Francesco, il figlio “illegittimo” e i doveri di padre

8.5.2020
Tempo di lettura: 3'
Chiamato da un notaio di Madrid per l'apertura del testamento di Carmen, il suo primo amore, il 45enne scopre di avere un secondo erede. La soluzione del trust per contemperare i vari interessi in gioco
Francesco ha 45 anni, appartiene ad una delle famiglie napoletane più in vista nell'alta società, è sposato con Lucia da 10 anni e hanno un figlio, Riccardo, di 5. Francesco è un comandante di navi da crociera e, in ragione del suo lavoro, ha sempre trascorso lunghi periodi di soggiorno all'estero. Nel mese di dicembre 2019 una notizia ha sconvolto la vita di Francesco: chiamato da un notaio di Madrid per l'apertura del testamento di Carmen, il suo primo amore, ha scoperto che la stessa
sedici anni fa ha dato alla luce un bambino, Josè, e che il padre è lui.
sedici anni fa ha dato alla luce un bambino, Josè, e che il padre è lui.
Dibattuto tra rabbia e dolore, Francesco non sa cosa fare: riconoscere Josè significherebbe probabilmente compromettere la sua carriera e il suo rapporto con Lucia, anche se la relazione con Carmen all'epoca del matrimonio con Lucia era già finita. Inoltre, lo stesso Josè non manifesta alcun interesse verso di lui, essendo legatissimo all'ultimo compagno della defunta e non avendo alcuna intenzione di lasciare Madrid per andare a vivere in Italia. Di converso, Carmen nel suo testamento ha pregato Francesco di prendersi cura di Josè e di fornirgli tutta l'assistenza materiale e morale di cui necessitasse. La coscienza e il senso di responsabilitàche caratterizzano Francesco non gli permetterebbero mai di abbandonare Josè al suo destino. Di qui la soluzione trust, che consente di contemperare i vari interessi in gioco, in piena riservatezza e senza pregiudicare alcuno. Più specificamente, Francesco ha istituito in Italia un trust di durata trentennale avente come beneficiari finali Josè e suoi discendenti e contenente specifiche clausole volte ad assicurare con effetto immediato nel corso della durata del trust il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di Josè e dei suoi figli in modo conforme alle loro esigenze e alle loro aspirazioni. Specifiche previsioni sono, altresì, previste nel trust al fine di assicurare a Josè e ai suoi discendenti:
- la disponibilità di un immobile da utilizzare come residenza e il sostentamento di tutte le spese ordinarie e straordinarie legate all'utilizzo dello stesso;
- l'avviamento ad un'arte o ad una professione o il sostegno di iniziative imprenditoriali funzionali ad inserirlo nel mondo del lavoro;
- cure e assistenza in caso di malattia o incapacità, anche mediante la stipula e il pagamento a cura del trust di una polizza sanitaria.
Inoltre, il trust prevede al momento del decesso di Francesco la corresponsione di una certa somma di denaro a Josè (corrispondente alla quota di legittima che sarebbe a lui spettata in eredità se quest'ultimo l'avesse riconosciuto come figlio naturale) affinché il ragazzo non abbia ad essere penalizzato in alcun modo dalla situazione. Il trust, contestualmente alla sua istituzione, è stato dotato da parte di Francesco della liquidità necessaria per attuare le finalità sovraesposte e guardiano dello stesso è stato nominato il compagno della defunta Carmen, che già da tempo si occupa di lui con amore e devozione.
Nel caso in cui Josè dovesse premorire prima del sopravvenire del termine finale di durata del trust e non abbia procreato discendenti, il trustee con i beni residui istituirà un nuovo trust a
vantaggio di Riccardo, l'altro figlio di Francesco e, in mancanza dello stesso, dei di lui discendenti. L'istituzione del nuovo trust si rende necessaria al fine di assicurare all'operazione precedente la massima riservatezza. Casi come quello di Francesco di figli naturali non riconosciuti sono ancora diffusi in Italia anche se sono ormai più di quaranta anni che la legge italiana equipara a tutti gli effetti i figli nati fuori dal matrimonio ai figli legittimi e che, anche se un genitore non vuole riconoscere un figlio naturale, il figlio stesso ha gli strumenti giuridici per ottenere giudizialmente tale riconoscimento ed i diritti che ne derivano.
Le motivazioni di tale scelta il più delle volte si rinvengono in esigenze di riservatezza legate al buon nome della famiglia del genitore o alla particolare carica o funzione da esso rivestita: chiaramente, tale assetto di interessi è condiviso anche dal figlio che non viene riconosciuto, il quale si accontenta di ottenere un beneficio economico piuttosto che addentrarsi in una lunga causa giudiziaria. I mezzi tradizionali messi in atto per riconoscere tale beneficio economico fino a qualche decennio fa sono stati prevalentemente quelli classici dell'intestazione diretta in vita o della destinazione post mortem tramite testamento da parte del genitore di alcuni beni in capo al figlio non riconosciuto. Parimenti diffusa è in questi casi anche la stipula di polizze assicurative aventi come assicurato il genitore e come beneficiario il figlio non riconosciuto. Ben noti sono, però, i limiti di questi strumenti. Per l'intestazione diretta di beni basti pensare al fatto che la stessa sicuramente fa venir meno o, comunque, attenua di molto l'esigenza di riservatezza,
soprattutto laddove trattasi di beni immobili o mobili registrati o partecipazioni societarie per l'ovvia pubblicità che accompagna tali passaggi senza pensare a casi di premorienza dei figli ai genitori.
Parimenti, anche la “polizza”, pur assicurando riservatezza ha i suoi svantaggi, basti solo pensare al fatto che alla morte dell'assicurato i beni vanno automaticamente al beneficiario (anche se incapace o minorenne) e che non è possibile subordinare il beneficio economico da essa derivante al raggiungimento di una certa età o di alcuni traguardi da parte del beneficiario. Ne consegue il crescente interesse manifestato per il trust in questi ultimi anni da parte di una platea sempre più diffusa di utilizzatori come testimonia il caso oggi raccontato.
Articolo tratto dal magazine di Aprile 2020
- la disponibilità di un immobile da utilizzare come residenza e il sostentamento di tutte le spese ordinarie e straordinarie legate all'utilizzo dello stesso;
- l'avviamento ad un'arte o ad una professione o il sostegno di iniziative imprenditoriali funzionali ad inserirlo nel mondo del lavoro;
- cure e assistenza in caso di malattia o incapacità, anche mediante la stipula e il pagamento a cura del trust di una polizza sanitaria.
Inoltre, il trust prevede al momento del decesso di Francesco la corresponsione di una certa somma di denaro a Josè (corrispondente alla quota di legittima che sarebbe a lui spettata in eredità se quest'ultimo l'avesse riconosciuto come figlio naturale) affinché il ragazzo non abbia ad essere penalizzato in alcun modo dalla situazione. Il trust, contestualmente alla sua istituzione, è stato dotato da parte di Francesco della liquidità necessaria per attuare le finalità sovraesposte e guardiano dello stesso è stato nominato il compagno della defunta Carmen, che già da tempo si occupa di lui con amore e devozione.
Nel caso in cui Josè dovesse premorire prima del sopravvenire del termine finale di durata del trust e non abbia procreato discendenti, il trustee con i beni residui istituirà un nuovo trust a
vantaggio di Riccardo, l'altro figlio di Francesco e, in mancanza dello stesso, dei di lui discendenti. L'istituzione del nuovo trust si rende necessaria al fine di assicurare all'operazione precedente la massima riservatezza. Casi come quello di Francesco di figli naturali non riconosciuti sono ancora diffusi in Italia anche se sono ormai più di quaranta anni che la legge italiana equipara a tutti gli effetti i figli nati fuori dal matrimonio ai figli legittimi e che, anche se un genitore non vuole riconoscere un figlio naturale, il figlio stesso ha gli strumenti giuridici per ottenere giudizialmente tale riconoscimento ed i diritti che ne derivano.
Le motivazioni di tale scelta il più delle volte si rinvengono in esigenze di riservatezza legate al buon nome della famiglia del genitore o alla particolare carica o funzione da esso rivestita: chiaramente, tale assetto di interessi è condiviso anche dal figlio che non viene riconosciuto, il quale si accontenta di ottenere un beneficio economico piuttosto che addentrarsi in una lunga causa giudiziaria. I mezzi tradizionali messi in atto per riconoscere tale beneficio economico fino a qualche decennio fa sono stati prevalentemente quelli classici dell'intestazione diretta in vita o della destinazione post mortem tramite testamento da parte del genitore di alcuni beni in capo al figlio non riconosciuto. Parimenti diffusa è in questi casi anche la stipula di polizze assicurative aventi come assicurato il genitore e come beneficiario il figlio non riconosciuto. Ben noti sono, però, i limiti di questi strumenti. Per l'intestazione diretta di beni basti pensare al fatto che la stessa sicuramente fa venir meno o, comunque, attenua di molto l'esigenza di riservatezza,
soprattutto laddove trattasi di beni immobili o mobili registrati o partecipazioni societarie per l'ovvia pubblicità che accompagna tali passaggi senza pensare a casi di premorienza dei figli ai genitori.
Parimenti, anche la “polizza”, pur assicurando riservatezza ha i suoi svantaggi, basti solo pensare al fatto che alla morte dell'assicurato i beni vanno automaticamente al beneficiario (anche se incapace o minorenne) e che non è possibile subordinare il beneficio economico da essa derivante al raggiungimento di una certa età o di alcuni traguardi da parte del beneficiario. Ne consegue il crescente interesse manifestato per il trust in questi ultimi anni da parte di una platea sempre più diffusa di utilizzatori come testimonia il caso oggi raccontato.
Articolo tratto dal magazine di Aprile 2020