Esenzione imposta successioni e donazioni: ambito di applicazione

1.10.2021
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Con la risposta ad interpello n. 552 del 25 agosto 2021, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta nel chiarire l'ambito di applicazione dell'esenzione da imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 3, comma 4-ter del d.lgs. n. 346/1990
La norma prevede l'esenzione da imposizione per i trasferimenti di aziende o partecipazioni, anche effettuati mediante patti di famiglia, in favore dei discendenti e del coniuge del dante causa. La disposizione precisa che nell'ipotesi in cui oggetto di trasferimento siano quote o azioni di società, il beneficio è accordato a condizione che la cessione consenta l'acquisizione o l'integrazione del controllo. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dell'esenzione, i beneficiari sono tenuti a proseguire l'esercizio dell'attività o a mantenere il controllo per almeno il quinquennio successivo.
Nella risposta in commento, l'Agenzia delle Entrate esprime il rilevante principio secondo il quale, data la ratio giustificativa del beneficio riconducibile alla volontà di agevolare il subentro in realtà imprenditoriali produttive, ai fini dell'applicazione dell'esenzione sarebbe necessario il controllo (diretto o indiretto) di un'azienda, in mancanza del quale verrebbe meno l'oggetto principale della disposizione agevolativa.
Nella risposta in commento, l'Agenzia delle Entrate esprime il rilevante principio secondo il quale, data la ratio giustificativa del beneficio riconducibile alla volontà di agevolare il subentro in realtà imprenditoriali produttive, ai fini dell'applicazione dell'esenzione sarebbe necessario il controllo (diretto o indiretto) di un'azienda, in mancanza del quale verrebbe meno l'oggetto principale della disposizione agevolativa.
Il principio fissato dall'Agenzia delle Entrate si inserisce nella disamina di una articolata riorganizzazione aziendale che, per quanto qui di interesse, prende avvio dal riassetto della compagine societaria di Alfa Spa, passa per il conferimento delle partecipazioni del socio istante (20,52%) in una società holding di famiglia di nuova costituzione interamente partecipata e quindi vede il loro trasferimento in una nuova super holding.
A valle del riassetto societario è previsto il trasferimento delle partecipazioni detenute dall'istante nella holding di famiglia ai tre figli mediante la stipula di un patto di famiglia ai sensi dell'articolo 768-bis cod. civ., nell'ottica del passaggio generazione del proprio patrimonio azionario.
L'istante ritiene di poter effettuare il trasferimento delle partecipazioni ai figli in esenzione da imposta di donazione ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter del d.lgs. 346/1990 in considerazione del fatto che le partecipazioni cedute farebbero acquisire il controllo della holding ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), cod. civ. (a mezzo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria) e che i tre figli renderebbero apposita dichiarazione con l'impegno a mantenere detto controllo societario per almeno cinque anni.
Contrariamente a quanto prospettato dal contribuente, l'Amministrazione Finanziaria ritiene che nel caso di specie non sussistano le condizioni di legge per beneficiare della disposizione agevolativa di cui all'articolo 3, comma 4-ter del d.lgs. 346/1990.
Facendo proprio quanto di recente osservato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 120 del 23 giugno 2020), l'Agenzia delle Entrate chiarisce la ratio della esenzione nella volontà di agevolare, eliminando l'onere fiscale correlato al trasferimento per successione o donazione, la continuità generazionale dell'impresa nell'ambito dei discendenti nella famiglia in una vicenda sostanzialmente anticipatoria rispetto alla successione mortis causa.
A valle del riassetto societario è previsto il trasferimento delle partecipazioni detenute dall'istante nella holding di famiglia ai tre figli mediante la stipula di un patto di famiglia ai sensi dell'articolo 768-bis cod. civ., nell'ottica del passaggio generazione del proprio patrimonio azionario.
L'istante ritiene di poter effettuare il trasferimento delle partecipazioni ai figli in esenzione da imposta di donazione ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter del d.lgs. 346/1990 in considerazione del fatto che le partecipazioni cedute farebbero acquisire il controllo della holding ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), cod. civ. (a mezzo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria) e che i tre figli renderebbero apposita dichiarazione con l'impegno a mantenere detto controllo societario per almeno cinque anni.
Contrariamente a quanto prospettato dal contribuente, l'Amministrazione Finanziaria ritiene che nel caso di specie non sussistano le condizioni di legge per beneficiare della disposizione agevolativa di cui all'articolo 3, comma 4-ter del d.lgs. 346/1990.
Facendo proprio quanto di recente osservato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 120 del 23 giugno 2020), l'Agenzia delle Entrate chiarisce la ratio della esenzione nella volontà di agevolare, eliminando l'onere fiscale correlato al trasferimento per successione o donazione, la continuità generazionale dell'impresa nell'ambito dei discendenti nella famiglia in una vicenda sostanzialmente anticipatoria rispetto alla successione mortis causa.
Nell'ottica erariale, oggetto imprescindibile della norma di agevolazione sarebbe l'esistenza di un'azienda, da intendersi quale realtà imprenditoriale produttiva, cui sarebbe sottesa, tra il resto, la garanzia dei livelli occupazionali e quindi del diritto al lavoro. Poiché nel caso di specie la holding di famiglia le cui partecipazioni verrebbero trasferite ai discendenti non detiene il controllo di Alfa Spa bensì una quota (di minoranza) della super holding effettiva controllante l'impresa, mancherebbe l'oggetto principale della disposizione agevolativa data la carenza del requisito del controllo sull'impresa.
Le conclusioni cui giunge la risposta all'interpello sono di immediato impatto se si considera che il conferimento di partecipazione in una holding neo-costituita e il successivo trasferimento ai discendenti delle partecipazioni della holding, in esenzione da imposta, costituisce modalità ricorrente tra gli operatori del settore ai fini del passaggio generazionale delle imprese. A questo punto, oltre a ravvisarsi la necessità di maggiori chiarimenti, sarà anche necessario capire, all'esito della risposta suddetta, la sorte di trasferimenti in esenzione già operati su casi analoghi, rendendosi in ogni caso fondamentale di volta in volta operare una valutazione per ciascuna holding le cui partecipazioni verrebbero trasferite. Inoltre, si riaprirebbe anche il dibattito sull'applicabilità dell'esenzione a situazioni quali le holding società semplici e le società immobiliari statiche.
(Articolo scritto con l'avv. Chiara Chirico, collaboratore dello Studio Righini)
Le conclusioni cui giunge la risposta all'interpello sono di immediato impatto se si considera che il conferimento di partecipazione in una holding neo-costituita e il successivo trasferimento ai discendenti delle partecipazioni della holding, in esenzione da imposta, costituisce modalità ricorrente tra gli operatori del settore ai fini del passaggio generazionale delle imprese. A questo punto, oltre a ravvisarsi la necessità di maggiori chiarimenti, sarà anche necessario capire, all'esito della risposta suddetta, la sorte di trasferimenti in esenzione già operati su casi analoghi, rendendosi in ogni caso fondamentale di volta in volta operare una valutazione per ciascuna holding le cui partecipazioni verrebbero trasferite. Inoltre, si riaprirebbe anche il dibattito sull'applicabilità dell'esenzione a situazioni quali le holding società semplici e le società immobiliari statiche.
(Articolo scritto con l'avv. Chiara Chirico, collaboratore dello Studio Righini)