Clausole di earn out e rivalutazione delle partecipazioni

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L'Agenzia delle entrate chiarisce qual è il capital gain tassabile in ottica di clausole di earn out e rivalutazione delle partecipazioni
Nei trasferimenti di partecipazioni, il pagamento del prezzo in più tranche e l'utilizzo del meccanismo della rivalutazione fiscale da parte del venditore costituiscono da lungo tempo elementi molto comuni nella prassi operativa.
Con il primo strumento contrattuale, infatti, le parti ottengono lo scopo di trasferire sul venditore, almeno in parte, il rischio legato al realizzarsi di eventi futuri, connessi ai risultati economico-finanziari della società target (per esempio, il raggiungimento di determinati livelli di fatturato, Ebitda o una certa posizione finanziaria netta) ovvero al guadagno derivante dalla successiva rivendita dell'asset. In questo modo, si tutela la posizione dell'acquirente e le sue aspettative di redditività e il passaggio dell'impresa viene facilitato diminuendo l'alea e la componente di incertezza insita nell'investimento.

Con il secondo strumento, previsto dal legislatore fiscale proprio per incentivare la circolazione delle imprese, il venditore – qualora la società target non sia quotata e la partecipazione non sia detenuta in regime di impresa – ottiene un'efficienza fiscale diminuendo l'imposizione reddituale sulla plusvalenza (capital gain) realizzata, soggetta ordinariamente a imposta sostitutiva nella misura del 26%. Infatti, avvalendosi del regime di cui all'art. 5 della legge n. 448/2001, più volte riproposto negli anni con appositi provvedimenti di proroga, è possibile rivalutare a fini fiscali il valore della partecipazione (risultante da perizia ad hoc) assoggettandolo ad un'imposta sostitutiva inferiore. In tal modo il nuovo valore “affrancato” costituirà il nuovo costo fiscalmente riconosciuto, comprimendo il differenziale positivo eventualmente emergente dal successivo trasferimento delle partecipazioni, soggetto al 26%.

Al riguardo, si segnala che l'art. 29 del Dl n. 17/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2022 (cosiddetto Decreto Energia), ripropone anche per il 2022 il citato regime, sia pure con un'imposta sostitutiva di misura incrementata rispetto al passato (del 14% rispetto al 11% applicabile fino al 2021). L'utilizzo della rivalutazione continuerà dunque a essere un elemento chiave nella pianificazione fiscale dei trasferimenti societari da parte delle persone fisiche.

In base alla prassi descritta, accade dunque di frequente che il corrispettivo della cessione si articoli in due componenti, il primo dei quali è fisso e predeterminato al momento del closing dell'operazione, mentre il secondo varia in funzione dei parametri economico-patrimoniali conseguiti dalla società acquisita di volta in volta stabiliti (cosiddetto “earn out”). Per l'effetto, il pagamento del prezzo avviene in modo dilazionato, anche in periodi d'imposta differenti, producendo, sul piano fiscale, alcune difficoltà connesse all'esatta determinazione e imputazione temporale del capital gain realizzato dal venditore in relazione al costo fiscalmente rivalutato.

Al fine di chiarire come le clausole di earn out si coordino con il beneficio della rivalutazione, l'Amministrazione finanziaria ha recentemente emanato alcuni documenti di prassi (risposta a interpello n. 782/E/2021 e risoluzione n. 74/E/2021) in cui sono state fornite indicazioni anche sulle modalità di esposizione della plusvalenza nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

Il meccanismo in esame, in effetti, presenta un aspetto problematico – che necessitava di un intervento chiarificatore – per il fatto che la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni in base alla legge n. 448/2001 non consente il realizzo di minusvalenze fiscalmente deducibili (da poter compensare con le plusvalenze eventualmente realizzate nel medesimo periodo d'imposta e nei quattro successivi. Se ad esempio una partecipazione con costo fiscalmente affrancato di 100 fosse venduta per un corrispettivo di 90 al closing e un successivo earn out di 10, configurandosi due distinti momenti impositivi, emergerebbe dapprima una minusvalenza di 10 e poi (essendo a quel punto il costo fiscale pari a 0) una plusvalenza di 10. L'irrilevanza fiscale del primo differenziale negativo stabilito dalla norma sulla rivalutazione comporterebbe a prima vista la tassazione del cedente sull'incasso dell'earn out di 10, anche se il corrispettivo complessivo è pari al costo fiscalmente rivalutato e non dovrebbero quindi essere realizzati plusvalori tassabili a seguito della cessione.
Il punto è stato affrontato dall'Agenzia che ha anzitutto evidenziato come, in presenza di clausole di earn out, sia necessario distinguere il momento in cui si realizza la plusvalenza, che vale a individuare il regime di tassazione applicabile (ad esempio, l'aliquota d'imposta, se variata nel tempo), da quello di incasso del corrispettivo, che determina il periodo d'imposta di riferimento ai fini della tassazione del reddito in base al principio di cassa. Pertanto, al momento del closing, in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, sarà assoggettata a tassazione come reddito diverso soltanto la componente fissa del prezzo che viene immediatamente incassata. In seguito, allorché siano integrate le condizioni stabilite nella clausola di earn out, la parte varabile del corrispettivo costituirà un reddito della medesima natura di quello tassato al momento della cessione (reddito diverso), che andrà imputato al periodo d'imposta del relativo incasso.

Ciò premesso, tuttavia, se la partecipazione ceduta con clausola di earn out è stata rivaluta, secondo l'Amministrazione finanziaria la plusvalenza realizzata in sede di cessione (con riferimento sia alla parte fissa che varabile del corrispettivo) non può essere ulteriormente assoggettata a tassazione fino a concorrenza del valore rideterminato a fini fiscali, sul quale è stata calcolata l'imposta sostitutiva dell'11% (ovvero su cui sarà calcolata l'imposta sostitutiva del 14%, per le partecipazioni rivalutate nel 2022). Le particolari modalità di pagamento del prezzo della cessione, infatti, non possono condurre a una doppia imposizione di valori che hanno già scontato l'imposizione sostitutiva prevista dalle norme sulla rivalutazione. Per l'effetto, laddove il valore affrancato ex Dl n. 448/2001 sia pari o superiore non solo al corrispettivo ricevuto al momento del closing, ma anche all'eventuale maggior prezzo incassato in conseguenza dell'attivazione della clausola di earn out, non emergerà alcuna plusvalenza imponibile in capo al cedente. Riprendendo l'esempio precedente, dunque, la minusvalenza di 10 realizzata al closing resterebbe fiscalmente irrilevante; tuttavia, la successiva plusvalenza di 10 al momento della percezione dell'aggiustamento prezzo sarebbe comunque “coperta” dal costo fiscale precedentemente rivalutato e pertanto non tassabile.

Per garantire che il regime fiscale sostanziale richiamato trovi riscontro anche in sede di adempimento delle formalità dichiarative, l'Agenzia delle entrate ha quindi suggerito una modalità di compilazione del Modello che in una certa misura “forza” la lettera delle relative istruzioni.

Con i chiarimenti forniti, in particolare, l'Agenzia ha inteso da un lato evitare che, nei casi in cui la parte fissa del corrispettivo sia inferiore al valore rideterminato della partecipazione, l'assunzione del valore affrancato come costo fiscale di acquisto possa determinare l'emersione di una minusvalenza – che non sarebbe in ogni caso utilizzabile in compensazione con le plusvalenze, come precedentemente evidenziato – e dall'altro che al pagamento dell'earn out non si verifichi una doppia imposizione.

In concreto, quindi, se il valore rivalutato eccede la parte fissa del corrispettivo pattuito, il contribuente dovrà indicare nel quadro Rt del Modello redditi come “costo” della partecipazione la frazione del prezzo di cessione che sia stata immediatamente incassata ossia, in altri termini, il corrispettivo percepito (e non già il suo maggior valore fiscalmente rilevante). Nei periodi d'imposta successivi, laddove sia incassato anche il corrispettivo varabile legato al verificarsi delle condizioni di earn out, il cedente dovrà tenere conto del maggior “costo” fiscale della partecipazione indicando nella colonna 3 del rigo Rt22 (“Totale dei costi o valori di acquisto”) la differenza tra il valore rideterminato e quello già indicato nel Quadro Rt alla cessione.

In tal modo, il costo fiscalmente riconosciuto per effetto della rivalutazione non viene utilizzato per intero al momento del closing, ma la parte eccedente la prima tranche del prezzo viene “tenuta da parte” per poi essere contrapposta alla componente varabile del corrispettivo incassata nei successivi periodi d'imposta in dipendenza dall'earn out.

Così facendo si evita l'inefficienza (e l'illegittima doppia imposizione) che deriva dall'emersione di una minusvalenza indeducibile, che farebbe “sprecare” una parte del valore fiscale rivalutato (a pagamento) dal contribuente.

I chiarimenti in commento sono senz'altro da accogliere con favore, tenuto conto che – con la riapertura dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni (sia pure con un carico impositivo maggiore rispetto al passato) anche per il 2022 – casi simili a quello affrontato dall'Amministrazione sono destinati a presentarsi numerosi anche in futuro.
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Partner dello studio legale Gattai, Minoli, Partners, Domenico Ponticelli è specializzato in fiscalità internazionale e dei prodotti finanziari, fondi di private equity e real estate, operazioni di finanza straordinaria ed M&A e contenzioso tributario. Membro del Tax & legal committee Aifi è inoltre relatore in seminari e convegni nazionali e autore di pubblicazioni su tematiche di diritto tributario e internazionale.

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