La funzione della società fiduciaria nella gestione dei private assets

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Una parte sempre più consistente dei patrimoni di persone fisiche e famiglie “High net” viene destinata ad asset “illiquidi”. In quali forme?
Com'è noto, una parte sempre più consistente dei patrimoni di persone fisiche e famiglie “High net” viene destinata ad asset “illiquidi”, nelle forme più varie: sottoscrizione di quote di fondi di private equity o private debt; investimenti diretti in società (club deal ed accordi di coinvestimento, crowdfunding etc.); acquisto di beni mobili di valore, registrati e non.

La ricerca di maggiori rendimenti nel lungo periodo, insieme alla necessità di diversificazione, conduce verso patrimoni compositi, costituiti tanto da liquidità e strumenti finanziari quotati (normalmente presso più intermediari, italiani e/o esteri), quanto da partecipazioni (o strumenti di debito) in società non quotate, sia industriali/commerciali che immobiliari.

Patrimoni, quindi, potenzialmente più protetti e più efficienti, oltre che forse, in qualche misura, più “godibili”: per molti, infatti, gli investimenti diretti, con la possibilità di “toccare con mano” l'attività di impresa, costituiscono un vero e proprio divertimento (per non parlare poi dei pleasure assets, quali arte, auto d'epoca, orologi e preziosi).
Si presti però attenzione: patrimoni così compositi richiedono, nella loro gestione, impegno ed attenzione particolari. Le incombenze derivanti da un club deal, ad esempio, sono molteplici, tanto nella fase di selezione dell'investimento, quanto, poi, in quella della gestione (sottoscrizione di accordi parasociali, partecipazione alle assemblee etc.) e nel monitoraggio dell'andamento delle società.

Un aiuto in tal senso può venire dall'utilizzo della società fiduciaria, se adeguatamente gestita in funzione di strumento di supporto al wealth management.

Un servizio che alcune società fiduciarie offrono è la cosiddetta account aggregation, ovverosia la possibilità, per il cliente, di avere una visione unitaria del proprio patrimonio, tanto liquido quanto illiquido, a tutto vantaggio del monitoraggio complessivo della sua consistenza e composizione, del suo rendimento e dei suoi costi.

Con specifico riferimento alle partecipazioni in società non quotate (italiane od estere), l'intestazione fiduciaria può consentire di soddisfare diverse esigenze: in primo luogo, quella di riservatezza (non essendo conoscibile a terzi l'identità dell'investitore), ma anche quella di semplificazione della gestione delle incombenze correlate alla partecipazione. Titolare formale della partecipazione sarà la società fiduciaria, che quindi sarà l'unica onerata ad esercitare i diritti connessi allo status di socio (seppur su specifiche indicazioni del fiduciante, e con analitica rendicontazione successiva).

Sempre sul piano della riservatezza, la fiduciaria potrà essere utilizzata dallo stesso promotore del club deal, consentendogli di raccogliere le sottoscrizioni di capitale in maniera anonima, senza che ciascun socio conosca l'identità degli altri.

Mantenere il riserbo sulla compagine sociale può essere utile in diverse altre circostanze: si pensi al caso in cui venga costituita una società-veicolo strumentale alla partecipazione ad una procedura competitiva per l'acquisto di un immobile e sia opportuno – per le ragioni più diverse – non disvelare l'identità dei soci. Oppure al caso in cui si vogliano operare trasferimenti a favore di terzi (pensiamo alla donazione di partecipazioni, in piena o in nuda proprietà, a favore dei discendenti, nella holding familiare od in una società industriale od immobiliare) in totale riservatezza.

L'intestazione fiduciaria può poi essere utilizzata come strumento a supporto di un patto parasociale tra i partecipanti ad un coinvestimento, per rendere maggiormente vincolante l'accordo: i soci conferiranno mandato congiunto alla fiduciaria, con predeterminazione analitica delle modalità in cui essa dovrà esercitare i diritti amministrativi ed economico-patrimoniali, riducendo così il rischio di voto divergente contra pacta o di stallo decisionale.

Non va poi dimenticata la possibilità di utilizzare il mandato fiduciario “senza intestazione”, utile per semplificare, sul piano fiscale, la gestione di asset di varia natura (ad esempio partecipazioni, beni di valore artistico o antiquariale od immobili detenuti all'estero).
Un settore dei “private markets” dove l'utilizzo della società fiduciaria può rivelarsi particolarmente utile è quello dei Piani Individuali di Risparmio, ed in particolare dei c.d. “Pir alternativi”. Essi – introdotti dal decreto rilancio 2020 al fine di incentivare gli investimenti, sia di capitale che di debito, nell'economia reale – offrono a chi detenga investimenti illiquidi (azioni di s.p.a.; quote di s.r.l.; strumenti di debito o ibridi) un regime fiscale di favore, tra cui principalmente la non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi, per dividendi e capital gain (a condizione che l'investimento sia detenuto per almeno cinque anni), ed ai fini dell'imposta di successione.

Nel Pir alternativo potranno essere conferiti un massimo di 300 mila euro l'anno – e di 1,5 milioni complessivi nel quinquennio – destinandovi non oltre il 20% per singolo investimento, e facendo sì che per almeno 2/3 dell'anno solare almeno il 70% del portafoglio sia investito in “asset qualificati” (strumenti finanziari emessi da imprese residenti in Italia, stati Ue o See, purché con stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite negli indici Ftse Mib e Ftse Mid Cap; prestiti erogati a tali imprese; quote di Oicr “Pir compliant”).

Il titolare del Pir alternativo potrà altresì usufruire di un credito di imposta (non superiore al 20% del totale investito in “asset qualificati”) pari alle eventuali minusvalenze derivanti dagli investimenti in asset qualificati realizzati entro il 31 dicembre 2021 e detenuti per almeno 5 anni, utilizzabile in 10 quote annuali di pari importo, ed altresì cumulare il regime di esenzione assicurato dai Pir alternativi con gli incentivi previsti per gli investimenti in start up e Pmi innovative.

La persona fisica che intenda costituire un Pir alternativo potrà provvedervi, oltre che direttamente, anche attraverso il conferimento di apposito mandato alla società fiduciaria, che gestirà nel suo interesse tanto la fiscalità quanto il rispetto dei limiti di concentrazione, così garantendo efficienza e facilità di gestione dello strumento.
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Massimiliano Campeis è avvocato cassazionista e managing partner di Studio Avvocati Campeis.
Specializzato in diritto dei trust e della pianificazione patrimoniale e nella consulenza societaria, opera a supporto di famiglie e imprese nella tutela e trasmissione dei patrimoni, nel passaggio generazionale d’azienda, nei riassetti di gruppo societario e nelle operazioni straordinarie. È socio e responsabile locale dell’Associazione Il Trust In Italia.

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