Come proteggere il proprio futuro dai rischi di malpractice

23.10.2018
Tempo di lettura: 3'
Un trust può essere utilizzato per circoscrivere i possibili rischi legati all'attività professionale. In caso di imperizia il risarcimento danni può coportare la perdita dell'intero patrimonio
Il dott. Miciotti è uno stimato medico primario di una clinica specializzata in trapianti del cuore a Bari. Cinquantenne, separato e con una figlia da poco maggiorenne, grazie alla sua folgorante carriera professionale ed a investimenti oculati egli ha accumulato nel corso degli anni un importante patrimonio, ad oggi investito in parte in beni immobili e strumenti finanziari, in parte a finanziamento di varie attività di impresa. Di recente un suo carissimo amico e collega è stato coinvolto in un caso di presunta malpractice medica per un intervento chirurgico effettuato ad un paziente, a seguito del quale quest'ultimo ha perso la vita. La richiesta dei familiari del paziente defunto è ingente e il suo amico è preoccupatissimo, in quanto sia la sua assicurazione personale sia quella della clinica da cui dipende non sarebbero sufficienti a rimborsare l'intera somma richiesta. Il dott. Miciotti è rimasto molto scosso da tale vicenda e da qualche tempo non è più sereno nel lavoro, poiché pensa che una disgrazia come quella accaduta all'amico possa colpire anche lui e che la tutela assicurata della polizza di responsabilità professionale che ha da sempre non sia sufficiente.
La prima soluzione che gli è stata proposta è stata l'istituzione di un fondo patrimoniale, subito accantonata sia in quanto il fondo non gli avrebbe consentito una protezione completa dei beni (essendo vincolabili in tale istituto solo beni immobili e mobili registrati), sia per la sussistenza di una causa di separazione in corso con la moglie che sarebbe potuta sfociare in un divorzio (il fondo patrimoniale cessa al cessare del matrimonio, a meno che vi siano minori). Parimenti incompleta gli è sembrata la soluzione connessa alla stipula di una polizza assicurativa in quanto, pur essendo lo strumento polizza di per sé impignorabile e insequestrabile, esso avrebbe potuto assicurare protezione solo limitatamente agli assets finanziari che rappresentavano in termini economici meno della metà del suo patrimonio. Anche l'ipotesi della donazione da parte di Dario all'unica figlia Chantal della parte più economicamente rilevante dei suoi assets è stata poi scartata per una serie di motivi. In primis perché intestando i beni a Chantal tali beni sarebbero potuti essere oggetto di azioni giudiziarie da parte dei suoi creditori; poi, se la stessa fosse premorta tali beni sarebbero caduti in successione anche a favore della madre, cosa che Dario voleva evitare; inoltre, si sarebbe potuta palesare l'opportunità di alienare taluni beni o di impiegarli per sovvenire Dario in caso di malattia o di difficoltà di qualsiasi genere e Chantal avrebbe potuto negare il consenso a tali operazioni. Si è, quindi, ricorso all'istituzione di un trust in Italia e Dario dopo aver sottoscritto in qualità di disponente l'atto, vi ha segregato tutto il suo patrimonio.
IL COMMENTO
Quello di Dario è un caso tipico di “trust di protezione patrimoniale”, ovvero di trust che vengono istituiti allo scopo - o anche allo scopo - di prevenire l'accesso dei creditori del disponente ai beni che altrimenti formerebbero oggetto della sua garanzia patrimoniale generica. In realtà, qualsiasi trust svolge una funzione di protezione patrimoniale dato che l'atto dispositivo comporta la perdita, per il disponente, di una posizione soggettiva e la sua segregazione nel patrimonio del trustee con la conseguenza che tutti i beni segregati in trust costituiscono un patrimonio separato rispetto ai beni residui che compongono il patrimonio del disponente-conferente, del trustee e dei beneficiari. Il fondo in trust risulta, quindi, efficacemente sottoposto ad un vincolo di destinazione (in sostanza è destinato al raggiungimento dello scopo prefissato dal disponente nell'atto istitutivo) e ad un ulteriore vincolo di separazione (cioè giuridicamente separato sia dal patrimonio residuo del disponente
sia da quello del trustee e dei futuri beneficiari). Nei trust di protezione patrimoniale in senso proprio, tuttavia, tale finalità di protezione è più marcata. Si tratta di strutture ideate negli Stati Uniti nell'ultimo ventennio, originariamente in favore di professionisti, specialmente medici, esposti a gravosissime azioni risarcitorie e assolutamente valide ed efficaci anche in Italia qualora poste in essere in via preventiva.
Ciò significa che, affinché il trust spieghi appieno i suoi effetti protettivi, il disponente deve essere in bonis, ovvero non avere alcuna situazione patologica. In mancanza di tale presupposto, il trust non funziona e gli atti di segregazione dei beni sono soggetti agli ordinari rimedi revocatori. La fattispecie tipica di trust di protezione patrimoniale riguarda, quindi, soggetti come il dott. Miciotti che non hanno alcuna specifica ragione di temere il sorgere di debiti, ma che intendono segregare alcune risorse per il caso che debiti sorgano; la protezione è riferita ad eventi futuri ed incerti, all'occorrenza dei quali, se mai occorreranno, il debitore vuole farsi trovare con un patrimonio ridotto o addirittura inesistente. Questo è perfettamente possibile anche in diritto civile per mezzo di donazioni e lo è, parimenti, per il trust. Agli eventuali creditori non spetta alcuna tutela perché mancano i presupposti dell'azione revocatoria, né esiste nel nostro ordinamento un principio secondo il quale un soggetto sia obbligato a rimanere il più ricco possibile fi no alla morte. I soggetti interessati a tale tipologia di trust possono essere i più svariati: prevalentemente utilizzato da liberi professionisti (avvocati, commercialisti, medici), imprenditori, amministratori e manager, non è escluso il ricorso ad esso anche da parte di soggetti che non svolgono attività a rischio, ma che hanno un discreto patrimonio e vogliono difenderlo da azioni di terzi. Laddove per terzo non si intende solo il creditore in senso stretto, ma anche un futuro coniuge che potrebbe avanzare pretese su di un patrimonio accumulato nel corso del tempo, oppure una cognata con cui non si va d'accordo e che si vuole escludere dalla proprietà o gestione di un bene fino ad arrivare al pedone investito con l'automobile
La prima soluzione che gli è stata proposta è stata l'istituzione di un fondo patrimoniale, subito accantonata sia in quanto il fondo non gli avrebbe consentito una protezione completa dei beni (essendo vincolabili in tale istituto solo beni immobili e mobili registrati), sia per la sussistenza di una causa di separazione in corso con la moglie che sarebbe potuta sfociare in un divorzio (il fondo patrimoniale cessa al cessare del matrimonio, a meno che vi siano minori). Parimenti incompleta gli è sembrata la soluzione connessa alla stipula di una polizza assicurativa in quanto, pur essendo lo strumento polizza di per sé impignorabile e insequestrabile, esso avrebbe potuto assicurare protezione solo limitatamente agli assets finanziari che rappresentavano in termini economici meno della metà del suo patrimonio. Anche l'ipotesi della donazione da parte di Dario all'unica figlia Chantal della parte più economicamente rilevante dei suoi assets è stata poi scartata per una serie di motivi. In primis perché intestando i beni a Chantal tali beni sarebbero potuti essere oggetto di azioni giudiziarie da parte dei suoi creditori; poi, se la stessa fosse premorta tali beni sarebbero caduti in successione anche a favore della madre, cosa che Dario voleva evitare; inoltre, si sarebbe potuta palesare l'opportunità di alienare taluni beni o di impiegarli per sovvenire Dario in caso di malattia o di difficoltà di qualsiasi genere e Chantal avrebbe potuto negare il consenso a tali operazioni. Si è, quindi, ricorso all'istituzione di un trust in Italia e Dario dopo aver sottoscritto in qualità di disponente l'atto, vi ha segregato tutto il suo patrimonio.
IL COMMENTO
Quello di Dario è un caso tipico di “trust di protezione patrimoniale”, ovvero di trust che vengono istituiti allo scopo - o anche allo scopo - di prevenire l'accesso dei creditori del disponente ai beni che altrimenti formerebbero oggetto della sua garanzia patrimoniale generica. In realtà, qualsiasi trust svolge una funzione di protezione patrimoniale dato che l'atto dispositivo comporta la perdita, per il disponente, di una posizione soggettiva e la sua segregazione nel patrimonio del trustee con la conseguenza che tutti i beni segregati in trust costituiscono un patrimonio separato rispetto ai beni residui che compongono il patrimonio del disponente-conferente, del trustee e dei beneficiari. Il fondo in trust risulta, quindi, efficacemente sottoposto ad un vincolo di destinazione (in sostanza è destinato al raggiungimento dello scopo prefissato dal disponente nell'atto istitutivo) e ad un ulteriore vincolo di separazione (cioè giuridicamente separato sia dal patrimonio residuo del disponente
sia da quello del trustee e dei futuri beneficiari). Nei trust di protezione patrimoniale in senso proprio, tuttavia, tale finalità di protezione è più marcata. Si tratta di strutture ideate negli Stati Uniti nell'ultimo ventennio, originariamente in favore di professionisti, specialmente medici, esposti a gravosissime azioni risarcitorie e assolutamente valide ed efficaci anche in Italia qualora poste in essere in via preventiva.
Ciò significa che, affinché il trust spieghi appieno i suoi effetti protettivi, il disponente deve essere in bonis, ovvero non avere alcuna situazione patologica. In mancanza di tale presupposto, il trust non funziona e gli atti di segregazione dei beni sono soggetti agli ordinari rimedi revocatori. La fattispecie tipica di trust di protezione patrimoniale riguarda, quindi, soggetti come il dott. Miciotti che non hanno alcuna specifica ragione di temere il sorgere di debiti, ma che intendono segregare alcune risorse per il caso che debiti sorgano; la protezione è riferita ad eventi futuri ed incerti, all'occorrenza dei quali, se mai occorreranno, il debitore vuole farsi trovare con un patrimonio ridotto o addirittura inesistente. Questo è perfettamente possibile anche in diritto civile per mezzo di donazioni e lo è, parimenti, per il trust. Agli eventuali creditori non spetta alcuna tutela perché mancano i presupposti dell'azione revocatoria, né esiste nel nostro ordinamento un principio secondo il quale un soggetto sia obbligato a rimanere il più ricco possibile fi no alla morte. I soggetti interessati a tale tipologia di trust possono essere i più svariati: prevalentemente utilizzato da liberi professionisti (avvocati, commercialisti, medici), imprenditori, amministratori e manager, non è escluso il ricorso ad esso anche da parte di soggetti che non svolgono attività a rischio, ma che hanno un discreto patrimonio e vogliono difenderlo da azioni di terzi. Laddove per terzo non si intende solo il creditore in senso stretto, ma anche un futuro coniuge che potrebbe avanzare pretese su di un patrimonio accumulato nel corso del tempo, oppure una cognata con cui non si va d'accordo e che si vuole escludere dalla proprietà o gestione di un bene fino ad arrivare al pedone investito con l'automobile