Donazione con onere: il chiarimento della Corte sugli aspetti fiscali

Valentina Guarise
26.9.2023
Tempo di lettura: 3'
Il chiarimento fornito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 6077/2023 sulla donazione con onere.

La suprema Corte, con la sentenza n. 6077/2023, ha chiarito che la cosiddetta “donazione modale” o “con onere” “avente un destinatario determinato è considerata, dal punto di vista fiscale, come una doppia donazione, una eseguita a favore del donatario e l'altra eseguita a favore del beneficiario dell'onere (…), che provengono entrambe dal medesimo donante, non potendo ravvisarsi un animus donandi del donatario nei confronti del beneficiario”.


LE OPPORTUNITÀ PER TE. Chi può agire per l'adempimento dell'onere apposto a una donazione? Quali oneri comporta una donazione con onere? Gli advisor selezionati da We Wealth possono aiutarti a trovare le risposte che cerchi. RICHIEDI LA TUA CONSULENZA GRATUITA

Il caso in esame

Nel caso di specie X, con più atti di donazione, aveva trasferito molteplici beni a favore della nipote Y, con l'onere di sostentamento economico di un’altra nipote Z, nel caso di insufficienza delle somme già destinate in vita a tale scopo.
Tale schema rappresenta una donazione con onere (o modale) nella quale, ai sensi dell’art. 793 del c.c., “il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata”.
A seguito di tale donazione l’Agenzia delle entrate aveva notificato avviso di liquidazione dell’imposta sulle donazioni a Y. Y aveva contestato tale impostazione sostenendo che, ai fini fiscali, la donazione in oggetto era qualificabile come donazione sottoposta a condizione sospensiva e non come donazione modale. 


Le considerazioni della suprema Corte

La Cassazione innanzitutto ricorda che secondo la dottrina prevalente, “l'onere costituisce un peso che il donatario subisce per volontà del donante e può consistere sia nell'erogazione di una parte del bene donato (e persino di tutto) per un determinato scopo, sia nel compimento di un'azione o omissione in favore del donante stesso o di un terzo. Per cui, il donatario diventa soggetto passivo di un'obbligazione in senso tecnico”. E chiarisce che “mentre gli effetti della donazione sottoposta a condizione sospensiva o risolutiva non si verificano se non quando l'evento dedotto si sia avverato, l'efficacia della donazione modale ha sempre luogo, a prescindere dall'adempimento o meno del modus (…).

Nel caso in esame la Cassazione ritiene che “il donante non aveva manifestato l'intenzione di subordinare l'efficacia della donazione all'avveramento di un evento futuro e incerto (secondo il modus operandi della condizione sospensiva: art. 1353 c.c.), bensì l'intenzione di porre a carico della donataria l'obbligazione di farsi carico del sostentamento della sorella inabilitata nella futura eventualità di una incapienza dei fondi apprestati dal donante medesimo per il suo sostentamento economico”. Pertanto, l’atto di donazione in esame rappresenta secondo la Cassazione una donazione con onore

Con riferimento agli aspetti fiscali della donazione con onore, la Corte di Cassazione ricorda che l'art. 58, comma 1, DLgs. n. 346/1990, prevede che "gli oneri di cui è gravata la donazione, che hanno per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, si considerano donazioni a favore dei beneficiari".

Pertanto, la donazione con onere avente un destinatario determinato è considerata, dal punto di vista fiscale, come una doppia donazione, entrambe provenienti dal medesimo donante. Con tale tipologia di donazione, il donante realizza l'arricchimento patrimoniale del beneficiario attraverso l'intermediazione materiale del donatario.
I giudici di legittimità ritengono, pertanto, che, trattandosi di un'autonoma liberalità a favore di un terzo, Y, in qualità di donataria, non poteva essere soggetta alla relativa imposta sulle donazioni, il cui recupero richiedeva, pertanto, l'emanazione di un distinto avviso di liquidazione nei confronti di Z beneficiaria dell'onere. In conclusione Y donataria potrà essere considerata soggetto passivo dell’imposta sulle donazioni solo in relazione alla prima donazione e graverà su Z beneficiaria l’onere dell’imposta sulle donazioni liquidata sul valore dell’ulteriore donazione disposta a suo favore da X donante.

Opinione personale dell’autore
Il presente articolo costituisce e riflette un’opinione e una valutazione personale esclusiva del suo Autore; esso non sostituisce e non si può ritenere equiparabile in alcun modo a una consulenza professionale sul tema oggetto dell'articolo.
WeWealth esercita sugli articoli presenti sul Sito un controllo esclusivamente formale; pertanto, WeWealth non garantisce in alcun modo la loro veridicità e/o accuratezza, e non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile delle opinioni e/o dei contenuti espressi negli articoli dagli Autori e/o delle conseguenze che potrebbero derivare dall’osservare le indicazioni ivi rappresentate.
Laureata in Economia e Diritto dell’impresa a pieni voti presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Torino, dottore commercialista e revisore dei conti.
Ha avuto un’esperienza pregressa in un altro studio tributario internazionale di primario livello e dal 2009 collabora con lo studio Bourlot Gilardi Romagnoli e Associati.
Le sue aree di specializzazione professionale sono: consulenza fiscale e societaria a primarie società, con particolare esperienza nelle aree della pianificazione fiscale e della assistenza ad operazioni di M&A, consulenza fiscale a persone fisiche, strumenti per la protezione patrimoniale e passaggio generazionale.
Durante la propria esperienza ha assistito clienti, tra i quali gruppi multinazionali di rilevanti dimensioni, basati in Italia e all’estero, operanti in svariati settori, fra cui automotive, alimentare, beni di consumo e servizi digitali evoluti.

Cosa vorresti fare?