello avrebbe voluto nominare dopo di sé la figlia Anna come trustee, ma poi ha riflettuto sul fatto che tale ufficio sarebbe stato un onere troppo grande per lei in quanto non si trattava solo di assistere dal lato
affettivo e materiale il fratello, ma anche di gestire un ingente patrimonio mobiliare e immobiliare. Ad Anna è stato, invece, riservato da Marcello il ruolo di guardiano insieme ad altre tre persone da sempre legate a Mario: il suo medico, il suo migliore amico e il consulente finanziario della famiglia. Tutti questi soggetti, riuniti in un comitato che delibererà a maggioranza,
da un lato controlleranno che il trustee gestisca oculatamente il fondo in trust, dall'altro si occuperanno di supportarlo in tutti gli adempimenti connessi alla cura personale di Mario.

Sono da sottolineare:

  • La durata del trust, che terminerà con la morte di Mario, con assegnazione dei beni residui a Marcello se vivente o ai di lui eredi in caso di premorienza di quest'ultimo.

  • La consistenza del fondo in trust, che ha visto la segregazione da parte di Marcello in trust sia della piena proprietà di un consistente patrimonio.


È stata, altresì, inserita nell'atto notarile una clausola in virtù della quale l'usufrutto in capo Marcello dei beni immobili in questione cessa nel caso in cui sopravvenga uno stato di incapacità del medesimo; tale soluzione assicura il vantaggio di consentire a Marcello di conservare, finché vivo e capace, l'amministrazione ed il godimento dei cespiti destinato a soddisfare post mortem i bisogni di Mario, con la certezza che se gli dovesse accadere qualcosa (la previsione è rivolta non solo alla morte ma anche ad uno stato di incapacità) la trust company professionale diverrà piena proprietaria dei
suoi beni e li gestirà in conformità a quanto statuito dall'atto istitutivo di trust. Anche sull'aspetto fiscale l'operazione si presente virtuosa in quanto:

  • l'atto istitutivo è stato assoggetto ad imposta di registro in misura fissa essendo atto privo di contenuto patrimoniale;

  • all'atto di segregazione in trust del patrimonio finanziario e della nuda proprietà di due immobili non è stata applicata alcuna imposta in virtù della sottoposizione dello strumento alle previsioni della legge 112 del 2016 (c.d. “legge Dopo di noi”) che prevede un' esenzione totale del tributo successorio per i trasferimenti di beni a trust a favore di soggetti con disabilità grave ai sensi della legge 104/1992.


Trust come quello di Marcello sono molto diffusi in Italia, soprattutto se intendiamo la nozione di soggetto debole nella sua più vasta accezione, ovvero non limitata all'interdizione e all'inabilitazione, ma estesa anche ai casi di incapacità non riconosciuta fino ad arrivare ai casi di alcolismo, tossicodipendenza o, ancor più banalmente, a situazioni di salute compromessa per età avanzata, malattia o semplice debolezza per minore età. Disponente di tali trust è, di regola, una persona vicina al soggetto debole (un genitore, un parente) ed il termine finale di durata del trust coincide con la morte del soggetto debole. Vi possano essere delle eccezioni, delle varianti o delle situazioni particolari che si cumulano, ovvero:

  • casi in cui il trust è istituito da un soggetto che nell'attualità gode di buone condizioni di salute ma che vuole cautelarsi contro futuri eventi avversi che possano riguardarlo;

  • casi in cui il trust è istituito dallo stesso soggetto debole in vista
    di un eventuale aggravamento della sua condizione;

  • casi in cui il trust è istituito da un soggetto sano sia per tutelare
    un soggetto che già si configura bisognoso di assistenza che per
    assicurare allo stesso disponente in caso di malattia improvvisa
    cure e quant'altro possa occorrergli.

  • Casi in cui il trust è istituito da un soggetto, debole o sano che sia, al fine di assicurare assistenza e cure oltre che a sé (nell'immediato se debole, eventualmente in futuro se sano) ad una pluralità di soggetti deboli o di realizzare un progetto avente come principali fruitori e beneficiarî soggetti deboli.


Infine vi sono situazioni in cui il trust ha come oggetto non solo l'assistenza di persone, ma anche la cura di animali o di altri beni a cui tali persone particolarmente legate.
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Dopo un percorso ventennale nell’ambito del wealth planning svolto all’interno di primari istituti di credito, ha creato una realtà professionale indipendente nella progettazione e l’implementazione di soluzioni per la protezione, gestione e trasmissione di patrimoni personali e aziendali. Membro di Step e Professionista Accreditato dell’Associazione il Trust in Italia, dove per alcuni anni ha rivestito anche la carica di consigliere esecutivo.

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